DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998
Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 103/2013;
Visto l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale prevede la definizione di criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Considerate le competenze istituzionali attribuite dalle leggi vigenti agli organismi pubblici operanti nel settore della sicurezza e salute sul lavoro; Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
Articolo 1
Articolo unico.
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento:
1. Al fine di realizzare sul territorio l'uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente, le regioni istituiscono comitati di coordinamento.
2. I comitati di coordinamento di cui al comma 1, sono presieduti dal presidente della Giunta regionale o suo delegato, e devono comprendere almeno rappresentanti degli assessorati regionali competenti, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, dei dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e, ove presenti, rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della sanità.
3. Relativamente all'attività dei comitati di coordinamento di cui al comma 1, le regioni assicurano forme di consultazione delle parti sociali secondo le modalità vigenti nei rispettivi ordinamenti.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.