Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 settembre 2019, n. 23299 - Neoplasia vescicale del conducente di linea e nesso causale con l'attività lavorativa


Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: BALESTRIERI FEDERICO Data pubblicazione: 18/09/2019

 

 

 

Rilevato che
Con ricorso al Tribunale di Torino, M.P. conveniva in giudizio l'INAIL al fine di sentir riconoscere l'origine lavorativa della neoplasia vescicale, a suo dire derivata dall'esposizione all'amianto ed altri agenti nocivi esistenti presso la GTT s.p.a., ove lavorò dal 1979 al 1987 quale conducente di linea, e dal 1987 al 2006 quale operaio ed operatore tecnico. Deduceva che l'INAIL aveva già respinto la domanda, chiedendo pertanto la costituzione della rendita da inabilità permanente sulla base di un danno biologico pari al 38%, oltre alla corresponsione dell'indennità temporanea assoluta dal 30.6. al dicembre 2006.
Resisteva l'INAIL negando il nesso causale tra l'amianto e la malattia denunciata. Il Tribunale, nominato c.t.u. m.l. accoglieva la domanda, condannando l'INAIL al pagamento di una rendita pari al 33% di inabilità permanente.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Istituto; resisteva l'assicurato.
Con sentenza depositata il 21.11.13, la Corte d'appello di Torino, rinnovata la c.t.u., accoglieva il gravame, respingendo l'originaria domanda. Osservava che dalla consulenza disposta in grado di appello, e dalle prove testimoniali, era emersa, oltre ad un chiaro nesso causale tra la patologia lamentata e l'accertato tabagismo del M.P., l'assenza di un rapporto di causa-effetto tra la denunciata neoplasia vescicale e l'attività lavorativa svolta dall'assicurato presso GTT, escludendo in particolare il nesso tra essa e la presenza di amianto nel posto di lavoro nonché la dedotta inalazione di fumi di scarico degli automezzi, circostanza ampiamente ridimensionata anche dalle testimonianze escusse.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M.P., affidato a tre motivi, cui resiste l'INAIL con controricorso.
 

 

Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, lamentando innanzitutto una motivazione insufficiente in ordine ad un punto decisivo della controversia, criticando in sostanza la c.t.u. espletata quanto: a) all'errata indicazione del periodo e della quantità di esposizione del ricorrente agli scarichi dei motori diesel; b) alla ritenuta sussistenza causale tra il fumo di sigaretta e la neoplasia vescicale, escludendola per l'esposizione agli scarichi degli autobus; c) alla preponderante causalità tra i fumi di scarico ed il tumore dei polmoni e non della vescica.
Il motivo è infondato risolvendosi, nel regime di cui al novellato n. 5 dell'art. 360, co.l, c.p.c., nella inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti accertati, anche tramite c.t.u., dal giudice d'appello e segnatamente quanto alla effettiva esposizione ai fumi dei gas di scarico degli automezzi. Quanto poi alle contestazioni circa le conclusioni del c.t.u. deve evidenziarsi che esse si risolvono in un mero dissenso diagnostico, cfr.Cass. n. 1652\12.
Con secondo motivo il M.P. denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 41 c.p., 2697 c.c. nonché 3 d.P.R. n.1124\65, lamentando la mancata considerazione che la malattia denunciata era 'tabellata' (malattie causate da idrocarburi aromatici, con le loro conseguenze dirette), con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.
Anche tale motivo risulta infondato.
Ed invero, pur volendo prescindere dal fatto che il d.m. 14.1.08 (invocato) non risulta prodotto, esso comunque si fonda sul presupposto che la neoplasia vescicale sia derivata come conseguenza diretta (esclusa dal c.t.u.) della inalazione di idrocarburi aromatici (in tesi l'inalazione dei fumi di scarico degli autobus). Non solo. Dall'Istruttoria espletata è emerso che tale inalazione risultava assai ridotta rispetto a quella dedotta.
Va comunque ribadito che la circostanza che la malattia denunciata sia tabellata, non esclude la necessità che sia data prova che il lavoratore sia stato addetto alla lavorazione (anch'essa tabellata e nella specie non chiaramente dedotta) che in tesi l'avrebbe provocata (cfr. da ultimo Cass. n. 13024\17, secondo cui in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella). La circostanza che il M.P. sia stato prevalentemente addetto alla lavorazione nociva è stata esclusa dal c.t.u. e dalla testimonianze raccolte. Deve allora rimarcarsi che, in ogni caso, anche in presenza di malattie tabéllate, resta evidentemente salva la possibilità di provare in giudizio l'origine extraprofessionale della malattia (ex aliis, Cass. n. 23653\16, Cass. n. 14023\04), ovvero di una esposizione alla noxa del tutto irrilevante, come avvenuto nella specie, e motivatamente esposto dal giudice di merito in base alla c.t.u. espletata ed alle deposizioni testimoniali raccolte.
Con terzo motivo il M.P. denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), lamentando che il giudice d'appello recepì acriticamente la relazione peritale senza alcun vaglio critico.
Il motivo è inammissibilmente veicolato attraverso il pregresso e non più esistente vizio di motivazione (cfr. Cass. sez.un. n. 14477\15).
Deve allora evidenziarsi che "..Il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis) introduce nell'ordinamento un nuovo e diverso vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'alt. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso" (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881).
Quanto rilevato basta per ritenere inammissibile la censura.
In ogni caso può evidenziarsi, anche con riferimento alla abrogata formulazione del vizio motivo, che quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere dei consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili (Cass. n.4850\09, Cass. n. 7494\11).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Non risultando prodotta alcuna documentazione reddituale ex art. 150 d.a. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 29 maggio 2019