Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 settembre 2019, n. 38636 - Infortunio durante la movimentazione di infissi di grosse dimensioni. Omesso coordinamento tra ditte


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 10/09/2019

 

 

 

Fatto

 


l. Con sentenza del 16.11.2018 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.M., in relazione alle contravvenzioni di cui ai capi 2,3,4 e per l'effetto ha rideterminato la pena nei suoi confronti per il capo 1 (artt. 41, 590 commi 1,2,3 cod.pen.) in mesi tre di reclusione; ha concesso le attenuanti generiche a T.S. e rideterminato la pena per il capo 1 (artt. 41, 590 commi 1,2,3 cod.pen.) a mesi due di reclusione. Ha confermato quindi la declaratoria di responsabilità penale di B.M. e T.S. per il reato di lesioni colpose, con una malattia e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di 185 giorni, in danno di BE.S., aggravato dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Fatto commesso in Cormano il 13.07.2012.
1.1 Sulla base della ricostruzione operata in sede di merito, alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dei rilievi operati dall'ufficiale di Pg della ASL di Milano, il fatto può essere sintetizzato come segue: la mattina del 13 luglio 2012 il BE.S., elettricista disoccupato, era stato contattato da B.M., con cui aveva lavorato occasionalmente per due volte, che gli aveva proposto di andare a Cormano presso certo S. (T.S.) per scaricare infissi, destinati alla ditta Servicedil di B.M. e che erano stati trasportati da un camion che si era fermato a bordo strada, in corrispondenza del cancello carraio dove erano situati i locali della Ditta T.S., che avrebbe ospitato temporaneamente il materiale all'interno dei magazzini di deposito. Una volta giunto sul posto, il BE.S., privo di qualsiasi attrezzatura adeguata ( scarpe, guanti..) aveva cominciato a scaricare il materiale che gli veniva passato dagli autisti del camion per portarlo dal marciapiede al deposito, passando per il cortile aziendale; in parte aveva operato manualmente insieme al T.S., in parte con l'ausilio di un transpallett messo a disposizione dal T.S. medesimo su quale erano posti i bancali o i cavalletti con gli infissi. Nel corso della movimentazione, un infisso di grandi dimensioni (248 x230), appoggiato al cavalletto trasportato con il transpallett, cadeva addosso al BE.S. mentre lo stava spingendo attraverso il marciapiede, verso l'entrata carrabile, cagionandogli gravi lesioni personali.
1.2 La Corte territoriale ha confermato la dinamica e la ricostruzione fattuale e logico-giuridica del Giudice di primo grado, e, conseguentemente, l'addebito al B.M. e al T.S., individuati entrambi quali titolari di una posizione di garanzia, quali datori di lavoro di fatto e autori di condotte colpose generiche e specifiche, causative dell'evento lesivo, per non avere adempiuto all'onere di informazione e formazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e per non aver messo a disposizione idonei strumenti di lavoro nonché promosso e realizzato la cooperazione e il coordinamento necessario fra le rispettive ditte per l'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi dell'attività di scarico e immagazzinaggio di serramenti di notevoli dimensioni, destinati alla Ditta Servicedil di B.M., da eseguirsi mediante il deposito temporaneo presso la ditta individuale del T.S.(art. 2087 cc.; artt. 26 comma 2 lett. a., 55 comma 5 lett. d), 36 e 37 D.lgs n. 81/2008).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati.
2.1. T.S. lamenta quanto segue.
I) Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualifica di datore di lavoro di fatto.
Deduce il travisamento delle risultanze probatorie, con particolare riguardo alla testimonianza della persona offesa in riferimento al fatto che il T.S. avesse impartito direttive per lo spostamento degli infissi; il T.S. collaborò allo spostamento degli infissi ma senza assumere un ruolo direttivo o apicale, solo per dare una mano.
Lamenta l'illogicità dell'analisi operata nella sentenza impugnata in punto di nesso di causa, effettuata sulla base della errata ricostruzione della dinamica del sinistro. Infatti le tracce ematiche sul manto stradale, lontano dal cancello di ingresso, denotano che l'infortunio è addebitabile unicamente alla grave negligenza del BE.S..
II) Assume la contraddittorietà dei riscontrati profili colposi in relazione alla omessa valutazione della versione alternativa, fornita dal T.S. e sostanzialmente esternata dalla stessa parte lesa ai funzionai ASL ed emersa in dibattimento; vale a dire che l'infisso pesante travolse il BE.S. che armeggiò da solo e pericolosamente mentre l'infisso era sul bancale, sito sul marciapiede antistante l'entrata degli uffici del T.S. ovvero sulla carreggiata stradale. Vi è stata perciò un'errata valutazione anche del luogo del ribaltamento dell'infisso (il marciapiede antistante l'ingresso in luogo del binario del cancello che dava accesso al cortile dei locali in uso all'imputato) oltre che delle modalità di trasporto e delle cause dell'infortunio.
III e IV) Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'esonero di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro laddove vi sia grave imprudenza del lavoratore nello svolgimento dell'incarico lavorativo.
2.2. B.M. lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, stante l'errata interpretazione e applicazione del D.lgs 81/2008 e in particolare dell'art. 299 del D.Lgs cit.
B.M. non era presente sui luoghi e non aveva mai avuto alle dipendenze il BE.S.; il T.S. era unico diretto responsabile della sicurezza sul lavoro presso la sua ditta dove venivano scaricati infissi commissionati alla Marli s.r.l. di cui è socia la moglie, con la quale il ricorrente aveva solo un contratto di servizio.
L'infisso precipitato era stato ordinato da certo G., cui successivamente fu consegnato, e, a causa dell'incidente occorso, il ricorrente non ha potuto consegnare gli infissi che dovevano invece essere scaricati a Monza.
Il T.S. era solito rivolgersi a personale avventizio quando aveva bisogno di scaricare il materiale che veniva dalla Marli s.r.l. Il BE.S. era un elettricista che fu indotto autonomamente o su indicazioni del T.S. ad un'attività del tutto estranea alle mansioni che gli potevano essere attribuite, essendo tra l'altro privo degli strumenti e delle attrezzature di lavoro. Solo il T.S. era in posizione effettiva di garanzia, trattandosi dell'area della propria azienda. Mai aveva dato alcun incarico lavorativo alla persona offesa.
 

 

Diritto

 


1.1 Ricorsi sono infondati.
1.1.Va premesso, per quanto attiene alle doglianze avanzate dal T.S. e dal B.M., già peraltro esposte nei motivi di appello, che la sentenza impugnata, a fol 6-8 e fol 10 e 11, affronta motivatamente tutti i punti attinti dai ricorsi con motivazione esauriente, congrua e logica, mentre le censure attingono al fatto. In specie, il T.S. si dilunga sulla tematica relativa al punto di ribaltamento del pesante serramento, se sul marciapiede o all'altezza del cancello di ingresso del cortile, e sulla circostanza che il B. era solo allorché "armeggiò pericolosamente " con l'infisso posizionato sopra il bancale sito sul marciapiede antistante l'entrata degli uffici del T.S. o sulla carreggiata stradale. Il B.M., dal canto suo vuole accreditare la tesi che era estraneo a qualsiasi rapporto con il BE.S., che in realtà sarebbe stato incaricato direttamente dal T.S. per lo scarico della merce. I ricorrenti, ciascuno per la sua parte e secondo prospettazioni diametralmente contrapposte, criticano però in definitiva entrambi la vicenda per come ricostruita dai giudici, ritenendola frutto di una erronea interpretazione delle prove, cercando di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901).
1.2. Inoltre, nel caso che occupa, ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come nel caso di specie, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle -determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 dep. 2012, Valerio, Rv.25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101).

2. Ricorso T.S..
2.1 Il primo e secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Con particolare riferimento alla ricostruzione della vicenda va, peraltro, ribadito che anche ipotizzando che il fatto si sia verificato quando il T.S. si era allontanato per andare a chiamare il B.M. e il BE.S. era rimasto da solo a sostenere l'infisso caricato sul bancale, il giudizio di responsabilità nei confronti del T.S. sostanzialmente non muterebbe, visto che il punto dolente della vicenda, per come correttamente argomentato dai giudici di merito, a fol 12, e ampiamente documentato dalla ricostruzione e dai rilievi fotografici dei funzionari della ASL di Milano (fol. 11) è costituito dal fatto che il serramento, di dimensioni notevoli, 230 cm di altezza per 248 cm di larghezza, era stato collocato, per il trasporto su un transpallet, messo a disposizione dal T.S., che aveva una lunghezza 116 cm e larghezza massima 54 cm: era quindi in equilibrio precario, senza ancoraggio al cavalletto; l'inadeguatezza del mezzo di movimentazione era poi aggravata dal fatto che il trasporto avveniva su un piano inclinato, il passo carraio, con una superficie non liscia e con ostacoli in rilievo, costituiti dal cordolo di granito (fol 11).
2.2 Il terzo e quarto motivo sono infondati.
Va ribadito che la interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente dei lavoratori, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in  motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409), deriva dalla condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interattivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez.4 n.15124 del 13.12.2016,Rv.269603).
In tema di rapporto di causalità, ai sensi dell'art.41, terzo comma, cod.pen., il nesso di causalità non resta escluso inoltre dal fatto altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche . all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Sez. 4, n. 31679 del 08/06/2010, Rv. 248113), a meno che tale comportamento non sia qualificabile come concausa qualificata, capace di assumere di per sé rilievo dirimente nella spiegazione del processo causale e nella determinazione dell'evento.
La Corte territoriale correttamente ( fol 12) ha escluso che possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando, come nel caso di specie, il sistema della sicurezza approntato presenti gravi criticità (Sez.4, n.22044 del 2.05.2012,n.m; Sez.4, n.16888, del 7/02/2012, Rv.252373). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.m.; Sez.F, n. 32357 del 12/08/2010, Rv. 2479962). La Corte d'Appello ha sottolineato come fosse del tutto prevedibile che, in assenza di qualsivoglia presidio di sicurezza e stante la messa a disposizione, da parte di chi era titolare di una posizione di garanzia come il T.S., di un' attrezzatura del tutto inadeguata la movimentazione di infissi di grosse dimensioni potesse rovinare addosso al lavoratore causando l'infortunio che poi si è verificato.

3. Ricorso di B.M..
3.1 Il motivo di ricorso è infondato.
Invero con riguardo alla posizione dell'imputato di datore di fatto la decisione non presenta alcuno dei vizi dedotti.
La Corte territoriale a fol 7 e 8 ha chiaramente ricostruito i termini fattuali della vicenda e in particolare la sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto tra il B.M. e il BE.S. che era stato incaricato dal primo di effettuare uno scarico di merce proveniente dall'Ungheria destinato alla proprio alla sua ditta Service edil ( è stato acquisito il documento di trasporto in atti che reca l'indicazione del cliente Servicedil di B.M.), e che doveva essere depositato temporaneamente, un paio di giorni, presso i magazzini del T.S., in Cormano.
Grava sul datore di lavoro, anche di fatto, che sia committente, l'obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area. Infatti ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ora previsti dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (Sez.4 n.1777 del 6.12.2018 rv. 27507701). L'art. 26 comma 3 bis D.lgs n.81/2008 esonera il datore di lavoro dalla redazione del DUVRI, quando, come nel caso di specie, la durata del lavoro non è superiore a cinque- uomini giorno.
Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez. 4 n.18200 del 7.01.2016 rv 266640-01).
Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sui datori di lavoro rappresentano la "cifra" della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità.
L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica - avvertita come primaria anche dal legislatore europeo - di gestire preventivamente tale categoria di rischio.
La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.
Giova inoltre richiamare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia, come nel caso di specie, B.M., datore di lavoro di fatto della persona offesa e T.S., titolare della ditta presso la cui si effettuavano le operazioni di scarico del materiale, ciascun garante risulta per intero, destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n.8593 del 22.01.2008 rv.238936).
E, ancora, che, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen ( Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01;sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n.1194 del 15.11.2013 rv 258232).
4. La Corte territoriale, in conclusione, ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti, avendo considerato nella individuazione del determinismo causale le condotte omissive delle doverose misure di prevenzione facenti capo ad entrambi i titolari delle posizioni di garanzia ai sensi dell'art. 299, d.lgs. 81/2008.
I Giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che fra la ditta committente e il titolare della Ditta che doveva ricevere e custodire il materiale non vi era stato nessun reale coordinamento in relazione alle modalità più sicure da seguire per lo scarico degli infissi, senza alcuna valutazione dei rischi ed una precisa direttiva sulle modalità esecutive da osservare e sulle cautele da tenere in caso di difficoltà nell'esecuzione dello scarico.
Da quanto sopra la sentenza di merito ha tratto plausibili considerazioni sia in ordine alla sussistenza di profili colposi a carico degli imputati, sia in ordine alla configurabilità del nesso causale fra le omissioni addebitate e l'evento, avuto riguardo alla concreta verificazione del rischio che la normativa cautelare violata intende neutralizzare, secondo una ponderata valutazione di merito, priva di errori di diritto, come tale insindacabile in cassazione.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile BE.S. che liquida come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile BE.S. in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 10.09.2019