CONVENZIONE TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL
PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DATO ASSOCIATIVO, NONCHÉ PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL DATO ELETTORALE E PER LA SUA PONDERAZIONE CON IL DATO ASSOCIATIVO

 

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di settembre,
 

LE SOTTOSCRITTE PARTI

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, ***, nella persona del Presidente, Prof. Pasquale Tridico,
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agenzia di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Piazza della Repubblica, 59, ***, nella persona del Direttore, dott. Leonardo Alestra,
(in appresso anche più brevemente "INL");

e

CONFINDUSTRIA - Confederazione generale dell'industria italiana, con sede in Roma, Viale dell'Astronomia 30, ***, nella persona del Presidente, Dott. Boccia Vincenzo, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, con sede in Roma, Corso d'Italia 25, ***, nella persona del Segretario Generale, Dott. Landini Maurizio, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con sede in Roma, via Po 21, ***, nella persona del Segretario Generale, Dott.ssa Furlan Annamaria, giusti i poteri alla medesima spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
UIL - Unione Italiana del Lavoro, con sede in Roma, via Lucullo 6, ***, nella persona del Segretario Generale, Dott. Barbagallo Carmelo, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
(in appresso anche più brevemente "Organizzazioni firmatarie della Convenzione" o, congiuntamente all'INPS e all'INL, "le Parti")
 

VISTI

- l'Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- il Protocollo d'intesa fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 31 maggio 2013 con il quale si è inteso dare applicazione all'accordo del 28 giugno 2011;
- il Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in data 10 gennaio 2014;
- la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- l'Accordo di modifiche del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in data 4 luglio 2017;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del .Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;
- la nota del 24 luglio 2019, prot. 28/0013736, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel sottolineare come la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base di criteri oggettivi e omogenei costituisca un risultato di oggettiva rilevanza sociale, invita l'INPS, l'INL e la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fornire, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, il proprio contributo allo scopo di favorire la completa ricognizione della rappresentatività delle parti sociali;
- la determinazione n. 99 del 18 settembre 2019, con la quale il Presidente dell'INPS ha adottato la presente Convenzione;
 

CONSIDERATO CHE

- il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l'attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale e per lo svolgimento dei compiti di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche;
- ai fini della certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a riferimento, alla luce di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL del 28 giugno 2011 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, così come modificato dall'accordo sottoscritto dalle predette Organizzazioni il 4 luglio 2017 (di seguito, per brevità, "Testo Unico sulla Rappresentanza"), il numero delle deleghe relative ai contributi sindacali riferito ad ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA ed a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente (di seguito, per brevità, "dato associativo") nonché i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie riferiti ad ogni contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA ed a ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente (di seguito, per brevità, "dato elettorale");
- in data 16 marzo 2015 l'INPS e CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto la Convenzione per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo (di seguito, per brevità, "Convenzione");
- sulla base della predetta Convenzione, tramite la compilazione di apposita sezione in UNIEMENS, l'INPS acquisisce dalle aziende per le quali trova applicazione il Testo Unico sulla Rappresentanza e successive modifiche le informazioni relative al dato associativo;
- l'istituto ha dedicato a tali informazioni un'apposita banca dati al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini dì accessibilità, riservatezza e sicurezza;
- in data 4 luglio 2017 CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto un Accordo con cui sono state apportate modifiche al Testo Unico sulla Rappresentanza;
- in base al predetto Accordo del 4 luglio 2017 le suddette Organizzazioni auspicano che l'INPS, in collaborazione con l'ispettorato Nazionale del Lavoro, possa svolgere le funzioni di raccolta del dato elettorale e che l'INPS possa, altresì, effettuare anche la ponderazione del dato associativo con il dato elettorale;
- al punto 7) del citato Accordo del 4 luglio 2017 si prevede altresì la costituzione, ad opera delle Parti sottoscrittrici dell'Accordo medesimo, di un apposito Comitato di Gestione;
- la Convenzione è scaduta in data 16 marzo 2018 e, per le ragioni dinanzi descritte, sussiste la volontà delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza di addivenire alla stipula di una nuova Convenzione con cui venga affidata all'INPS anche l'attività di predisposizione di idonee procedure informatiche che supportino l'acquisizione dei risultati delle elezioni delle RSU, da parte delle competenti strutture territoriali dell'ispettorato Nazionale del Lavoro (dato elettorale), nonché l'attività di sua ponderazione con il dato associativo;
- la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori costituisce informazione rilevante per l'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, ai fini del diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché a tutti gli altri fini previsti dall'ordinamento;
 

TENUTO CONTO

- di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 609 del 18 dicembre 2014 e avendo recepito gli esiti dei numerosi approfondimenti e- i suggerimenti forniti dai competenti uffici della medesima Autorità, richiesti dalle sottoscritte Parti nell'ottica di conformare l'accordo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento UE);
 

TUTTO QUANTO PREMESSO
le sottoscritte Parti convengono e stipulano quanto segue.
 

Art. 1
Oggetto della Convenzione

1. In attuazione del Testo Unico sulla Rappresentanza, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL rinnovano l'affidamento all'INPS del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo ed affidano all'INPS e all'ispettorato Nazionale del Lavoro, sulla base delle modalità di seguito indicate, l'attività di raccolta del dato elettorale. All'INPS è inoltre affidata l'attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.
2. L'INPS provvederà alla raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. validamente in carica, come acquisito dal Capo dell'ispettorato territoriale del lavoro di riferimento, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, e alla sua ponderazione con il dato associativo.
 

Art. 2
Rilevazione de! dato associativo

1. L'INPS attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che sarà comunicato anche al CNEL. A tal fine CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL si impegnano a comunicare tempestivamente all'INPS, a mezzo posta elettronica certificata, ogni variazione nell'assetto dei contratti collettivi di lavoro riferibili all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA.
2. L'INPS attribuisce uno specifico codice identificativo a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti collettivi nazionali dì lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le parti interessate. A tal fine CONFINDUSTRIA si impegna a comunicare tempestivamente a INPS, tramite posta elettronica certificata, nonché a CGIL, CISL, UIL le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni sindacali al Testo Unico sulla Rappresentanza.
3. Ciascun datore di lavoro che applica i contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA, attraverso la dichiarazione contributiva UniEmens, indicherà nell’apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, il codice dell'organizzazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono, nonché il numero dei lavoratori aderenti alla singola Organizzazione sindacale di categoria, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
4. La media annua degli iscritti su base nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria, sarà determinata sommando le singole rilevazioni mensili inerenti alle deleghe e dividendo tale somma per dodici.
5. L'INPS provvederà all'elaborazione in forma aggregata dei dati sopra indicati relativi ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza, o ad esso aderente, suddiviso per contratto collettivo nazionale di lavoro, azienda e provincia e lo trasmetterà alle predette Organizzazioni con cadenza mensile. L'Inps trasmetterà a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL con cadenza mensile il dato aggregato relativo al numero di datori di lavoro che conferiscono i dati associativi, alla forza aziendale riferibile ai predetti datori di lavoro, intesa come numero dei lavoratori occupati presso i medesimi nel mese considerato, e al numero di lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza, o ad esso aderenti, suddiviso per contratto collettivo di lavoro.
6. Ai fini della pubblicizzazione del dato associativo, entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, di cui al punto 7 dell'Accordo del 4 luglio 2017 (di seguito, per brevità, "Comitato di Gestione"), il risultato relativo al numero dei lavoratori che hanno conferito delega alle Organizzazioni sindacali, calcolato ai sensi del comma 4, distinti per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro e per ciascuna Organizzazione sindacale.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione della rilevanza pubblica delle informazioni afferenti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, l'INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di Gestione, in relazione ad ogni CCNL censito dai propri sistemi di rilevazione UniEmens, il numero dei datori di lavoro che ne dichiarano l'applicazione ed il relativo numero dei dipendenti. Il numero dei dipendenti il cui rapporto di lavoro risulta, sulla base delle dichiarazioni aziendali, regolato da ogni CCNL, è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all'anno civile precedente.
 

Art. 3
Rilevazione del dato elettorale

1. Al fine di consentire la rilevazione del dato elettorale, le Parti, ognuna in relazione ai profili di propria competenza, provvedono a diramare istruzioni finalizzate a garantire il rispetto delle attività di seguito indicate nei termini ivi previsti.
2. L'INPS predispone un'apposita procedura telematica residente su) proprio sito internet istituzionale che supporta l'acquisizione del dato elettorale e fornisce, per ogni Ispettorato territoriale del lavoro, le credenziali di accesso alla predetta procedura dei dirigenti e funzionari abilitati all'acquisizione del dato elettorale relativo ad ogni elezione di RSU, sulla base dei nominativi forniti dall'ispettorato Nazionale del Lavoro.
3. All'esito del rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende che applicano il Testo Unico sulla Rappresentanza, le relative Commissioni elettorali trasmettono, al Direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, copia del verbale elettorale dal quale siano desumibili i dati identificativi delle unità operative di riferimento nonché il risultato delle operazioni elettorali.
4. Il Direttore dell'ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario abilitato acquisisce, attraverso la citata procedura informatica, le informazioni relative ai risultati elettorali di ogni elezione di RSU, di regola entro 40 giorni dalla loro ricezione, avendo cura di terminare le operazioni di acquisizione dei verbali elettorali trasmessi dalle Commissioni elettorali nel corso di ogni anno civile entro il 10 febbraio dell'anno successivo. L'elaborazione dei dati contenuti nei verbali elettorali consiste nell'anonimizzazione degli stessi, pertanto, i dati acquisiti dall'INPS attraverso la predetta procedura informatica non sono idonei a consentire che si possa risalire all'identità dei lavoratori che hanno preso parte all'elezione, avendo ad oggetto esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell'azienda. Il Direttore dell'ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario abilitato comunica, entro la stessa data sopra indicata, ad ogni Organizzazione sindacale interessata, il dato elettorale per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro attraverso una comunicazione di posta elettronica certificata.
5. Ai fini della pubblicizzazione del dato elettorale, entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS trasmette, al Presidente del Comitato di Gestione, il numero dei lavoratori che hanno preso parte alle elezioni delle RSU rispetto al numero totale degli aventi diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro.
 

Art. 4
Ponderazione dei dato associativo con il dato elettorale

1. Entro il 15 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS provvederà, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro, alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo sulla base delle seguenti modalità:
a. il dato associativo relativo ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all'organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale;
b. il dato elettorale relativo ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria del Testo Unico sulla Rappresentanza o ad esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU e il numero totale dei voti validamente espressi, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale;
c. la ponderazione del dato associativo con quello elettorale è determinata sulla base della media semplice dei risultati dei due dati, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale, secondo quanto previsto dai commi 16, 20 e 21 della parte prima del Testo Unico sulla Rappresentanza.
2. Entro il 31 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS comunicherà, al Presidente del Comitato di Gestione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna Organizzazione sindacale.
 

Art. 5
Pubblicizzazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL assumono l'impegno a rendere pubblico, attraverso il Comitato di Gestione, entro il 31 luglio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna organizzazione sindacale, ad eccezione di quello afferente a contratti collettivi per i quali non si possa procedere alla relativa certificazione ai sensi delle previsioni di cui al punto 12 dell'Accordo del 4 luglio 2017.
2. La pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche in considerazione della rilevanza degli stessi ai fini della tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e della corretta fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale, costituisce per l’INPS elemento di valutazione ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della Convenzione.
3. Concluso il processo di pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS e l'INL sono autorizzati ad utilizzare, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, legate al rispetto dei minimi contributivi, e alla copertura delle agevolazioni normative e contributive, nonché a tutti gli altri fini previsti dall'ordinamento, i dati relativi al numero complessivo degli iscritti ed al numero complessivo dei voti ottenuti in relazione ai soli CCNL certificati.
 

Art. 6
Costi

1. Le Organizzazioni firmatarie della Convenzione si impegnano a corrispondere all’Istituto le spese inerenti al servizio oggetto della presente Convenzione.
2. Il costo quantificato dall'istituto è costituito da:
a) un costo una tantum, pari ad € 20.896,00 connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per la raccolta del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo ed alle attività amministrative inerenti alla messa a regime della Convenzione;
b) un costo annuale, pari ad € 9.930,00 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure per la raccolta del dato associativo e per l'attività di raccolta del dato elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo ed alle attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della Convenzione.
Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno.
4. I costi saranno ripartiti in parti uguali tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL.
5. La variazione del costo annuale sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alle Organizzazioni firmatarie della presente Convenzione.
6. Il costo una tantum sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della presente Convenzione.
7. L'importo annuo di € 9.930,00 dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:
o entro 30 giorni dal perfezionamento della presente Convenzione in relazione all'anno 2020;
o entro il 31 gennaio di ogni anno civile di riferimento successivo al 2020 limitatamente al periodo di vigenza della Convenzione.
8. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: ***- intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale "RASI1".
9. È a carico delle Organizzazioni firmatarie della presente Convenzione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico.
10. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS sono assoggettati all'imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.
11. L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.
12. L'Istituto si riserva, durante la vigenza della Convenzione, di rivedere l'importo del costo annuale laddove per l'esecuzione della Convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell'INPS, previa apposita comunicazione alle parti negoziali, che potranno esercitare facoltà di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
 

Art. 7
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. L'INPS raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e fatte le ulteriori operazioni di aggregazione, descritte negli articoli precedenti, effettua nei termini previsti dall'art. 4, le comunicazioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza.
2. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 2 sono dati non nominativi - trattandosi solo di dati numerici (numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione sindacale e loro Federazioni) - e non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili (ai sensi dell'art. 4, 1) Regolamento UE); pertanto, attraverso il trattamento non è possibile risalire all'identità dei singoli lavoratori che hanno rilasciato delega (dati idonei a rivelare l'"appartenenza sindacale" degli stessi art. 9 par. 1, Regolamento UE).
3. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 3, nei medesimi termini di cui al precedente comma, sono dati non nominativi, trattandosi solo di dati numerici (numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell'azienda) e, pertanto, non idonei a rivelare la preferenza espressa dai lavoratori che hanno partecipato all'elezione della RSU.
 

Art. 8
Misure di sicurezza

1. La trasmissione dei dati oggetto della presente Convenzione sarà effettuata dalle aziende, anche per il tramite di intermediari delegati, attraverso il flusso mensile UNIEMENS. Sono dunque garantite tutte le misure di sicurezza con particolare riguardo alle credenziali di accesso, al canale di trasmissione HTTPS e al tracciamento delle transazioni anche nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
2. L'elaborazione dei flussi UniEmens ricevuti comporta l'estrazione dei dati aggregati di cui all'articolo 2 che saranno memorizzati su una apposita banca dati.
3. I dati anonimi e aggregati ricevuti in apposite sezioni di flusso, utili ai fini della comunicazione al Presidente del Comitato di gestione per la determinazione delle quote di rappresentanza, saranno conservati fino e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza, in ottemperanza altresì alle disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui al Regolamento UE e al decreto legislativo n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.
 

Art. 9
Entrata in vigore, durata, recesso

1. La presente Convenzione avrà validità triennale.
2. La richiesta di rinnovo da parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL dovrà pervenire all'istituto, a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.
3. È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa ovvero la mancata pubblicizzazione di cui all'art. 5 della presente Convenzione, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
 

Art. 10
Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si approvano specificamente i seguenti articoli: art. 6, art. 9, art. 10.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si approva specificamente il seguente articolo: art. 10.


Fonte: inps.it