Categoria: 1987
Visite: 6544

Tipologia: DPR*
Data decreto: 10 aprile 1987
Firma Accordo: 9 febbraio 1987
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Scuola, PA
Fonte: CNEL
Note*: DPR 10 aprile 1987, n. 209. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 Febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola. In GU 01.06.1987 n. 125 s.o.


Sommario:

 Preambolo
Capo I Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione e durata
Capo II Trattamento retributivo
Art. 2. Stipendi
Art. 3. Retribuzione individuale di anzianità
Art. 4. Passaggi di qualifica o di livello retributivo
Art. 5. Lavoro straordinario
Art. 6. Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento
Art. 7. Indennità di istituto
Art. 8. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 9. Fondo di incentivazione
Capo III Aggiornamento, formazione e mobilità del personale organizzazione del lavoro
Art. 10. Aggiornamento e formazione in servizio del personale
Art. 11. Criteri di attuazione della mobilità
Art. 12. Orario di lavoro
Capo IV
Art. 13. Accordi
Art. 14. Titolari del potere di negoziazione decentrata
Art. 15. Livelli di negoziazione decentrata
Art. 16. Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata
Art. 17. Procedure
Capo V
Art. 18. Permessi e ritardi - Recuperi
Art. 19. Visite mediche di controllo
Art. 20. Informazione
Art. 21. Verifica
Art. 22. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 23. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Capo VI Relazioni sindacali
 Art. 24. Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 25. Diritto di affissione
Art. 26. Garanzie nelle procedure disciplinari
Art. 27. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 28. Referendum
Art. 29. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 30. Assemblea
Capo VII Trattamento di missione e quiescenza
Art. 31. Trattamento di missione
Art. 32. Trattamento di quiescenza
Art. 33. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Capo VIII Norme particolari per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario
Art. 34. Organici
Art. 35. Orario di lavoro
Art. 36. Orario flessibile
Art. 37. Turnazione
Art. 38. Mobilità professionale
Art. 39. Mobilità per incompatibilità
Capo IX Varie
Art. 40. Commissione mista per gli inquadramenti
Art. 41. Diritto alla salute
Art. 42. Acconti
Art. 43. Copertura finanziaria
Art. 44. Entrata in vigore
Allegati
Allegato A Importi annui aggiuntivi, per livello e classi di anzianità, validi per la costituzione della retribuzione di anzianità, spettanti dal 1 Gennaio 1988
Allegato B Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cida, Cisal, Cisas-Usppi)
Allegato C Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Cisnal)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 Febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola. In G.U. 01.06.1987 n. 125 suppl.ord.


Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.: 44

Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 Luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 Agosto 1986 (registrato alla Corte dei Conti il 6 Agosto 1986 - atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 39) con il quale all'on. Remo Gaspari, Ministro senza Portafoglio, è stato conferito l'incarico per la Funzione Pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 Agosto 1986 (registrato alla Corte dei Conti il 28 Agosto 1986, registro n. 8 presidenza, foglio n. 326) con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo presidente ai sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, concernente determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 Marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 Febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8(1) e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cida, Cisnal, Cisal, Cisas, Usppi e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Cisl-Sism, Cisl-Sinascel, Uil-Scuola, Confsal-Snals, Cisnal-Scuola, Cisal-Scuola, Cisas-Scuola, Usppi-Scuola), e le organizzazioni sindacali Snia ed Unams; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la Confill in data 26 Febbraio 1987 e la Cildi in data 5 Marzo 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 Marzo 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 20 Marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all'art. 8(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
Il seguente decreto:

Capo I Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 Gennaio 1985-31 Dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 Gennaio 1985 e quelli economici dal 1 Gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

Capo II Trattamento retributivo
Art. 2. Stipendi
[…]
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8, ferma restando l'obbligatorietà dell'orario complessivo di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario d'insegnamento con trattamento economico intero è costituito con un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.
[…]

Art. 5. Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'amministrazione.
3. Le autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della normativa vigente.
[…]

Capo IV
Art. 13. Accordi

1. La negoziazione decentrata di cui all'art. 14 della legge 19 Marzo 1983, n. 93, è da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:
a) criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale Ata e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola;
b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale Ata;
c) proposte per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4 Agosto 1977, n. 517;
[…]
e) criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale Ata, docente, direttivo;
[…]
g) misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.

Art. 14. Titolari del potere di negoziazione decentrata
1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:
a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal commissario di governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;
b) per la parte sindacale, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dello esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale;
2. per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.
3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a carattere permanente in riferimento a particolari materie; con tale provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.
4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.

Art. 15. Livelli di negoziazione decentrata
1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto.

Capo V
Art. 20. Informazione
1. L'amministrazione della pubblica istruzione assicura una preventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente, educativo e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con particolare riferimento alle materie che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione del lavoro.
2. A livello centrale l'informazione è assicurata attraverso incontri periodici, in cui potrà essere effettuata anche la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali.
3. A livello regionale e provinciale l'informazione è assicurata attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente, dall'art. 6 della legge 20 Maggio 1982, n. 270, e dall'art. 24 della legge 9 Agosto 1978, n. 463, si osservano le norme procedurali di cui al citato art. 24 della legge n. 463 del 1978.
4. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche generali. Potranno essere altresì costituiti gruppi misti con funzioni consultive.
5. L'informazione sarà fornita secondo modalità tali da assicurare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 21. Verifica
1. Con decorrenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto, effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 23. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
1. Nei confronti del personale Ata riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
[…]

Capo VI Relazioni sindacali
Art. 25. Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità scolastica, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capo VIII Norme particolari per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario
Art. 35. Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6 ore continuative.
2. Qualora, però, particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ovvero l'esigenza di migliorare efficienza e produttività dei servizi lo richiedano, è possibile articolare diversamente il monte ore settimanale di servizio che può essere distribuito anche su 5 giornate lavorative.
3. L'articolazione dell'orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilità dell'orario che la turnazione, tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
4. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario non siano perseguibili le finalità connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attività scolastiche e della più proficua efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico.
[…]

Art. 36. Orario flessibile
1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di organizzazione del lavoro.
2. L'orario flessibile, ordinariamente, consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà.
3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale.
4. L'adozione della flessibilità dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonché delle caratteristiche del territorio in cui la scuola è collegata.
5. All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica.
6. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive.
7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di un medesimo profilo professionale; in altri, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro, può essere attuato anche secondo criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso profilo professionale.

Art. 37. Turnazione
1. Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad attività didattiche, pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni.
2. L'adozione di una organizzazione del lavoro su turni può essere altresì attuata quando la collocazione fuori dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e diversificate domande di attività di supporto all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione.
3. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso alle turnazioni quale diverso modello di organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella scuola. potranno essere tenute presenti le possibilità di adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in considerazione della mobilità territoriale e della funzionalità della scuola.
4. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri:
a) prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile);
b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili.

Capo IX Varie
Art. 41. Diritto alla salute

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno attivate le procedure per la rilevazione delle malattie professionali sulla base delle proposte avanzate dall'apposita commissione ministeriale.

Art. 44. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1987
Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 Maggio 1987
Atti di governo, registro n. 65, foglio n. 32, con esclusione di: art. 3, comma 4; art. 8; art. 16, commi 4 e 5; art. 22; art. 27 e art. 33, ai sensi della delibera n. 1773 della sezione del controllo stato in data 26 Maggio 1987.
__________________
(1)DPR 5 marzo 1986, n. 68
Art.8. - Comparto del personale della scuola.

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende:
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'università.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.