Regione Toscana
Deliberazione 22 luglio 2019, n. 959
Accordo Stato - Regioni del 07.07.2016 ex art. 37 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 81/08: definizione criteri per l'approvazione e realizzazione di progetti formativi sperimentali in modalità di apprendimento e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di Aziende/Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario del territorio toscano.
B.U.R. 31 luglio 2019, n. 31

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
Vista la L.R. Del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;
Visto l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
Richiamato l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome n. 153 del 25 luglio 2012 “ Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni”;
Considerato che l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede al punto 3 Metodologia di insegnamento/ apprendimento - Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning, che le Regioni e le Province autonome, possano individuare, nei loro atti di recepimento dell'accordo, progetti formativi sperimentali che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti;
Visto l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
Considerato che l'Accordo del 7 luglio 2016 prevede al punto 12.7 che possa essere utilizzata la metodologia di insegnamento/apprendimento e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori esposti a rischio basso;
Preso atto che lo stesso Accordo del 7 luglio 2016 prevede al punto 12.6 il mutuo riconoscimento tra Regioni di ulteriori progetti sperimentali in e-learning purché espressamente previsti in delibere regionali e documentati mediante riferimenti:
- agli estremi dell'atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l'accettazione dei progetti formativi sperimentali;
- al protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico;
Valutato necessario intraprendere azioni utili a sperimentare moderne metodologie di insegnamento/ apprendimento che permettano, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37 comma 12, forme flessibili di erogazione della formazione e, in adempimento al comma 13 dello stesso articolo, efficaci modalità di accesso ai percorsi da parte dei lavoratori di lingua straniera e/o con diversa capacità sensoriale;
Ritenuto opportuno procedere alla sperimentazione di progetti formativi in e-learning per la formazione specifica dei lavoratori esposti a rischio medio e alto nel settore sanitario, dato che questo settore presenta peculiari caratteristiche quali l'elevata numerosità di personale, l'alta presenza di lavoratori equiparati ex Art. 2 D.lgs. 81/08 quali stagisti, tirocinanti e professionisti specializzati, anche di lingua straniera, che intrattengono con le Aziende rapporti di breve e brevissima durata, nonché la consistente presenza di personale con capacità sensoriale e/o motoria ridotta e difficilmente conciliabile con la discenza in un corso di formazione frontale;
Di riservarsi la possibilità di allargare la sperimentazione ad altri settori, con eventuali successivi atti deliberativi;
Ritenuto il periodo di tre anni quale durata temporale utile per valutare compiutamente gli esiti della sperimentazione anche ai fini di una eventuale proroga dei termini;
Ritenuto necessario di riservarsi la possibilità di allargare la sperimentazione ad altri settori merceologici e/o ad altre tipologie di aziende/enti del medesimo settore, con eventuali successivi atti deliberativi;
Richiamate le DGR 538/2006 e DGR 643/2008 attraverso cui è costituito e implementato il Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (Formas) quale soggetto deputato a realizzare i percorsi formativi di livello regionale per il personale afferente al Sistema Sanitario Regionale;
Richiamata la DGR 1256/2017 “Linee guida sulla formazione a distanza in sanità”;
Ritenuto di dettare, con il presente atto, gli indirizzi ed i criteri per l'approvazione di progetti sperimentali che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori - rischio medio e alto (Allegato A);
Ritenuto di approvare, con successivo decreto dirigenziale del settore regionale “Salute e sicurezza sul lavoro e progetti speciali in ambito prevenzione” della Direzione “Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale”, la modulistica ed i termini per la presentazione delle domande per l'approvazione dei progetti sperimentali;
Considerato che degli indirizzi di cui all' Allegato A ne è stata data informativa in data 02 luglio 2019 al Comitato regionale di coordinamento, istituito con delibera di G.R. n. 872 del 14/09/2015, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Tenuto conto che la sperimentazione di cui sopra non comporta oneri a carico dell'amministrazione regionale;
A voti unanimi
 

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
1. Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi ed i criteri per l'approvazione di progetti formativi sperimentali che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning per la formazione specifica dei lavoratori- rischio medio e alto, secondo quanto previsto dall'Accordo tra Stato-Regioni/ Province Autonome del 07.07.2016 ex art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'ambito di applicazione dei sopra citati progetti è il settore della sanità, ovvero le Aziende/ Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario del territorio toscano;
3. di riservarsi la possibilità di allargare la sperimentazione ad altri settori merceologici e/o ad altre tipologie di aziende/enti del medesimo settore, con eventuali successivi atti deliberativi;
4. Di stabilire che per il funzionamento della Commissione di cui ai punti n. 7 e n. 9 dell'Allegato A non sono previsti compensi;
5. Di dare atto che la sperimentazione di ogni progetto avrà durata triennale, eventualmente prorogabile con successiva atto regionale;
6. Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale “Salute e sicurezza sul lavoro e progetti speciali in ambito prevenzione” della Direzione “Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale” l'approvazione della modulistica e dei termini per la presentazione delle domande per l'approvazione dei progetti sperimentali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.
 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta


ALLEGATO A

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 07.07.2016 EX ART. 37 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS N. 81/08: DEFINIZIONE CRITERI PER L'APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI SPERIMENTALI IN MODALITÀ DI APPRENDIMENTO E-LEARNING PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI RISCHIO MEDIO E ALTO DI AZIENDE/ENTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO DEL TERRITORIO TOSCANO.
 

Sommario
1 Ambito di applicazione e finalità
2 Soggetti che possono richiedere l'approvazione di progetti sperimentali
3 Presentazione dei progetti sperimentali
4 Soggetti formatori
5 Indirizzi per la definizione dei progetti sperimentali
6 Presentazione dei progetti sperimentali
7 Verifica dei requisiti ed approvazione dei progetti
8 Elenco
9 Valutazione delle attività realizzate
10 Durata della sperimentazione
11 Proroga e termini di apertura del bando
12 Rinvio agli Accordi Stato - Regioni

1 Ambito di applicazione e finalità
Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli Accordi Stato - Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 07 luglio 2016, ex art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione per i lavoratori a rischio basso;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 dell'accordo;
- la formazione aggiuntiva dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo n. 221 del 21.12.2011;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
L’Accordo n. 128 del 7 luglio 2016 ha inoltre previsto il mutuo riconoscimento tra Regioni dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37 par. 3, che consiste nell'accetta-zione di ulteriori progetti sperimentali in e-learning purché espressamente previsti nelle delibere regionali, come da par. 12.6 dell'Accordo 128/2016.
Sulla base del sintetizzato impianto normativo, lo scopo del presente documento è quello di rendere possibile la progettazione e sperimentazione di metodologie di insegnamento/apprendimento alternative alla formazione frontale di aula al fine di permettere, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37 comma 12, forme flessibili di erogazione della formazione; inoltre, in adempimento al comma 13 dello stesso articolo, la sperimentazione di cui sopra ha lo scopo di individuare modalità che permettano una maggior efficacia di accesso ai percorsi formativi in tema di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori di lingua straniera e/o con diversa capacità sensoriale;
Con la presente delibera si regolamenta la possibilità di effettuare, nell'ambito del territorio regionale, la sperimentazione temporanea di progetti per la formazione specifica dei lavoratori rischio medio e alto, ex art. 37 commi 1 e 2, di Aziende/Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario del territorio toscano.

2 Soggetti che possono richiedere l’approvazione di progetti sperimentali
Possono richiedere l'approvazione di progetti sperimentali per la formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 dei propri lavoratori, così come definiti all’art.2 del medesimo Decreto, in modalità in e- learning, le Aziende/Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario del territorio toscano (rif. Cod. ATECO Q Sanità - 86 Assistenza sanitaria) con un numero di lavoratori pari o superiore alle 50 unità.

3 Presentazione dei progetti sperimentali
Coloro che sono interessati alla realizzazione di progetti sperimentali dovranno presentare domanda, unitamente al progetto formativo da approvare, alla Regione Toscana utilizzando l'apposita modulistica che sarà predisposta ed approvata con Decreto del dirigente responsabile del Settore “Salute e sicurezza sul lavoro e progetti speciali in ambito prevenzione” della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

4 Soggetti formatori
Le Aziende e gli enti privati che realizzeranno progetti sperimentali dovranno avvalersi dei seguenti soggetti formatori, così come definito nell'Allegato II dell'Accordo del luglio 2016 e confermato nell’interpello n. 7/2018 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende sanitarie locali ecc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009, e nello specifico per Regione Toscana ai sensi delle delibere n. 1407/17 e ss.mm.ii. e n. 894/16 e ss.mm.ii.
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) l'INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l'amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola nazionale dell'Amministrazione);
j) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
k) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
l) gli ordini e i collegi professionali.
Le Aziende e gli enti del Sistema Sanitario Regionale che realizzeranno i progetti sperimentati, in linea con quanto indicato nelle DGR 538/2006 e DGR 643/2008, dovranno avvalersi del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (Formas).
Le Aziende private dovranno indicare nella domanda il soggetto formatore di cui si avvalgono.

5 Indirizzi per la definizione dei progetti sperimentali
1. I progetti sperimentali dovranno essere svolti in ottemperanza ai criteri generati definiti dall'Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 ex art. 37, così come modificato dall'Accordo Stato - Regione n. 128 del 7 luglio 2016, ed in particolare nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato II “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning” dell’Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016”,
2. dovranno prevedere una diversificazione dei moduli formativi in funzione degli specifici rischi connessi alle diverse qualifiche professionali presenti in azienda ed alle specifiche mansioni svolte;
3. dovranno prevedere l'effettuazione di un monte ore corso superiore a quello minimo indicato dall'Accordo n. 221/2011, pari ad almeno il 25% delle ore totali previste per la formazione specifica (almeno 3 ore aggiuntive per il rischio medio e 4 ore aggiuntive per il rischio alto);
4. dovranno prevedere ima modalità di erogazione della formazione “blended”, che preveda sia il ricorso alla modalità e-learning, sia alla modalità in presenza, con un monte ore da svolgere in modalità d'aula pari ad almeno il 25% delle ore totali previste dall'Accordo n. 221/2011, comprensive delle ore di cui al precedente punto 3 e della verifica in presenza.

6 Presentazione dei progetti sperimentali
Le aziende/enti interessate alla realizzazione dei progetti formativi sperimentali di cui al presente documento, dovranno presentare domanda, unitamente al progetto formativo da approvare, alla Regione Toscana utilizzando la modulistica e nei termini approvati mediante apposito decreto dirigenziale del settore regionale “Salute e sicurezza sul lavoro e progetti speciali in ambito di prevenzione”.

7 Verifica dei requisiti ed approvazione dei progetti
I progetti saranno valutati da una Commissione appositamente istituita presso il Settore “Salute e sicurezza sul lavoro e progetti speciali in ambito prevenzione” della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, il cui Dirigente ne detiene il coordinamento, e sarà costituita da esperti in materia di formazione alla salute e sicurezza e in ambito informatico/ piattaforme digitali; in particolare la commissione sarà composta da:
- il responsabile del Settore “Salute e sicurezza luoghi di lavoro e processi speciali in ambito prevenzione” o suo delegato;
- il responsabile del Settore “Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema” o suo delegato;
- un rappresentante della Direzione regionale INAIL;
- il responsabile del Settore “Sanità digitale e innovazione” o suo delegato.
La Commissione esaminerà i progetti entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda relativamente alla congruenza di quanto presentato con quanto previsto al precedente punto n. 5 e nella modulistica di cui al precedente punto n. 6. Non è compito della commissione la valutazione dei contenuti formativi e dei requisiti dei docenti che, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. 81/08, resta un adempimento a carico del datore di lavoro o suo delegato.

8 Elenco
I progetti sperimentali approvati saranno inseriti in un elenco detenuto presso il settore “Salute e sicurezza luoghi di lavoro e processi speciali in ambito di prevenzione” della Regione Toscana e saranno resi disponibili, su richiesta, alle Direzioni di dipartimento delle Aziende USL toscane per quanto di competenza dei Servizi PISLL ad esse afferenti.

9 Valutazione delle attività realizzate
Per permettere alla commissione di cui al precedente punto n. 7 di valutare i risultati della sperimentazione, anche al fine di un eventuale prolungamento temporale della sperimentazione e/o ampliamento dei comparti lavorativi interessati:
- Con cadenza annuale, i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione specifica in e-learning, dovranno trasmettere alla Regione Toscana una relazione sull'attività svolta nell’anno solare precedente.
- Gli stessi soggetti, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, dovranno trasmettere una relazione conclusiva sull'attività svolta.
Le relazioni dovranno essere trasmesse secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale del settore regionale “Salute e sicurezza sul lavoro e progetti speciali in ambito di prevenzione”.

10 Durata della sperimentazione
La sperimentazione di cui alla presente delibera avrà durata di tre anni a partire dall’approvazione del progetto..

11 Proroga e termini di apertura del bando
Al termine della sperimentazione, i datori di lavoro interessati potranno richiedere la prosecuzione del progetto per un ulteriore periodo massimo pari a tre anni, previa valutazione positiva della documentazione di cui al precedente punto n. 9.

12 Rinvio agli Accordi Stato - Regioni
Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni contenute nell'Accordo Stato- Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'Accordo Stato - Regioni e Province autonome n. 153 del 25/07/2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” ed all’Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016.