Tipologia: DPR*
Data decreto: 28 settembre 1987
Firma Accordo: 8 settembre 1987
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Università, PA
Fonte: CNEL
Note*: DPR 28 Settembre 1987, n. 567. Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87. In GU 11.02.1988 n. 34 s.o.

Sommario:

 Preambolo
Capo I Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione e durata
Capo II Negoziazione decentrata
Art. 2. Accordi decentrati
Art. 3. Titolari del potere di negoziazione decentrata
Art. 4. Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata
Art. 5. Procedure
Capo III Organizzazione del lavoro
Art. 6. Orario di lavoro
Art. 7. Orario flessibile
Art. 8. Turnazioni
Art. 9. Permessi e ritardi - Recuperi
Art. 10. Visite mediche di controllo
Art. 11. Profili professionali
Art. 12. Santo patrono
Capo IV Relazioni sindacali
Art. 13. Informazione
Art. 14. Attività culturali ricreative ed assistenziali
Art. 15. Assemblea
Art. 16. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 17. Pari opportunità
Art. 18. Aspettative e permessi sindacali
Art. 19. Patronato sindacale
Capo V Trattamento retributivo
 Art. 20. Stipendio
Art. 21. Retribuzione individuale di anzianità
Art. 22. Lavoro straordinario
Art. 23. Indennità di incentivazione e funzionalità
Art. 24. Indennità di turno
Art. 25. Indennità di servizio meccanografico
Art. 26. Indennità di maneggio valori
Art. 27. Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 28. Fondo di incentivazione
Art. 29. Passaggi di qualifica
Art. 30. Trattamento di quiescenza
Art. 31. Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale
Art. 32. Acconti
Art. 33. Mobilità verticale
Art. 34.
Art. 35. Entrata in vigore
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del personale universitario Cgil Scuola - Cisl Università - Uil Scuola - Cisapuni
Codice di autoregolamentazione Federdirigenti Funzione pubblica
Codice di autoregolamentazione sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego. Cisnal
Principi generali sulla autoregolamentazione del diritto di sciopero Snals - Confsal - Università
Codice di autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero Federazione Cisal-scuola
Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto università Cisas
Codice di autoregolamentazione Usppi

Decreto del Presidente della Repubblica 28 Settembre 1987, n. 567.
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87. In GU 11.02.1988 n. 34 suppl.ord.


Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art. 35

Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 Luglio 1980, n. 312;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 Agosto 1987 (registrato alla corte dei conti il 20 Agosto 1987, registro n. 11 presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza Portafoglio, incaricato per la Funzione Pubblica, è stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, numero 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della citata legge-quadro, relativo al triennio 1985-87;
Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 Settembre 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il comparto del personale delle università di cui all'art. 9(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 Settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 9(1) e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cida, Cisnal, Confsal, Cisal, Cisas, Usppi, le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ed il Cisapuni;
Visto il decreto-legge 28 Agosto 1987, n. 355;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 Settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle università, di cui all'art. 9(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
Il seguente decreto:

Capo I Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1 Gennaio 1985-31 Dicembre 1987.
[…]

Capo II Negoziazione decentrata
Art. 2. Accordi decentrati

1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, e nel rispetto della peculiarità dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:
[…]
b) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;
c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;
d) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;
[…]
g) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;
h) le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata.
2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra le diverse università.

Art. 3. Titolari del potere di negoziazione decentrata
1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono:

a) per la parte pubblica:
1) Una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.
b) per la parte sindacale:
1) Una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

Capo III Organizzazione del lavoro
Art. 6. Orario di lavoro

1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentati, tenuto conto anche dei principi di cui alla legge 29 Gennaio 1986, n. 23, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:
a) migliore efficienza e produttività;
b) più efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti;
c) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
d) possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario, in relazione anche al grado di copertura dei posti previsti in organico.
2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario, anche notturne.
[…]
4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole università, saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze delle strutture.
5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario dei servizi, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
a) il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
b) il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
c) il grado di intensificazione dei rapporti con l'utenza interna ed esterna che deve essere posta in condizione di accedere più facilmente alle strutture, uffici, sportelli e servizi delle università.
7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e quarantotto massime settimanali.

Art. 7. Orario flessibile
1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare anche sui rapporti con altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti.
2. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge.
[…]
6. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attività, anche al di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore può chiedere il recupero delle ore eccedenti.
7. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.

Art. 8. Turnazioni
1. Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 Gennaio 1986, n. 23.
2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti;
b) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche, che ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di attività particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;
d) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi nell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;
e) il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.
Per le esigenze funzionali dei policlinici universitari il numero dei turni di servizio pomeridiani e/o notturni sarà definito dal rettore, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Capo IV Relazioni sindacali
Art. 13. Informazione

1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione, a tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ed, in particolare, sulle seguenti materie:
a) atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche;
b) atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro;
[…]
d) interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente ed alla qualità del lavoro.
2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. negli accordi decentrati potranno essere definiti ulteriori articolazioni in materia di informazione.
3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.
4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 15. Assemblea
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 19. Patronato sindacale
1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 Luglio 1947, n. 804.

Capo V Trattamento retributivo
Art. 22. Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto delle organizzazione ed esigenze delle amministrazioni. decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 Luglio 1947, n. 804.

Art. 24. Indennità di turno
1. A decorrere dal 1 Novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi.

Art. 25. Indennità di servizio meccanografico
1. Con decorrenza dal 1 Novembre 1987 al personale che sia adibito, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza.

Art. 27. Indennità di servizio notturno e festivo
1. Con decorrenza dal 1 Novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a lire millecinquecento.
2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

Art. 35. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 Settembre 1987
Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 Gennaio 1988, con esclusione dell'art. 12; dell'art. 19; dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma; dell'art. 31 e dell'art. 33, ai sensi della delibera della sezione controllo stato n. 1888 del 21 Gennaio 1988 atti di governo, registro n. 71, foglio n. 16
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 Febbraio 1988, con riserva relativamente agli articoli 12; 19; 21, secondo, terzo e quarto comma; 31 e 33 ai sensi della delibera n. 58/sezioni riunite/e. del 9 Febbraio 1988 Atti di governo, registro n. 72, foglio n. 7

__________________
(1) DPR 5 marzo 1986, n. 68
Art. 9. - Comparto del personale delle università.

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle università comprende:
il personale delle università e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.