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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Decreto del Direttore di Ripartizione 23 agosto 2019, n. 15309
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Delega di funzioni ai direttori d'ufficio ed ai coordinatori della ripartizione 12 Servizio strade
B.U.R. 12 settembre 2019, n. 37
 

La deliberazione della giunta provinciale 8 novembre 1999, n. 4884, individua quale dirigente/datore di lavoro dell'Amministrazione provinciale ai sensi del D.Lgs. 626/94 i direttori di ripartizione per il personale loro assegnato;
con deliberazione della giunta provinciale 15 ottobre 2007, n. 3499 i consegnatari di edifici amministrativi e scolastici dell'Amministrazione provinciale sono stati designati come dirigenti/datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94, esclusivamente per l'ambito della gestione dell'emergenza e della sicurezza degli edifici. La gestione dell'emergenza e della sicurezza degli edifici comprende anche lo svolgimento dei compiti derivanti dall'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, per i rispettivi settori di competenza;
la suddetta deliberazione n. 3499/07 non disciplina la competenza dei consegnatari della rete stradale nonché delle pertinenze di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b, secondo periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per datore di lavoro si intende nelle pubbliche amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni;
in caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri dettati dal Testo unico, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice;
l'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, disciplina gli obblighi del dirigente/datore di lavoro e del dirigente nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
gli obblighi relativi agli interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico;
l'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce gli obblighi del datore di lavoro committente per gli appalti di lavori, forniture e servizi all'interno della propria azienda;
ai sensi dell'art. 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;
gli artt. 70, 71, 72 e 73 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplinano uso delle attrezzature di lavoro;
l'art. 96 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, disciplina gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili;
l'art. 89, comma 1, lettera i-bis) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, indica la definizione di impresa esecutrice;
l'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, disciplina i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 sulla struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano prevede più livelli dirigenziali;
è necessario garantire la certezza nell'attribuzione delle competenze e dei compiti ed una chiara suddivisione delle stesse tra i vari livelli dirigenziali; il Servizio strade è organizzato in uffici e servizi periferici operativi sul territorio, ciascuno dotato di mezzi e attrezzature e di un significativo numero di personale cantoniere; pertanto alcune attività dell'art. 18 sopra menzionato, già comunque di fatto esercitate dai direttori d'ufficio, possono essere eseguite in maniera più efficace da parte del dirigente dell'ufficio periferico. Quanto sopra vale anche per i rischi da interferenze e per le funzioni di datore di lavoro relative all'uso delle attrezzature di lavoro;
si ritiene quindi opportuno delegare alcuni obblighi del datore di lavoro ai direttori d'ufficio ed ai coordinatori dei settori ponti e gestione gallerie, nell'ambito delle proprie competenze;
sono dati i presupposti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che definisce i limiti e le condizioni per la delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilendo quanto segue:
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
l'art. 41 della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16, disciplina l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
la stipulazione dei contratti viene autorizzata dai direttori di ripartizione ove gli importi di spesa stimata siano, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
la sostituzione di alcuni direttori d'ufficio e modifiche organizzative rendono necessario l'adeguamento delle deleghe attuali disposte con decreto del direttore di ripartizione n. 1449 del 31.01.2017;
i destinatari della delega hanno sottoscritto la stessa per accettazione;
l'art. 10, comma 5 della legge provinciale del 23 aprile 1992, n. 10, prevede la facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Premesso quanto sopra,
 

il Direttore di ripartizione
decreta
 

1. di delegare ai direttori d'ufficio ed ai coordinatori dei settori ponti, gestione gallerie e segnaletica stradale, nell'ambito delle proprie competenze, le seguenti funzioni del datore di lavoro:
- le attribuzioni e competenze di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come di seguito riportate:
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, - per la parte non di competenza dall'Ufficio manutenzione opere edili 6.4 - nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- gli obblighi del datore di lavoro di cui agli articoli 18, comma 1, lett. p) e 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 derivanti da contratti di lavori, forniture e servizi o relativi ordinativi;
2. di delegare ai direttori d'ufficio nell'ambito delle proprie competenze, le seguenti funzioni del datore di lavoro:
- le attribuzioni e competenze di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come di seguito riportate:
e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, tranne i dispositivi oggetto degli acquisti di competenza dell'Ufficio amministrativo strade quali:
o scarponcini leggeri e scarponi pesanti
o stivali
o copricapo estivi
o copricapo invernali
o giacche e copripantaloni impermeabili
o tute intere, giubbini e pantaloni per personale officina
o corpetti imbottiti o giubbino in pile o tute intere, salopette e pantaloni con giubbino
o giacche a vento con copricapo o salopette antitaglio alta visibilità
o polo, T-shirt alta visibilità
- le funzioni di datore di lavoro di cui agli articoli 18, comma 1, lett. z) e 96, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Le misure di prevenzione proposte ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. z) vanno prontamente inviate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la rielaborazione e l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi;
- le funzioni di datore di lavoro relative all'uso delle attrezzature di lavoro di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
3. di delegare al direttore dell'ufficio amministrativo strade le seguenti funzioni del datore di lavoro:
- le attribuzioni e competenze di cui all'art. 18, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come di seguito riportate:
• fornire agli uffici periferici i dispositivi di protezione individuale sopra elencati sulla base di pianificazione annuale o su specifica richiesta;
• fornire al restante personale della ripartizione 12 i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
4. di delegare ai direttori d'ufficio degli uffici del Servizio strade, nell'ambito delle proprie competenze, di disporre acquisizioni in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 41 della L.P. 17.12.2015, n. 16;
5. di delegare ai direttori d'ufficio degli uffici del Servizio strade, nell'ambito delle proprie competenze, la funzione autorizzatoria per la stipulazione di contratti d'importo inferiore a € 40.000,00 inerenti a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 6, comma 12 della L.P. 22.10.1993, n. 17;
6. nell'ambito della ripartizione 12 Servizio strade opera un unico servizio di prevenzione e protezione che svolge la propria attività anche per le materie di competenza dei datori di lavori delegati;
7. in assenza o impedimento del direttore d'ufficio o del coordinatore, le funzioni delegate sono esercitate dai rispettivi sostituti;
8. per l'effettuazione della vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni sopra trasferite, si incarica il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Ripartizione 12 di raccogliere dagli uffici e dai coordinatori le seguenti informazioni:
- l'andamento degli infortuni sul lavoro (tipologia) e delle malattie professionali (tipologia)
- l'andamento della sorveglianza sanitaria e dei giudizi espressi dal medico competente in ordine alla idoneità dei lavoratori
- copia della comunicazione all'INAIL a fini statistici e informativi e i dati relativi agli infortuni;
- documentazione che attesti:
o le misure prese per evitare situazioni lavorative in contrasto con le norme di sicurezza;
o i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento se debbono accedere in zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
o la fornitura di dispositivi di protezione individuali ai lavoratori;
o la verifica da parte dei preposti l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
o l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle attrezzature e mezzi direttamente acquistati;
- relazione sulla redazione dei piani operativi di sicurezza (POS).
L'esito dei rilevamenti sopra indicati sarà oggetto di rapporto annuale al direttore di ripartizione, da presentarsi entro il primo trimestre di ogni anno successivo.
9. di revocare il decreto di delega del direttore di ripartizione n. 1449 del 31.01.2017;
10. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

IL DIRETTORE REGGENTE DELLA RIPARTIZIONE 12 SERVIZIO STRADE
Philipp Sicher


DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 23. August 2019, Nr. 15309