Tipologia: CIA
Data firma: 3 settembre 2019
Validità: 31.12.2022
Parti: Amissima Assicurazioni, Amissima Vita, Amissima Holdings e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Amissima
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

 

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Diritto all'informazione
Art. 4 Commissione
Art. 5 Rientro dalla maternità
Art. 6 Trasferimenti e missioni
Art. 7 Corsi di aggiornamento professionale
Art. 7 bis Ricomposizione e rotazione delle mansioni
Art. 8 Mobbing
Art. 9 Nuove assunzioni
Art. 10 Part time
Art. 11 Aspettativa
Art. 12 Lavoratori studenti
Art. 13 Permessi
Art. 14 Agevolazioni ai dipendenti assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'impresa .
Art. 15 Prestiti ai dipendenti
Art. 16 Anticipi sullo stipendio
Art. 17 Finanziamento acquisto prima casa
Art. 18 Anticipo trattamento di fine rapporto
Art. 19 Lavoro in locali interrati e/o disagiati
Art. 20 Prestito per cambio autovettura
Art. 21 Acquisto beni disponibili e recuperati
Art. 22 Medicina preventiva
Art. 23 Trattamento di trasferta

 

Art. 24 Spese di locomozione
Art. 25 Unità periferiche
Art. 26 Orario
Art. 27 Ferie e festività abolite
Art. 28 lavoro straordinario e supplementare
Art. 29 Polizza kasko per itineranti
Art. 30 Polizze personali dipendenti
Art. 31 Polizza furto bagaglio
Art. 32 Polizze individuali vita
Art. 33 Modalità di pagamento
Art. 34 Fondo pensione
Art. 35 Cassa di assistenza
Art. 36 Persone assicurabili (dal 1° al 6° livello quadro)
Art. 37 Premio aziendale di produttività
Art. 37 bis Premio di risultato (ex pap parte variabile)
Art. 38 Buoni pasto
Conclusioni
Disposizioni specifiche per i funzionari
Art. 40 Fondo pensione
Art. 41 Assistenza sanitaria funzionari
Art. 42 Agevolazioni a carattere sociale
Art. 43 Orario di lavoro funzionari
Art. 44 Ruolo dei funzionari
Art. 45 Persone assicurabili (7° livello)
Allegati


Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 03 settembre 2019, tra Amissima Assicurazioni, Amissima Vita e Amissima Holdings […] e le rappresentanze sindacali di seguito indicate: First/Cisl […], Fisac/Cgil […], Fna […], Snfia […], Uilca […], si è stipulato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 81, 82 e 83 del vigente CCNL che disciplina i rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente, il seguente Contratto Integrativo Aziendale, da valere nei confronti di tutti i dipendenti delle Società Amissima Assicurazioni spa, Amissima Vita spa e Amissima Holdings srl, che sostituisce a tutti gli effetti quelli precedentemente in vigore in ciascuna società.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente di Amissima Assicurazioni spa, Amissima Vita spa e Amissima Holdings srl ed ai dipendenti della I, II e III Sezione Speciale del CCNL il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL in vigore.
L'Accordo scadrà il 31 dicembre 2022.

Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti si danno reciprocamente atto sull'importanza di mantenere corrette relazioni fra Società e Sindacati. Sarà fra i compiti della Commissione consultiva di cui al seguente articolo 4 studiare, discutere e proporre migliori pratiche relazionali fra Società e Sindacati.
In via di principio ogni singola RSA è riconosciuta con pari dignità d'interlocuzione verso le Società e sarà cercata ogni soluzione per favorire la partecipazione delle RSA periferiche, cioè dislocate all'esterno delle Direzioni Generali delle Società, agli incontri con l'azienda, anche attraverso tecnologie che permettono il collegamento a distanza.

Art. 3 Diritto all'informazione
Ad integrazione e precisazione di quanto stabilito dal vigente CCNL, le Società si impegnano ad informare semestralmente - con due incontri annuali - le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle tematiche relative alle prospettive di mercato, alla gestione ed allo sviluppo delle imprese nonché all'organizzazione del lavoro in essere ed alle proiezioni future.
Le Società si impegnano altresì ad informare le RSA sulle modifiche dell'assetto proprietario e su eventuali integrazioni, collegamenti, sinergie con altre Società.
Le Società forniranno annualmente alle RSA le informazioni necessarie su:
1. Composizione del portafoglio delle Aziende suddiviso per rami con relativo andamento;
2. Adozione di nuove procedure lavorative con particolare riferimento a quelle relative ai processi di meccanizzazione;
3. Motivazioni e numero delle missioni compiute dal personale non itinerante;
4. Programmi e criteri di incentivazione e sul sistema premiante eventualmente adottati e da adottare;
5. Piani per lo sviluppo dell'organizzazione commerciale con particolare riguardo alla rete agenziale;
6. Tutte le assunzioni fatte con contratto di inserimento, apprendistato, interinale, atipico e comunque effettuate;
7. Corsi di formazione effettuati dal personale dipendente;
8. Quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del CCNL;
9. Le Aziende oltre quanto indicato agli Art. 10 e 11 del vigente CCNL, informeranno, inoltre su:
a. il ricorso alla fungibilità delle mansioni secondo lo schema del CCNL;
b. l'utilizzo di nuove figure contrattuali;
c. l'andamento economico semestrale dell'Impresa;
d. i progetti di ristrutturazione che incidano sui livelli occupazionali o sulla mobilità, intesa come cambiamento di sede di lavoro di lavoratori/trici e che interessino più unità organizzative;
e. i processi di riorganizzazione anche legati a innovazioni tecnologiche, tali da comportare mobilità interna di più lavoratori/trici con mutamento di mansioni o ruoli professionali e che interessino più unità organizzative;
f. i processi di ristrutturazione che prevedano scorpori di attività e/o distacchi di persone.
Le Società, fermo restando il proprio diritto alla piena decisionalità, riconoscono alle RSA la possibilità di prospettare soluzioni alternative o integrative alle problematiche organizzative delle società in relazione alle informazioni ricevute relativamente alla eventuale riorganizzazione delle Aziende e alle sinergie di Gruppo.
Le Società renderanno noti, con cadenza annuale, i passaggi di livello nominativi del personale intervenuti nel periodo, nonché, la nomina dei nuovi funzionari e dei dirigenti, con l'indicazione del grado attribuito e l'ufficio di pertinenza. Le Società forniranno anche statistiche sul personale con disaggregazioni sul livello, classi, genere e fasce età.

Art. 4 Commissione
Verrà costituita una Commissione Consultiva composta da rappresentanti delle imprese e un rappresentante sindacale, per ogni società del gruppo e per ogni sigla, che progetti e realizzi interventi sui seguenti temi:
• Occupazione e pari opportunità
• Agevolazioni sede di lavoro applicazione Legge 104 limitatamente a profili collettivi
• Agevolazioni dipendenti per la locazione di locali di proprietà delle Aziende
• Medicina preventiva e socio sanitaria
• Locali di lavoro disagiati
• Concessione finanziamenti per acquisto prima casa
• Relazioni Azienda - Sindacati
• Corsi di formazione e aggiornamento professionali
In tema di occupazione e pari opportunità, la commissione avrà il compito di ricercare e analizzare le cause di eventuali discriminazioni suggerendo i correttivi più opportuni Le proposte della commissione potranno riguardare inquadramenti e formazione professionale oltre a quegli aspetti ritenuti utili per promuovere pari opportunità. In caso di decesso o di grave invalidità di un dipendente, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro, la commissione verificherà la possibilità di assunzione di un familiare, coniuge e/o figlio, in occasione di programmate nuove assunzioni.
La Commissione si incontrerà ogni 6 mesi su richiesta delle parti, fatti salvi i casi di urgenza, e annualmente redigerà una relazione sui propri lavori che sarà resa pubblica in azienda e potrà essere predisposto un piano di lavoro la cui attuazione verrà verificata nel corso degli incontri successivi.
Nota a verbale:
Entro due mesi dalla stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale le parti dovranno comunicare i nominativi dei componenti della commissione.

Art. 5 Rientro dalla maternità
Fermo quanto previsto dalle norme di legge in vigore, la lavoratrice che rientri dal periodo di assenza per maternità avrà diritto a svolgere le stesse mansioni, o in caso di impossibilità, mansioni equivalenti comunque nella propria sede di lavoro.

Art. 8 Mobbing
Le parti riconoscono la rilevanza delle problematiche relative al mobbing nell'ambito dell'attività lavorativa e l'opportunità di azioni ed iniziative volte all'informazione, ed alla tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici.
Per quanto riguarda la normativa, le Parti si impegnano a recepire e a dare attuazione alla legislazione in materia ed attenersi a quanto statuito all'Art. 51 del vigente CCNL Ania in tema di monitoraggio dei fenomeni di mobbing. In questo quadro opererà la Commissione paritetica aziendale, costituita a norma del CIA che si riunirà con le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 10 Part time
Per i dipendenti già in servizio a tempo pieno e tenuti all'osservanza dell'orario di lavoro settimanale di cui alla lettera A) dell'articolo 95 del CCNL 22.02.2017, con esclusione dei funzionari e dei 6° livelli responsabili di unità organizzativa, del personale con mansioni esterne, e comunque di quello con orario di lavoro a turni settimanali, che chiedessero di essere ammessi a prestazioni di lavoro a tempo parziale (orizzontale e verticale), varranno le seguenti norme:
10.1 - Sarà ammesso con priorità chi avesse necessità di assistere i genitori, il coniuge e/o convivente, i figli e gli affini di primo grado, gravemente malati o diversamente abili, oppure per necessità di curare i figli di età inferiore ai 14 anni.
10.2 - Il ticket verrà riconosciuto ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time nelle giornate lavorative con un minimo di 4 ore di presenza, distribuite su due turni, che prevedano il rientro pomeridiano.
10.3 - Escludendo dal computo i rapporti di lavoro a tempo parziale, saranno ammessi rapporti part time per non più del 10% del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
[…]
10.7 - Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di Legge e di Contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali; con riferimento ai predetti istituti, la retribuzione se dovuta, sarà corrisposta in proporzione all'orario di lavoro stabilito nella lettera di part-time sottoscritta con l'azienda.
[…]
10.11 - L'azienda accoglie tendenzialmente le richieste di attivazione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro part-time; resta salva la facoltà di denegare il consenso, nei casi previsti dalla normativa vigente, previa consegna al dipendente di nota motivata scritta.
[…]

Art. 19 Lavoro in locali interrati e/o disagiati
Al personale che dovesse prestare servizio normalmente in locali interrati e/o disagiati, verrà corrisposta un'indennità annua di € 600,00=. Tale indennità, erogata in cifra fissa non soggetta a variazione per il costo della vita, verrà assorbita nel caso in cui fosse stabilita analoga indennità con contratto collettivo del settore. Cesserà inoltre, di essere corrisposta qualora, per qualsiasi motivo, nei confronti del personale interessato non dovessero più sussistere le condizioni ambientali che ne avevano giustificata la corresponsione.

Art. 22 Medicina preventiva
Con riferimento all'art. 4, la Commissione si occuperà di medicina preventiva e socio sanitaria e a tal proposito potrà indire specifiche assemblee e/o riunioni contribuendo alla proposizione di eventuali programmi di check-up preventivi coerentemente con le politiche di welfare della società.
Alla Commissione sarà garantita la piena agibilità in tutti gli ambienti Aziendali. Alla Commissione è riconosciuta ogni facoltà di accertamento, di analisi e di controllo, in ordine alla ricerca, elaborazione, attuazione di tutte le misure idonee al conseguimento della più ampia tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I risultati statistici di detti interventi elaborati dagli Istituti di medicina del lavoro o dagli specifici fiduciari cui siano state affidate le visite devono costituire materia d'informazione per le RSA/Aziendali e per l'Impresa, al fine di eliminare eventuali carenze di strutture ambientali.
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 50 del vigente CCNL, è facoltà della lavoratrice richiedere l'esonero totale dall'utilizzo del video terminale nel periodo di gravidanza.

Art. 26 Orario
Orario ufficiale delle società ore 08.30 - 12.30
ore 13.30 - 17.30
lunedì/giovedì mattino: pomeriggio:
venerdì ore 08.00 - 13.00
semifestivi* chiusura ore 12.00
* Per i rapporti di lavoro part-time l'uscita anticipata sarà riproporzionata in base alle percentuali part-time sulle ore settimanali.
Orario flessibile:
lunedì/giovedì entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.15
intervallo in uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00
entrata pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.00
uscita dalle ore 17.00 alle ore 18.30
venerdì entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.15
uscita dalle ore 12.00 alle ore 14.00
semifestivi entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.15
Esisteranno pertanto fasce di rigidità in cui tutti i dipendenti dovranno essere presenti, salvo quanto riportato nella disciplina applicabile ai funzionari inquadrati al settimo livello retributivo. La fascia di rigidità è la seguente:
da lunedì a giovedì ore 09.15 - 12.30
ore 14.00 - 17.00
venerdì
ore 09.15 - 12.00 con minimo 4 ore di presenza
Il venerdì pomeriggio viene concessa la facoltà di recuperare eventuali saldi negativi di flessibilità fino alle ore 16.00, previa sosta di almeno 1/2 ora da effettuarsi con timbratura dopo le 4 ore minime di presenza. In caso di mancata timbratura della pausa pranzo, il sistema provvederà al conteggio della mezz'ora di pausa al termine delle prime cinque ore lavorate. Eventuali eccezioni saranno valutate singolarmente dalla Direzione del Personale.
N.B.: Al personale con orario part-time viene concessa la possibilità di usufruire della flessibilità in uscita del venerdì fino alle ore 16.00 con intervallo.
Ed inoltre:
1. Il tempo di lavoro decorre e termina con la transazione effettuata mediante l'inserimento del “badge” nell'apposito lettore.
2. La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di 12 ore in eccesso e 10 ore in difetto, rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo di 12 ore non saranno considerate ad alcun effetto (straordinari, ferie etc).
3. Le ore eccedenti il saldo negativo di 10 ore verranno addebitate sul cedolino paga.
4. Le ore straordinarie non potranno essere utilizzate a compensazione di saldi negativi.
5. Laddove si verificassero dei ritardi superiori ai 29 minuti mensili oltre la fascia di flessibilità gli stessi verranno interamente addebitati. I ritardi fino a 29 minuti saranno scalati a fine mese sul monte ore.
6. Per le giornate semifestive l'orario di lavoro avrà contrattualmente termine alle ore 12.00, pertanto la flessibilità avrà luogo solo in entrata.
7. E' prevista l'automatica applicazione dell'orario ufficiale, solamente per le fasce orarie di flessibilità interessate (es: se permesso dalle 11.30 alle 12.30 il rientro pomeridiano può essere effettuato entro le ore 14.00), al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- Sciopero, nel caso in cui l'inizio o il termine del medesimo coincidano rispettivamente con l'ora d'inizio o di termine dell'orario;
- Mezze giornate di ferie e/o ore di ex festività;
- Permessi retribuiti e non retribuiti, previsti da norme di Legge, contratto e/o accordo integrativo aziendale, se coincidono con l'entrata o con l'uscita.
Nei casi di cui al presente punto l'orario ufficiale (rigido) in entrata decorrerà dalle ore 8,30, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 il venerdì.
8. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale varranno le fasce di flessibilità indicate nell'accordo individuale di trasformazione del contratto a part time e che, di norma, saranno uguali al restante personale in entrata e in pausa pranzo (ove prevista).
9. La prestazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di contratto nazionale o aziendale che disciplinano la materia, nel rispetto delle vigenti procedure aziendali di preventiva autorizzazione del dirigente/responsabile, tramite sistema di rilevazione presenze, decorrerà dal lunedì al giovedì al termine della fascia di flessibilità. Lo straordinario del venerdì decorrerà solo dopo il raggiungimento delle 5 ore di lavoro ordinario e successiva pausa pranzo di almeno % ora e comunque dopo le ore 14.00; le prestazioni svolte dopo le ore 14.00 saranno quindi prioritariamente considerate come flessibilità positiva. La prestazione di lavoro autorizzata come straordinario, non dà luogo ad accredito sul monte ore mensile del dipendente ma retribuita in base alle percentuali di maggiorazione previste dal CCNL.
10. Quanto previsto al presente articolo è valido anche per le risorse operanti presso i Centri Liquidazioni Sinistri fermo restando che dovrà essere garantita la presenza durante gli orari dediti al servizio all'utenza, a seconda delle necessità di piazza ed in linea con le disposizioni aziendali ufficiali. Non sarà ammesso l'ingresso in tutte le sedi prima delle ore 7.50, salvo per esigenze organizzative espressamente autorizzate dall'ufficio del personale. Le società si impegnano a fissare gli orari di servizio all'utenza all'interno dell'orario ufficiale della società. Di norma, tale disposizione si intende applicabile anche ai funzionari.
Per il personale itinerante si rinvia a quanto previsto dall'articolo 95 del vigente CCNL.
Dal presente accordo sono esclusi i seguenti Lavoratori:
- Addetti al centralino telefonico;
- Autisti;
- Custodi;
- Portieri.
Nota a verbale 1
Per le unità periferiche e per il personale esterno, solo in casi di particolari necessità operative, così come previsto dalla nota a verbale all'Art. 95 CCNL, qui richiamato integralmente, potranno essere adottati dalle Aziende, previa comunicazione alle RSA e consenso delle stesse, orari particolari di piazza, anche per soddisfare maggiormente le esigenze dell'utenza.
Nota a verbale 2
Come da precedente CIA viene confermata l'eliminazione degli orari dei turni degli operatori CED.
Gli operatori che alla data dell'01/01/2008 percepivano l'indennità di turno, la manterranno quale assegno ad personam non assorbibile.

Art. 43 - Orario di lavoro funzionari
Ferme le disposizioni del CCNL e del CIA in materia di orario di lavoro applicabile ai Funzionari, e riconfermato il rapporto fiduciario tra l'azienda e tale categoria di dipendenti, anche rispetto a tale tema, si concorda che i Funzionari, rileveranno la loro presenza/assenza, in occasione di ciascun ingresso/uscita dalle sedi, tenuto conto dei vincoli della sicurezza sul lavoro ed altre disposizioni vigenti in quanto applicabili.
[…]