MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
Divisione Armi ed Esplosivi

 

Lettera Circolare
Prot. n° 10.00106/XV.H.24

Roma, 20 febbraio 1973
 

OGGETTO: Stabilimenti di lavorazione e depositi di olii minerali. Custodia a mezzo di guardie particolari giurate.
 

Il decreto ministeriale 31 luglio 1934 (modificato con decreto ministeriale 12 marzo 1937), con il quale, in esecuzione anche del disposto dell’art. 63 del T.U. delle leggi di P.S., sono state approvate le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l’impiego ed il trasporto di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili, al par. II del Titolo I “avvertenze generali” prevede che gli stabilimenti dove si lavorano e si tengono in deposito tali sostanze devono essere custoditi da guardie particolari giurate che, ai sensi del successivo par. IV, durante il servizio di sorveglianza esterna possono andare armate.
Detto obbligo è, per quanto concerne i depositi, limitato a quelli appartenenti alle classi 1ª, 2ª, 3ª ed 8ª indicate nel n. 10 del Titolo II delle citate norme di sicurezza.
Inoltre i depositi di gas di petrolio liquefatti, non espressamente previsti nel decreto ministeriale citato, vanno considerati come depositi di liquidi di cat. A (benzine).
Dalle citate norme si rileva che i concessionari di stabilimenti di olii minerali hanno l’obbligo - nel preminente interesse della pubblica incolumità - di assicurare la sorveglianza e custodia degli opifici a mezzo di guardie particolari giurate. Ciò anche nel caso in cui tale obbligo - che come ripetesi discende direttamente dalla norma - non sia richiamato esplicitamente nei decreti di concessione.
Le SS.LL. vorranno pertanto disporre che, sia per gli stabilimenti sottoposti a concessioni ministeriali sia per quelli che, ai sensi della legge n. 460 del 7 maggio 1965, hanno ottenuto concessioni prefettizie, venga riesaminata, alla luce delle norme sopra richiamate, la situazione della custodia e nei casi in cui vengano riscontrate deficienze si provveda, con la opportuna gradualità, a porvi rimedio.
A tal fine si ritiene necessario che per ciascun stabilimento vengano sempre tenute aggiornate a cura dei Questori, competenti in materia ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, le norme di servizio, copia delle quali e delle variazioni o modifiche alle stesse apportate dovrà essere trasmessa a questo Ministero.
In particolare, per quanto riguarda l’entità numerica e le modalità del servizio si fa presente che esse potranno tenere nel dovuto conto la esistenza di obiettivi mezzi di difesa, naturali o predisposti dal concessionario, quali ad esempio ostacoli naturali, particolare efficienza della recinzione, illuminazione notturna del perimetro esterno e di tutto l’impianto, impianto di segnalazione e di allarme moderni ed efficienti, circuiti televisivi di osservazione ecc.
Nel rappresentare, infine, la particolare importanza che l’attuazione delle norme sopra richiamate riveste per la sicurezza degli impianti in argomento e per la salvaguardia della pubblica incolumità, si confida in una efficace e tempestiva predisposizione delle misure succitate.