Cassazione Penale, Sez. Fer., 24 settembre 2019, n. 39072 - Caduta dal tetto di un capannone: attività estranea alle prestazioni del contratto di appalto. Responsabilità del datore di lavoro


 

 

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso ad un suo dipendente nel prestare collaborazione a personale di altra impresa in relazione a lavori in rapporto di interferenza, svolti sul luogo, all'Interno o in prossimità del cantiere, anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto da lui stipulato, ed in difetto di una sua preventiva conoscenza in ordine a tale collaborazione, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla sua ditta, l'evento costituisce la concretizzazione di un rischio obiettivamente rilevabile in relazione all'esecuzione degli stessi, e non sono state adottate misure effettive per evitarne la concretizzazione.




 

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 20/08/2019

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2019, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che aveva dichiarato la penale responsabilità di S.P. per il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro il 17 novembre 2011, e lo aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, quale datore di lavoro della società "Sarroch Granulati", in quanto amministratore della stessa, omettendo di adottare cautele antiinfortunistiche, e in particolare di redigere il Piano Operativo di Sicurezza contenente prescrizioni per eliminare i rischi di cadute dei lavoratori dal tetto del capannone sul quale i lavoratori sarebbero saliti durante i lavori, rischi derivanti in special modo dalla scarsa capacità di resistenza dei lucernai ivi presenti, nonché di impartire le necessarie disposizioni per fronteggiare tale pericolo, procurava al dipendente M.P. la caduta e le conseguenti lesioni, comportanti una inabilità di circa 365 giorni, con pericolo di vita e indebolimento permanente della funzione psichica e della funzione prensile.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato G., quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità.
Si deduce che illegittimamente è stata ravvisata una posizione di garanzia dell'imputato in relazione al tipo di incidente occorso. Si premette che l'impresa "Sarroch Granulati" avrebbe dovuto realizzare un capannone adiacente a quello sul quale era avvenuto l'incidente, ma non compiere lavori su quest'ultimo. Si osserva, poi, che i lavori in relazione ai quali si era verificato l'incidente, costituiti dalla stesura e dal fissaggio di teloni sul tetto del capannone della società "Usar", al fine di impedire l'ingresso nella struttura di polveri derivanti da agenti atmosferici o dai lavori, e di consentire la prosecuzione dell'ordinaria attività di lavanderia svolta da questa ditta, erano stati effettuati su richiesta ed indicazione di un «responsabile» della "Usar", G.L.. Si sottolinea, anzi, che nessuna disposizione in ordine a tali lavori fu impartita dall'imputato, non presente sul luogo di lavoro, che i teloni erano stati acquistati dalla "Usar", e che l'infortunato era il capo cantiere della "Sarroch Granulati", ed aveva compiuto l'attività dalla quale era derivato l'infortunio esclusivamente per accondiscendere alle richieste di un terzo. Si rappresenta, inoltre, che il contratto di appalto non prevedeva alcuna interferenza tra i lavori di realizzazione del nuovo fabbricato e le attività necessarie per consentire la prosecuzione delle lavorazioni nel capannone attiguo, e che la verificazione di un analogo incidente otto anni prima non può ritenersi fosse circostanza nota all'imputato, data l'estraneità di questi alla "Usar", e la mancata dazione di informazioni in proposito. Si segnala, quindi, che l'imputato legittimamente non si era mai presentato sul cantiere, in quanto la sua ditta aveva un direttore dei lavori, un capo cantiere ed un responsabile della sicurezza e che il piano di sicurezza dei lavori era stato predisposto dalla "Usar" prima di affidare l'appalto alla "Sarroch Granulati". Si evidenzia, ancora, che nessuna specifica prescrizione poteva essere richiesta al ricorrente in ordine ai lavori dai quali era derivato l'incidente, in quanto questi erano estranei all'oggetto contrattuale, e di essi non gli era stata data alcuna notizia: si mette in luce, in particolare, che, nell'atto di appello, si era rilevato come l'ingegnere M., interpellato proprio dalla vittima dell'incidente, M.P., il quale gli aveva rappresentato la richiesta di collaborazione di G.L. per la posa dei teli di plastica, aveva negato l'autorizzazione.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato per i precedenti penali a carico dell'imputato, senza considerare che gli stessi riguardano fatti molto modesti e lontani nel tempo, trascurando inoltre la marginalità della condotta in contestazione. Si aggiunge che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe determinato l'estinzione del reato per prescrizione, rilevabile anche in sede di legittimità.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è, nel complesso, infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, nel quale, in sintesi, si contesta che l'evento lesivo sia riferibile alla posizione di garanzia gravante sull'imputato, quale datore di lavoro, perché l'attività nello svolgimento della quale la vittima si era infortunata era estranea alle prestazioni che il contratto di appalto poneva a carico della ditta del ricorrente, non era stata resa nota al medesimo, assente sul cantiere, ed era stata compiuta su indicazione e direzione di un "responsabile" dell'impresa appaltante.
2.1. La questione da esaminare attiene alle condizioni per la configurabilità del "rischio eccentrico" quale causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro. In particolare, occorre valutare se, e in quali limiti, possa essere ritenuto eccentrico, per il datore di lavoro, il rischio di infortuni derivante da condotte di collaborazione prestate da un suo dipendente all'attività svolta da personale di altra impresa, anche se tale attività sia estranea alle prestazioni previste nel contratto stipulato dalla sua ditta. 
Ad avviso del Collegio, il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso ad un suo dipendente nel prestare collaborazione a personale di altra impresa in relazione a lavori in rapporto di interferenza, svolti sul luogo, all'Interno o in prossimità del cantiere, anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto da lui stipulato, ed in difetto di una sua preventiva conoscenza in ordine a tale collaborazione, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla sua ditta, l'evento costituisce la concretizzazione di un rischio obiettivamente rilevabile in relazione all'esecuzione degli stessi, e non sono state adottate misure effettive per evitarne la concretizzazione.
A fondamento di questa conclusione, deve richiamarsi, innanzitutto, quanto desumibile dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, contenuto nei "Principi comuni" del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, secondo l'art. 26, commi 1 e 2, cit., «in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture [...] i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto: b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva». Dal testo di questa disposizione, invero, risulta discendere un obbligo, gravante su tutti i datori di lavoro (non a caso la legge fa riferimento pure ai «subappaltatori»), di coordinarsi per prevenire i rischi cui sono esposti i lavoratori, «anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva».
Occorre poi osservare che, con specifico riferimento ai cantieri temporanei o mobili (i quali si identificano, a norma dell'art. 89, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, in «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X», in cui sono compresi, tra i tanti, i lavori di demolizione, e di smantellamento di opere fisse in qualunque materiale), il legislatore ribadisce e puntualizza l'obbligo di coordinamento di cui all'art. 26 cit., mediante le previsioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. g) e h), d.lgs. n. 81 del 2008. Secondo questa disposizione, «I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela [della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro] di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: [...] g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.». Anche da questa disposizione deriva, a carico di ciascun datore di lavoro, un obbligo di coordinarsi con gli altri datori di lavoro per prevenire i rischi derivanti dalle «interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'Interno o in prossimità del cantiere».
Si può aggiungere che queste disposizioni appaiono pienamente coerenti con quanto prevede, in linea di principio e programmatica, l'art. 15 d.lgs. n. 81 del 2008, rubricato «Misure generali di tutela», il quale richiede, in primo luogo, alla lett. a), come prima misura generale di tutela della salute e della scurezza a carico dei lavoratori nei luoghi di lavoro, «la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza», con una portata estremamente ampia e non riduttiva, come suggerisce l'aggettivo «tutti».
Le conclusioni del Collegio sembrano trovare corrispondenza in una recente pronuncia di legittimità, pur riferita a diversa fattispecie, secondo la quale, «non può essere ritenuto eccentrico, in un unico cantiere ove operino più imprese le cui attività siano interferenti (e ciò anche se lo fossero solo marginalmente) che il lavoratore di un'impresa si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa, e che collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente ed indebitamente, alle lavorazioni affidate ad un soggetto diverso dal suo datore di lavoro.» (Sez. 4, n. 57930 del 03/07/2018, Forgiarini, Rv. 274773-01, in relazione alla responsabilità del procuratore speciale dell'impresa appaltatrice per l'infortunio occorso a un dipendente dell'impresa committente, il quale si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell'impresa appaltatrice). Appare significativo evidenziare come, a fondamento di tale conclusione, venga osservato: «Si tratta di un rischio non esorbitante rispetto a quello definito dalle norme cautelari imposte all'imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. Ed infatti, la previsione delle interferenze ed il loro regolamento è oggetto della specifica previsione normativa di cui all'art. 25 d.lgs. 81/2008 con cui non solo si impone al committente di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ma si individuano, al secondo comma, in capo a tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, specifici oneri di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con la previsione della reciproca informazione, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.» (così, in motivazione, § 8. del "Considerato in Diritto", Sez. 4, n. 57930 del 2018, cit.).
2.2. La sentenza impugnata ricostruisce analiticamente i fatti e spiega dettagliatamente perché ritiene l'imputato responsabile del reato in contestazione.
In particolare, si premette che M.P., all'epoca lavoratore dipendente della "Sarroch Granulati", si infortunò alle ore 16,00 circa del 17 novembre 2011 cadendo dal tetto del capannone dello stabilimento della ditta "Usar", da un'altezza di circa sette metri rispetto al suolo, e riportando gravi lesioni da trauma cranico e toracico e da ulteriori ferite, comportanti una inabilità di circa 365 giorni, con pericolo di vita, indebolimento permanente della funzione psichica e della funzione prensile.
Si segnala, inoltre, che l'imputato, S.P., anche dalle visure camerali, risulta legale rappresentante e datore di lavoro della "Sarroch Granulati" all'epoca dei fatti, e, per quanto emerge dal Piano operativo di sicurezza, era il responsabile della sicurezza per tale impresa.
Si rappresenta, poi, che: a) nel novembre 2011 erano in corso lavori di ampliamento di un capannone della "Usar ", società per azioni avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di lavanderia industriale, affidati alla "Sarroch Granulati"; b) nel corso dei lavori erano stati smontati i pannelli prefabbricati di tamponatura del capannone, all'Interno del quale si svolgevano le attività della "Usar"; c) stante la prosecuzione delle attività della "Usar" in costanza dell'esecuzione dei lavori da parte della "Sarroch Granulati", G.L., dirigente della "Usar", aveva fatto acquistare alla sua ditta un telone in nylon pesante 80 kg., largo 80 metri e lungo 50 metri, per farlo distendere a protezione delle aperture laterali dell'edificio, così da impedire l'accesso in questo delle polveri e degli agenti atmosferici; d) la disposizione del telone era avvenuta calando lo stesso dal tetto del capannone, ed aveva richiesto un lavoro protrattosi per più giorni, a partire dal 7 od 8 novembre 2011; e) i lavori erano stati eseguiti in concorso tra dipendenti della "Usar" e dipendenti della "Sarroch Granulati", e, in particolare, questi ultimi raggiungevano il tetto anche mediante un cestello elevatore ed operavano in assenza di dispositivi anticaduta, per l'impossibilità di agganciare le cinture di sicurezza ad un punto fisso e idoneo; f) M.P., salito sul tetto mediante una scala a pioli, mentre era intento nelle operazioni di srotolamento del telo, aveva calpestato un lucernaio in vetroresina, sfondandolo e cadendo al suolo; g) i lucernai, sebbene non fossero calpestabili e non avessero alcuna capacità portante, non erano protetti da alcun dispositivo, né in relazione ad essi vi erano segnalazioni di pericolo, nonostante anni prima si fosse verificato analogo incidente con conseguenze mortali; h) gli operai della "Sarroch Granulati" non aveva svolto alcun corso in relazione allo svolgimento di tale attività; i) il lavoro di posizionamento del telone non era previsto dal contratto di appalto stipulato tra la "Usar" e la "Sarroch Granulati", e nonostante ciò, i dipendenti di quest'ultima ditta avevano per più giorni collaborato a tali operazioni; l) il Piano di sicurezza e coordinamento non prevedeva la messa in protezione dei lucernai e, più in generale, l'interferenza tra le lavorazioni, sebbene questa fosse evidente sin dall'origine, in quanto era previsto un ampliamento del capannone, con eliminazione della parete, e, contestualmente, all'interno di esso, la prosecuzione delle attività di lavanderia industriale da parte dei dipendenti della "Usar"; m) nei fatti, il coordinamento tra l'attività delle due imprese era assicurato dalla sospensione momentanea delle lavorazioni, per evitare intralci, mentre la necessità della protezione delle lavorazioni della "Usar" quale conseguenza dei lavori in atto risulta confermata dagli inconvenienti lamentati dai dipendenti di tale ditta anche dopo il primo montaggio dei teli in nylon.
La sentenza impugnata ritiene che l'imputato sia responsabile in particolare perché: a) le lavorazioni presentavano un elevato rischio di interferenza, in conseguenza dello smontaggio dei pannelli laterali del capannone della "Usar" e della prosecuzione, nonostante ciò, delle attività lavorative di quest'ultima impresa; b) questa interferenza presentava criticità evidenti, e, sotto il profilo dei rischi per i lavoratori, avrebbe dovuto essere prevista ed affrontata già in sede di predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento, come, invece, non era stato fatto; c) i rischi per i lavoratori potevano derivare anche da soluzioni improvvisate, come quella adottata, e costituita dallo srotolamento di un telo di nylon di amplissime dimensioni, la quale aveva comportato la necessità di salire sul tetto del capannone oggetto dei lavori di ampliamento; d) la gestione dell'intervento fu eseguita dai lavoratori della "Usar" e della "Sarroch Granulati", i quali avevano agito in modo coordinato tra di loro per più giorni.
In sintesi, la Corte d'appello rileva che si è trattato di «una tipica e grave, sotto l'aspetto della prevedibilità/evitabilità di un evento temuto, ipotesi di interferenza», e che il «grave difetto, invero, è consistito nel mancato coordinamento e nella insufficiente cooperazione che avrebbe dovuto realizzarsi tra le posizioni di garanzia della ditta committente (Usar) e del datore di lavoro S.P.». Segnala, inoltre, che l'importanza dell'intervento di apposizione del telone per la buona riuscita dell'appalto è confermata anche dalla partecipazione alle operazioni di M.P., essendo costui il capo cantiere della "Sarroch Granulati", e che è «poco credibile» sia ritenere l'imputato S.P. ignaro della stesura di un telo avente una superficie di centinaia di metri quadrati, il quale avrebbe dovuto ricoprire interamente le pareti laterali del capannone, sia reputare la condotta del dipendente infortunato una iniziativa autonoma del medesimo, trattandosi di lavori in corso da giorni «in stretta cooperazione» tra la ditta committente e la ditta appaltatrice.
I giudici di secondo grado, infine, osservano che il Piano operativo di sicurezza della "Sarroch Granulati" avrebbe dovuto prevedere, in concreto, il rischio la cui concretizzazione aveva determinato l'infortunio, e valutare la capacità di resistenza dei lucernari nonché di apprestare i dispositivi anticaduta necessari, così come espressamente stabilito dall'art. 148 d.lgs. n. 81 del 2008, e che nemmeno nel Piano di sicurezza e coordinamento era presente alcuna informazione o valutazione specifica concreta in ordine al precisato rischio.
2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi logici e giuridici.
Si è precisato che deve ritenersi la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un suo dipendente nel prestare collaborazione a personale di altra impresa in relazione a lavori in rapporto di interferenza, svolti sul luogo, all'Interno o in prossimità del cantiere, anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto da lui stipulato, ed in difetto di una sua preventiva conoscenza in ordine a tale collaborazione, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla sua ditta, l'evento costituisce la concretizzazione di un rischio obiettivamente rilevabile in relazione all'esecuzione degli stessi, e non sono state adottate misure effettive per evitarne la concretizzazione.
Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta, innanzitutto, che i lavori nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio sono stati svolti sul luogo o comunque in strettissima prossimità del cantiere, ed erano in evidente rapporto di interferenza con quelli oggetto del contratto di appalto, posto che questi avevano comportato lo smontaggio dei pannelli prefabbricati di tamponatura del capannone, all'interno del quale si svolgevano le attività della "Usar", e che, inoltre, tali ultime attività erano proseguite in concomitanza con quelle della "Sarroch Granulati". Emerge, inoltre, che l'esecuzione di lavori implicanti l'accesso al tetto del capannone era altamente prevedibile come conseguenza delle opere effettuate dall'impresa dell'imputato, perché soluzione pressoché inevitabile per poter realizzare una protezione contro le polveri derivanti dai lavori della "Sarroch Granulati" e gli agenti atmosferici, che fosse idonea a sostituire quella offerta dalla parete laterale precedentemente smontata. È, poi, fuori di discussione che il rischio di cadute dal tetto, per chi si recasse sullo stesso, a causa dello sfondamento dei lucernai era evidente, data la consistenza strutturale in vetroresina di questi ultimi (anche in disparte dalla conoscenza dell'incidente verificatosi anni prima), che l'infortunio costituì una concretizzazione di questo rischio, e che nessuna informazione era stata fornita, né alcuna precauzione era stata adottata per evitare eventi ricollegabili a tale rischio.
A fronte di questi specifici elementi, esposti anche nella sentenza di primo grado, va osservato, in primo luogo, che sono meramente assertive le doglianze le quali assumono che i lavori della "Sarroch Granulati" non si svolgessero (anche) sul capannone in relazione al quale era avvenuto l'incidente. Va poi rilevato che la mancata previsione dell'interferenza in questione nel contratto di appalto, la riferibilità della scelta dei lavori dai quali era derivato l'infortunio all'iniziativa dei dirigenti della "Usar" e l'assenza dell'imputato sul cantiere nel periodo interessato sono circostanze prive di efficacia esimente: secondo il principio giuridico applicabile, è sufficiente che la sentenza abbia fornito puntuali indicazioni da cui desumere sia che i lavori nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio sono stati svolti sul luogo o comunque un strettissima prossimità del cantiere ed erano in rapporto di interferenza con quelli oggetto del contratto di appalto ponendosi quale conseguenza di questi ultimi, sia che, in relazione agli stessi, prevedibile era la necessità di accedere al tetto del capannone.
È quindi corretta la conclusione secondo cui l'imputato risponde delle lesioni sofferte da suo dipendente per non aver adottato le misure necessarie ad impedire che i lavoratori della sua impresa collaborassero a lavori sul tetto del capannone, eseguiti in conseguenza delle opere realizzate per il contratto di appalto, e, comunque, a neutralizzare i rischi di cadute per sfondamento dei lucernai in relazione al compimento di tali lavori, anche omettendo di fornire alcuna informazione in proposito.
3. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel secondo motivo e che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la modestia e risalenza dei precedenti penali e per la "marginalità" della responsabilità dell'imputato.
A fondamento della sua decisione, la sentenza impugnata evidenzia che il ricorrente annovera a suo carico numerosi precedenti penali per fatti riconducibili alla sua attività di imprenditore, e che gli stessi sono indicativi di una scarsa propensione a rispettare le norme cautelari e di prevenzione specifica dei rischi negli ambienti di lavoro.
Si tratta di una valutazione corretta, posto che, secondo la consolidatissima giurisprudenza di legittimità, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, e che, quindi, ai fini del diniego del beneficio, è sufficiente il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01, e Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 271269-01).
Le critiche concernenti la risalenza dei precedenti penali e la "marginalità" della responsabilità deN'imputato, inoltre, per un verso, implicano valutazioni di merito e, sotto altro aspetto, costituiscono, al più, prospettazione per una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, così dando luogo a censure, tanto per l'uno quanto per l'altro profilo, non consentite in sede di legittimità. 
4. È utile precisare che il reato per cui si procede, alla data della pronuncia della presente sentenza emessa il 20 agosto 2019, non è ancora estinto per prescrizione.
Ed infatti, il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590, terzo comma, cod. pen. ha un termine di prescrizione pari a sei anni, a norma dell'art. 157 cod. pen., che per effetto delle interruzioni, è aumentato a sette anni e sei mesi, a norma dell'art. 161 cod. pen.; inoltre, nel caso di specie, deve calcolarsi una sospensione del corso della prescrizione per il rinvio dell'udienza in primo grado, disposto dal 27 marzo 2014 all'l luglio 2014, per l'adesione del difensore all'astensione degli avvocati dalle udienze.
Di conseguenza, posto che la data del commesso reato è il 17 novembre 2011, il termine di prescrizione decorrerebbe, calcolato a mesi, il 21 agosto 2019 e, quindi, il giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza.
Peraltro, se anche si volesse calcolare il periodo di sospensione a giorni, perché più favorevole all'imputato, lo stesso sarebbe spirato solo alla fine del giorno 20 agosto 2019, alle ore 24,00, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale osserva che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma cod. pen., il decorso del termine di prescrizione inizia dalle ore 0,00 del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (così, tra le tante, Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650-01, e Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066-01).
5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 agosto 2019