Ministero dell'Interno
Lettera-Circolare 21 ottobre 1974, N. 27030/4122/1
OGGETTO: Classificazione di alberghi e pensioni al n. 94 dell'elenco allegato al Decreto Interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965.
Parzialmente superata al penultimo comma dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 84.
Per le attività alberghiere esistenti (parte seconda all. A) superata dalla legge 406 del 1980.
Sono pervenuti a questo Ministero da parte di alcuni comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco quesiti concernenti la classificazione delle pensioni al n. 94 dell’elenco allegato al D.I. n. 1973 del 27 settembre 1965.
AI riguardo si ritiene che, ai tini della sicurezza antincendio, non debbano sussistere diversità tra alberghi e pensioni di pari ricettività e pertanto anche le pensioni debbono ritenersi .soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi Provinciali VV.F. per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi delle vigenti disposizioni (li legge.
Per uniformità di indirizzo, al fine di stabilire un limite inferiore della ricettività connesso a basse probabilità di rischio di incendio e di panico, si ritiene che possano essere esclusi dai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi Provinciali VV.F., gli alberghi, le pensioni ed altre attività alberghiere che prevedano una ricettività massima inferiore a 100 posti letto comprese le sistemazioni del personale addetto ai servizi vari.
In attesa dell'emanazione delle norme di sicurezza riguardanti le attività alberghiere in questione, già in fase avanzata di studio, si è reso inoltre necessario, sempre allo scopo di dare uniformità di indirizzo ai dipendenti Comandi Provinciali, d'indicare i criteri a carattere generale ed i suggerimenti tecnici, riportati nell'allegato " A " alla presente, che vanno applicati sia in sede di esame di progetti di edifici o parte di essi che in sede di sopralluoghi di controllo delle attività stesse.
Tali criteri vanno infine applicati per le attività alberghiere di nuova installazione anche ad edifici di ricettività inferiore a 100 posti - letto in sede di Commissione Edilizia o di esame di progetti esplicitamente richiesto dai Comuni prima del rilascio della licenza di costruzione.'
Gli Ispettorati Regionali ed Interregionali ed i comandi Provinciali in indirizzo sono pregati di formulare entro breve tempo le eventuali osservazioni al riguardo e di fornire i suggerimenti ritenuti opportuni e utili alla stesura definitiva delle norme predette.
ALLEGATO " A "
Criteri tecnici di sicurezza contro i rischi d'incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere.
1. DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
Altezza degli edifici. É l'altezza massima misurata dal livello del pavimento dell'ultimo piano al livello del piano esterno accessibile ai carri di soccorso dei vigili del Fuoco.
Edifici di grande altezza o multipiani. Edifici di altezza:
- superiore a 30 m se destinati ad abitazioni;
- superiore a 24 m per le altre destinazioni (al pubblico, alla collettività ed in genere a pluralità di persone).
Resistenza al fuoco delle strutture:
a) Durata di resistenza al fuoco. (Vedi Circolare n. 91 del 14 settembre 1961) ;
b) carico d'incendio e di fuoco. (Vedi Circolare n. 91 del 14 settembre 1961);
c) classe di resistenza al fuoco degli edifici. si applica la classificazione della Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ;
d) Modalità delle prove per l’omologazione dei materiali. (Vedi la Circolare n. 91 del 14 settembre 1961).
Sistemi di vie di uscita:
a) Uscita. Il termine è adoperato nelle due accezioni per indicare:
1)movimento di persone dall'interno di luogo circoscritto all'esterno;
2)apertura praticata attraverso struttura o parete per il deflusso di persone all'esterno.
b) vie di uscita. Percorso orizzontale e/o sub - verticale che conduce da un punto interno qualsiasi dell'edificio all’esterno, su strada pubblica o in luogo sicuro. Il percorso può comprendere corsie, corridoi, spazi di locali intermedi, vani di porte di accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, rampe e passaggi.
c) Luogo sicuro. spazio scoperto (piazze e vie private, cortili, terrazze, balconi, ponti o passerelle fra edifici) di adeguate dimensioni e di facile accessibilità alla strada pubblica oppure scale protette, ove consentite, oppure " filtro " a prova di fumo fra compartimenti antincendio oppure galleria o corridoio protetto.
d) Filtro a prova di fumo. Disimpegno, aerato a mezzo di canna di ventilazione di adeguata sezione oppure direttamente dall’esterno e munito di doppia porta resistente al fuoco, per il passaggio da un compartimento antincendio a quello adiacente.
e) Compartimenti antincendio. Sezioni di un edificio separate da muro tagliafuoco della resistenza al fuoco pari a quella della classe di resistenza al fuoco dell'edificio stesso.
f) modulo di uscita. Unità di misura della larghezza delle vie di uscita. Esprime la larghezza media occupata da una persona e si assume uguale a 0,60 m.
g) Densità di affollamento. Il maggior numero prevedibile di persone presenti per unità di superficie lorda del pavimento (persone/m2).
h) Massimo affollamento ipotizzabile. Massimo numero prevedibile, di persone presenti .a qualsiasi titolo in ogni piano dell'edificio. É determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.
i) Superficie lorda. superficie lorda del pavimento di qualsiasi piano è la superficie del piano o parte di esso compresa entro il perimetro esterno dei muri o pareti delimitanti il piano stesso o parte di esso.
l) Capacità di deflusso o di sfollamento. Numero massimo consentito di persone che
possono defluire attraverso un’uscita di " modulo uno ".Larghezza delle vie di passaggio attraverso luogo sicuro. Per accedere alla strada pubblica la larghezza delle vie di passaggio non deve essere inferiore alla somma delle larghezze delle vie di uscita che immettono nel luogo sicuro medesimo, salvo quanto disposto per le scale.
Larghezza totale delle uscite di ogni piano. Misura del numero dei moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del piano.
Scale:
a) Scala a prova di fumo. Scala realizzata entro gabbia, costituita da pareti continue resistenti al fuoco ed avente accesso, per ogni piano, da balcone esterno o da disimpegno completamente aperto su spazio a cielo scoperto per almeno un lato.
b) Scala a prova di fumo interna. Scala racchiusa entro gabbia, costituita da pareti continue resistenti al fuoco ed avente l'accesso, per ogni piano, da disimpegno aerato a mezzo di condotte di ventilazione di adeguata sezione sfocianti al di sopra della copertura della gabbia medesima.
c) Scala protetta. Scala racchiusa entro gabbia, costituita da pareti continue resistenti al fuoco ed avente accesso diretto al pianerottolo di ogni piano.
d) Strutture. Le scale 'devono essere realizzate con strutture aventi una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi.
Le scale, i balconi ed .i disimpegni esterni devono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da rapido e disordinato flusso in caso di panico.
Le porte dei disimpegni e delle gabbie delle scale devono avere una resistenza al fuoco non inferiore .a fio minuti primi ed essere munite di congegno di autochiusura.
e) Ventilazione. Non sono consentite aperture attraverso pareti di separazione della gabbia delle scale con l'interno dell'edificio. Le aperture di illuminazione e di ventilazione delle gabbie delle scale devono essere praticate nella parete esterna a quota più elevata dell'architrave dell'accesso al pianerottolo dell'ultimo piano oppure nel solaio di copertura della gabbia. La sezione del condotto di ventilazione dei disimpegni delle scale a prova di fumo interne deve essere di dimensione minima non inferiore a 2 moduli di uscita; l’apertura per la ventilazione del disimpegno di ogni piano deve essere raccordata a setto trasversale prolungato fino all'apertura del piano soprastante (tipo Shunt).
f) Ubicazione. Le scale a prova di fumo devono avere almeno una parete attestata su spazio a cielo scoperto di superficie in m~ pari ad almeno 3 volte l'altezza in metri della parete prospiciente e comunque mai inferiore a 80 m~; la distanza tra il Iato aperto delle scale e la parete prospiciente deve essere non inferiore a 8 m.
Le scale a prova di fumo o protette devono immettere su strada pubblica direttamente o attraverso corridoio protetto o attraverso spazio a cielo scoperto.
g) Gradini. I gradini debbono essere di pianta rettangolare, avere una pedata non inferiore a 30 cm ed alzata non superiore a 17 cm.
h) Rampe o branche. Le rampe o branche delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di 3 gradini e non più di 15. I corrimani non devono sporgere oltre 8 cm. dal muro e devono avere le estremità raccordate nel muro stesso.
i) Larghezza. Le scale ed i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle vie di uscita di cui fanno parte.
É consentito che una stessa scala serva più piani. In tal caso la larghezza delle scale sarà commisurata:
- per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso del secondo e primo piano;
- per edifici a più piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo piano quando la capacità di deflusso da ogni piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo e penultimo piano. Per capacità di deflusso maggiori dai piani sottostanti la larghezza, a partire da tali piani, dovrà essere pari alla somma delle due capacità massime.
Se la scala serve anche il piano interrato la larghezza del pianerottolo del piano terreno e della porta di uscita al livello stradale deve essere uguale alla somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani fuori terra e quella del piano interrato.
Rampe:
a) Rampa. Piano inclinato destinato a superare il dislivello a piedi fra un piano e l'altro di un edificio.
SEZIONE X - Y
b) Rampa a prova di fumo. Rampa avente le stesse caratteristiche delle scale a prova di fumo.
c) Rampa a prova di fumo interna. Rampa avente le stesse caratteristiche delle scale a prova di fumo interne.
d) Rampa protetta. Rampa avente le stesse caratteristiche delle scale protette.
e) Requisiti:
- la pendenza delle rampe non deve essere superiore al 20 % ;
- per quanto concerne le strutture, la ventilazione, la ubicazione e la larghezza si applica quanto previsto per le scale.
Corridoi protetti e gallerie (tunnels):
a) Generalità. I corridoi protetti e le gallerie sono vie di passaggio racchiuse entro strutture verticali ed orizzontali tagliafuoco della resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi ed aerate direttamente dall'esterno.
b) Dimensioni. I corridoi protetti e le gallerie devono avere larghezza non inferiore alla via di uscita di cui fanno parte.
Corridoi e gallerie di lunghezza superiore .a 30 metri devono avere una larghezza non inferiore a 4 moduli di uscita (2,40 m). '
La lunghezza e la larghezza dei corridoi e delle gallerie non devono essere rispettivamente superiori a 200 m e 2,50 m.
c) Uso. Non -sono considerati vie di uscita corridoi e gallerie abitualmente non usati come accessi e uscite durante il normale esercizio dell’edificio.
d) Ventilazione ed illuminazione. I corridoi ed i tunnels devono essere illuminati e ventilati a mezzo di superfici ricavate su pareti esterne o a mezzo lucernari.
Porte:
a) Tipo. Unico tipo di porta ammessa per le uscite di sicurezza è quella a due battenti rigidi aprentisi nel senso di deflusso verso l’esterno.
b) Ingombro. Quando sono aperti, i battenti delle porte non debbono ostruire o ridurre la larghezza delle vie di uscita e debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura.
Le porte che danno sulle scale o sulle rampe non debbono mai aprirsi direttamente su di esse, ma su un pianerottolo.
c) Congegni - Segnali. Le porte delle uscite di sicurezza devono rimanere costantemente chiuse, essere munite di congegno di autochiusura e portare ben visibile la dicitura " Uscita di sicurezza ".
Attività alberghiere di nuova istituzione
2. - COSTRUZIONE
2.0 - Ubicazione. Gli edifici destinati ad attività alberghiere non devono sorgere in zone la cui destinazione comporti rischi di incendio, di scoppio o pericoli di altra natura.
Le attività suddette possono essere svolte anche in edifici a destinazione mista purché le destinazioni diverse non rappresentino rischi per le attività alberghiere stesse come depositi di materiali combustibili, grandi magazzini di vendita, teatri e cinematografi; comunque nessuna comunicazione dovrà sussistere con locali di diversa destinazione.
Per le sale da ballo e ritrovi notturni, sale di riunioni annessi agli alberghi, si applicano le norme per i locali di pubblico spettacolo di cui alla Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951.
Le stesse disposizioni si applicheranno per 1 ristoranti annessi di capacità superiore alle 100 persone.
Sono consentiti piccoli depositi di materiali combustibili necessari al normale esercizio giornaliero dell'albergo.
2.1- Area d’impianto. La scelta dell'area d'impianto deve soddisfare alle condizioni di realizzare facili accessi per i carri dei Vigili del Fuoco, uniforme distribuzione delle uscite di sicurezza, l’isolamento e la protezione degli edifici dai fabbricati vicini.
Per gli edifici di grande altezza gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei carri dei vigili del Fuoco devono avere i seguenti requisiti:
- larghezza: m 3,50;
- altezza libera: m 4,00;
- raggio di volta: m 13,00;
- pendenza: non superiore al lo % ;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore, passo m 4,00).
2.2 - Strutture. Le strutture degli edifici dovranno essere incombustibili e resistenti al fuoco o rese tali. La durata della resistenza al fuoco non deve essere inferiore a 120 minuti primi.
2.3 - Sezionamenti:
a) Compartimentazione. Gli edifici di grande altezza devono essere suddivisi in compartimenti con pareti tagliafuoco della resistenza al fuoco di 120 minuti primi; la superficie massima di un compartimento non deve superare i 2.000 m² per un piano. Se il compartimento comprende due piani, la superficie di ogni piano deve essere limitata a 1.000 m². In ciascun compartimento non può essere consentito un carico di fuoco superiore a 30 Kg/m².
b) Aperture verticali. Le aperture verticali fra i differenti piani dell'edificio per il passaggio di scale, ascensori, elevatori, condizionatori, ecc., devono essere racchiuse e protette al fine di evitare la propagazione dell'incendio .e del fumo.
2.4. - Locali destinati ai servizi:
a) Generalità. I locali destinati a piccoli depositi di materiali combustibili necessari par il normale fabbisogno (deposito bagagli, biancheria, merce di riserva, ecc.) possono comunicare con locali di diversa destinazione a condizione che tra i medesimi sia realizzato un filtro a prova di fumo.
I materiali in deposito non devono superare un carico di fuoco di legna standard superiore a 60 Kg/m².
b) Ventilazione. I locali devono avere aperture di ventilazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta ed essere uniformemente distribuite.
3. - MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
3.0 - Densità di affollamento. La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima, ma non dovrà essere mai superiore ad una persona ogni 20 m² di superficie lorda del pavimento.
3.1 - Capacità di deflusso:
1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per piani cantinati;
3) 33 per edifici a più di tre piani fuori terra;
4) 37,5 per edifici a tre piani fuori terra.
3.2 - Vie di uscita. Gli edifici o parte di essi .destinati ad attività alberghiere devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti all'esterno degli edifici stessi o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
3.3 - Dimensionamento delle vie di uscita.
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.
3.4 - Larghezza delle vie di uscita. La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20) con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce.
3.5 - Lunghezza delle vie di uscita La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 30 metri e, negli edifici ad un piano fuori terra protetti da impianto fisso di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata, a 40 metri; questa si misura a partire dalla porta delle singole stanze.
3.6 - Larghezza totale delle uscite di ogni piano. La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra l'affollamento del piano e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte di ingresso quando queste sono apribili verso l’esterno.
3.7 - Ubicazione delle uscite. Le uscite di deflusso su strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo che almeno una di esse sia raggiungibile da qualsiasi punto dell'edificio con percorso della lunghezza di 30 m. oppure di 40 m.
3.8 - Numero delle uscite. Il numero delle uscite non deve essere, salvo casi eccezionali, inferiore a due, che vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
3.9 - Scale - Rampe - Ascensori - Montacarichi. Per edifici di altezza superiore a 24 m, le scale, le rampe, gli ascensori, i montacarichi, devono essere a prova di fumo mentre per edifici di altezza inferiore a 24 m sono ammesse le scale protette.
Per edifici a due piani fuori tema sono consentite anche le scale non protette. In tal caso, nel conteggio della lunghezza delle vie di uscita sarà calcolato anche il tratto di percorso della scala.
Impianti e servizi tecnici
4. - IMPIANTI TERMICI
4.1 - Generalità. Il riscaldamento degli edifici deve essere realizzato con sistemi centralizzati a termosifone o ad aria calda.
Gli impianti termici per riscaldamento di ambienti, per produzione di acqua calda, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e per distruzione rifiuti devono essere realizzati in conformità di quanto disposto nelle "Norme di sicurezza per impianti termici a combustibili liquidi ed a gas di rete" emanate dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio.
4.2 - Divieti. Entro il volume degli edifici di grande altezza è fatto divieto di installare impianti termici di potenzialità superiore a 50.000 Kcal/h ad eccezione delle centrali a gas e di rete purché queste siano installate sul terrazzo più elevato dell'edificio.
Può essere ammessa comunicazione tra i locali per gli impianti termici suddetti ed altri a locali pertinenti (,ristoranti, sale da pranzo, e stenditoi, ecc.) .a condizione che questi non abbiano comunicazioni con .i piani superiori dell'edificio.
Quando esistano tali comunicazioni fra gli impianti e gli altri ambienti deve essere realizzato un filtro a prova di fumo.
5. - IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO
5.1 - condizionamento centralizzato.
5.10 - centrali di condizionamento. Le macchine frigorifere e gli impianti di trattamento dell'aria possono essere installati in uno stesso locale o in locali separati. Questi locali devono possedere i requisiti richiesti per gli impianti termici dalle norme di sicurezza richiamate precedentemente. Per impianti di condizionamento di potenzialità inferiore a 5,000 m³/h è consentito l'accesso alla centrale a mezzo di disimpegno avente le caratteristiche costruttive delle centrali stesse.
5.11 - centrali di trattamento dell'aria. Per le centrali di trattamento dell'aria installate in locali separati dal locale delle macchine frigorifere, è consentito l'accesso al locale a mezzo di disimpegno -aerato avente le caratteristiche costruttive della centrale di condizionamento.
5.12 - condotte. Le condotte d'aria, oltre a rispondere ai requisiti prescritti per le condotte d'aria calda dalle norme già richiamate, devono soddisfare alle seguenti esigenze:
a) Ricircolo dell'aria. É vietato il ricircolo dell’aria nelle cucine e locali di servizio.
b) Protezioni delle condotte. Per impianti di potenzialità superiore a 5.000 m³/h, le condotte montanti principali, sia di immissione dell'aria calda che di estrazione o di ricircolo dell’aria, devono essere racchiuse entro pareti tagliafuoco della resistenza al fuoco richiesta per la classe di resistenza al fuoco dell'edificio.
c) Attraversamenti. Le condotte non devono passare attraverso luoghi sicuri (coperti), locali che presentino pericoli di incendio o di scoppio (locali caldaia, sale operative, ecc.), spazi sottratti alla vista e contenenti materiali combustibili. L'attraversamento può essere consentito a condizione che le condotte siano racchiuse in strutture tagliafuoco della resistenza al fuoco richiesta per la classe di resistenza al fuoco dell'edificio e non presentino aperture di manutenzione né bocche di presa e d'immissione d'aria.
Negli attraversamenti di muri, pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile.
d) Tenuta delle condotte. Le condotte devono essere a perfetta tenuta lungo tutto il loro percorso; le guarnizioni devono essere realizzate con materiale incombustibile.
Le connessioni flessibili devono essere realizzate con materiale incombustibile.
e) Attraversamenti di strutture tagliafuoco. Le condotte non devono passare attraverso strutture tagliafuoco.
Ove il passaggio sia consentito, le condotte devono essere munite in entrambe le facce della parete di serrande tagliafuoco a funzionamento automatico nel caso di incremento della temperatura di 20 C nella condotta.
f) Attraversamenti di pareti ed innesti di diramazioni. Le condotte, negli attraversamenti di pareti di delimitazione di locali e negli innesti delle diramazioni dalle condotte principali, devono essere munite di valvole di intercettazione a chiusura automatica in caso di incremento di 20 C della temperatura nella condotta.
5.13 - Filtri dell'aria. I filtri dell’aria devono essere del tipo incombustibile oppure del tipo che contribuisca moderatamente alla propagazione della fiamma ed alla produzione di fumo.
L'olio minerale usato nei filtri come liquido adesivo deve avere un punto di infiammabilità non inferiore a 180 C.
I serbatoi di liquido adesivo in cui sono immersi .i filtri 'di ricambio devano essere ubicati all’esterno dell'edificio o in locale separato realizzato con .strutture resistenti al fuoco.
I filtri devono essere mantenuti liberi da eccesso di polveri o di materiali combustibili e devono essere cambiati o puliti quando la resistenza al flusso dell'aria diventa doppia di quella di esercizio.
5.14. - Dispositivi di controllo:
a) Comando Annuale. Ogni impianto deve essere dotato di un 'dispositivo di comando a mano per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio, situato in un punto facilmente accessibile.
b) Dispositivi automatici termostatici. Gli impianti a ricircolo di aria di potenzialità superiore a 5.000 m³/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte. Tali dispositivi, tarati a 90 C, e a 70 C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente dalle condotte dell’aria di ritorno prima della diluizione con aria esterna) e dalla condotta principale di immissione dell'aria calda.
Inoltre, l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
c) Dispositivi automatici di rivelazione di fumi. Gli impianti a ricircolo d'aria di potenzialità superiore a 25.000 m³/.h devono essere muniti di rivelatori di fumo situati in punti ed in luogo dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma. I rivelatori, oltre all'arresto dei ventilatori, devono comandare i dispositivi di chiusura delle valvole di intercettazione.
L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori né la chiusura delle valvole di intercettazione.
5.2 – Condizionamento Localizzato É consentito il condizionamento dell'aria di un solo locale a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante, in quantità non superiore a Kg. 25, non sia infiammabile né tossico (massima concentrazione ammissibile non superiore a quella consentita).
6. - IMPIANTI ELETTRICI
6.0 - Norme C.E.I. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità delle norme C.E.I.
6.1 - Impianti di produzione e trasformazione di energia. Gli impianti di produzione e trasformazione di energia di potenza superiore a 300 KVA devono essere sistemati in locali aventi le caratteristiche delle centrali di condizionamento.
Per impianti di potenza inferiore si applicano le norme delle centrali di trattamento dell'aria.
6.2 - Quadro di manovra. La distribuzione dell’energia elettrica deve essere fatta a mezzo di un quadro di manovra il quale, oltre all'interruttore generale, deve portare per ogni circuito un interruttore multipolare automatico a massa e provvisto di valvole. Il quadro va installato in posizione sufficientemente lontana da sostanze combustibili e deve essere accessibile soltanto al personale addetto.
Per impianti di particolare destinazione ed importanza, il quadro vainstallato in locale separato, realizzato con pareti in muratura, aerato direttamente dall'esterno e munito di porta metallica.
6.3 - Impianto di illuminazione. Tutti .i locali devono essere provvisti di impianto di illuminazione elettrica.
Le vie di uscita devono essere illuminate con continuità; l’impianto di illuminazione deve essere alimentato da almeno due sorgenti di energia indipendenti.
Per esercizi alberghieri con ricettività superiore a 500 persone deve essere previsto un impianto di sicurezza in grado di assicurare l’illuminazione delle vie di uscita per un periodo non inferiore a 30 minuti primi al mancare dell’illuminazione normale; essere alimentato da sorgente di energia complementare indipendente da quella della illuminazione normale; entrare in funzione automaticamente e immediatamente al cessare dell'illuminazione normale.
7. - SISTEMI DI ALLARME
Gli edifici o parte di essi destinati ad attività alberghiere, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o parte di esso coinvolto dall'incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto nell’ufficio ricezione sotto il continuo controllo del personale impiegato; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.
Per edifici muniti di impianto fisso di rilevazione e segnalazione d'incendio e 'di impianto fisso di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente all'entrata in funzione dei predetti impianti.
8. - MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
8.1 - Impianti idrici antincendio.
8.10 - Caratteristiche. A seconda dell’importanza .e dei rischi relativi, per la difesa antincendio deve essere prevista la installazione di uno o più idranti.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale (,o delle rampe) a prova di fumo e protette. Da Ciascun montante di ciascun piano dell'edificio, deve essere derivata con tubazione del diametro non inferiore a 40 mm una bocca d'incendio da 45 mm UNI che sarà disposta entro apposita custodia presso gli accessi al disimpegno o alla gabbia delle scale. Al piano terreno o per edifici ad un sol piano, le bocche saranno installate presso le uscite di sicurezza.
8.11 - Custodia dette bocche d'incendio. La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente ed avere larghezza ed altezza non .inferiori rispettivamente .a 0,35 m e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere a sportello chiuso manichetta e lancia permanentemente collegate.
8.12 - Manichetta e lancia. La manichetta deve essere costituita da tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell’area dell'edificio protetto.
8.13 - Tubazioni fisse. La .rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.
8.14 - Dimensionamento dell’impianto. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire alla bocca di incendio, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza, una portata non inferiore .a 120 litri al minuto primo ad una pressione di 2 atmosfere.
L’impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50 % delle bocche d'incendio e, per ogni montante, delle bocche di almeno 2 Piani.
8.15 - Alimentazione dell’impianto. L'impianto deve essere alimentato normalmente dall’acquedotto cittadino direttamente o con interposizione di contatore di adeguato diametro.
Può essere alimentato anche da riserva idrica costituita da serbatoio sopraelevato o da serbatoio con apposito impianto dì pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto.
Per edifici di grande altezza e per altri ritenuti importanti, l'impianto antincendio deve essere alimentato da due fonti indipendenti.
8.16 - Collegamento delle autopompe VV.F. L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento alle autobotti dei vigili del Fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile alle autopompe per il collegamento stesso.
8.17 - Capacità della riserva idrica. La riserva idrica deve avevo una capacità tale da assicurare (il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e .di pressione prescritte in precedenza.
9. - IMPIANTI FISSI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
Impianti fissi di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata.
Per edifici o parte di essi destinati ad attività alberghiere con ricettività superiore .a 1.000 persone, deve essere inoltre prevista la installazione d’impianto fisso di rivelazione e segnalazione degli incendi oppure di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata.
II - ATTIVITÀ ALBERGHIERE ESISTENTI
II.1 - Generalità. Per le attività alberghiere esistenti si applicano, ove ragionevolmente possibile, le disposizioni di cui innanzi, tenendo presenti i principi informatori dei criteri stessi per quanto concerne la costruzione, l'evacuazione in caso di emergenza, gli impianti tecnici e di protezione antincendio.
II.10 - Costruzione. Per quanto concerne il primo aspetto, per edifici o parte dì essi aventi ricettività inferiore a 500 posti - letto, può essere consentita una durata di resistenza al fuoco di 60 minuti primi. In casi eccezionali (vicinanza dell'immobile alle sedi VV.F., facilità di accesso dei mezzi di soccorso, ubicazione e condizioni di isolamento), può essere consentito che le strutture orizzontali abbiano una resistenza al fuoco inferiore a 60 minuti primi.
In tali casi, tuttavia, dovrà provvedersi alla protezione dell'edificio con l'installazione di impianto fisso di spegnimento insieme ad altri accorgimenti per una più rapida evacuazione dell'edificio stesso.
Fabbricati a destinazione mista. Ove non sia possibile realizzare la separazione tra i locali destinati ad attività alberghiere e quelli ad altra destinazione, consentita dai predetti criteri di cui al punto 2.0, é ammessa la comunicazione fra tali locali a mezzo filtri a prova di fumo.
II.11 - Misure per l'evacuazione in caso di emergenza. Ove non .sia possibile realizzare un sistema di vie di uscita in conformità a quanto previsto dai presenti criteri per le attività di nuova istituzione, 'le deficienze di una o più misure debbono essere compensate dall’eccedenza delle rimanenti e 'dalla maggiore efficacia dei sistemi di rilevazione, di allarme e di spegnimento realizzabili mediante l'installazione di opportuni impianti fissi.
Vie di uscita. Possono essere considerate vie di uscita anche percorsi lungo scale che immettano in terrazzi dai quali sia possibile l'evacuazione attraverso edifici adiacenti oppure lungo scale che immettano al penultimo e ultimo piano dell'edificio dai quali è possibile l'evacuazione tramite filtro a prova di fumo, realizzato attraverso muro di separazione dall'edificio adiacente.
Larghezza delle vie di uscita. Possono essere valutate, al fine della determinazione della larghezza totale delle vie di uscita, anche uscite di larghezza pari o superiore ad un modulo con tolleranza dell'8 % ; per uscite di larghezza superiore a 2 moduli può essere consentita una tolleranza fino al 15 %.
Scale. Per edifici multipiani, qualora non fosse possibile realizzare scale a prova di fumo e trasformare quelle esistenti a prova di fumo, queste potranno essere sostituite da scale esterne che possono essere realizzate in materiale incombustibile e devono essere ubicate in modo da risultare protette dall’azione, dell’irraggiamento e dei fumi provenienti da aperture ubicate nelle vicinanze. Inoltre dette scale possono essere conteggiate nella determinazione della larghezza totale delle vie, di uscita per qualsiasi tipo di edificio.
III - CASI PARTICOLARI
III.1 - Ove per speciali condizioni non fosse possibile dare integrale attuazione ai presenti criteri, i Comandi Provinciali VV.F. potranno proporre a questo Ministero soluzioni alternative che possano conferire all’edificio un equivalente grado di sicurezza.