MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi

 

Lettera Circolare N. 28813/4179

Roma, 19 gennaio 1976
 

Allegato n. 1
 

OGGETTO: Esercizi di minuta vendita di materie esplodenti - Quesiti.


Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa ha chiesto a questo Ministero di conoscere se, in base a quanto indicato nel D.M. 18 ottobre 1973, art. 1, le materie esplodenti di cui alle lettere a) e b) possano essere custodite anche nei locali destinati all’accesso del pubblico, ed il quantitativo massimo di polveri di prima categoria, sotto forma di cartucce da caccia, ammesso in deposito negli esercizi di minuta vendita.
I quesiti sono stati sottoposti all’esame della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili che nella seduta del 20 novembre 1975 con verbale n. 26/1729, di cui si allega copia, ha espresso il parere con il quale si concorda.
 

ALLEGATO

MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE SOSTANZE
ESPLOSIVE ED INFIAMMABILI

“Estratto del verbale della seduta n. 26/1729 del 20 novembre 1975.
 

OGGETTO: Esercizi di minuta vendita di materie esplodenti – Quesito del Comando Provinciale dei VV.F. di Pisa
 

Il relatore legge la seguente relazione:
Il Comando provinciale dei VV.F. di Pisa ha rivolto al Ministro dell’interno quesito inteso a conoscere se, come si ritiene, in base a quanto previsto dal D.M. 18 ottobre 1973 ed alle successive modificazioni di cui al D.M. 18 settembre 1975:
a) le materie esplodenti indicate alle lettere a) e b) di cui all’art. 1, punto I, cioè polveri di lancio e da mina e cartucce cariche per armi da fuoco portatili appartenenti alla I categoria, possano essere custodite anche nei locali destinati all’accesso al pubblico purchè su scaffalature del tipo prescritto e non facilmente accessibili al pubblico stesso, senza che si debba allestire apposito ambiente da utilizzare esclusivamente come deposito;
b) il quantitativo massimo di polveri di I categoria, sotto forma di cartucce da caccia, non debba superare in ogni caso i kg 200 come previsto da Cap. IV dell’Allegato “B” al Regolamento di P.S. 6 maggio 1940, n. 635.
In merito ai quesiti di cui al precedente punto a) il Relatore ritiene si possa esprimere senz’altro parere affermativo; infatti al comma 5, punto 2, dell’art. 1 del D.M. 18 ottobre 1973 è chiaramente precisato che si debba prevedere la conservazione in ambienti separati, anche se adiacenti, dei materiali di cui alle lettere a) e b), rispettivamente polveri di lancio e cartucce cariche per armi da fuoco portatili (armi da guerra escluse), dai materiali di cui alla lettera c) e cioè artifizi della IV categoria ed oggetti della V categoria e che solo “questi ultimi non possono essere custoditi in ogni caso nei locali destinati all’accesso del pubblico”. Consegue pertanto che i materiali di cui ai punti a) e b) possono essere conservati, totalmente o parzialmente, nei locali destinati all’accesso del pubblico, locali che dovranno essere provveduti delle previste scaffalature metalliche, avere superficie e cubatura idonea e rispondere ai requisiti di sicurezza richiesti.
Circa il quesito di cui al punto b) il Relatore ritiene di precisare che a norma del successivo D.M. 18 settembre 1975, terzo alinea, gli esercizi di minuta vendita che rinuncino alla vendita di “polveri da mina” nonchè di prodotti della IV e V categoria, possono essere autorizzati non solo a sostituire raddoppiandoli i quantitativi ammessi per tali prodotti detenendoli sotto forma di cartucce cariche da caccia per fucili ad anima liscia, ma a vendere altresì nello stesso locale fino a kg 25 di polveri di lancio della I categoria.
Emerge pertanto che sommando ai suddetti kg 25 netti di polvere, quella contenuta nelle cartucce ammesse (kg 50 in luogo dei kg 25 di polvere da mina, kg 50 provenienti dalle cartucce dei tipi previsti dal punto b), kg 80 in luogo dei quantitativi di prodotti di cui al punto c) riportati al netto della polvere secondo il fattore equivalente di 1:0.8) e cioè kg 180, il quantitativo massimo ammissibile, nelle migliori condizioni ambientali e strutturali dell’esercizio, è di kg 205 complessivamente di polvere di lancio della I categoria.
La Commissione all’unanimità dei presenti condivide il parere del relatore”.