MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi

 

Lettera Circolare N. 14397/4179

Roma, 10 giugno 1976

Allegato n. 1
 

OGGETTO: Esercizi di minuta vendita di materie esplodenti - Quesiti.
 

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno ha formulato a questo Ministero alcuni quesiti che riguardano il D.M. 18 ottobre 1973 relativo agli esercizi di minuta vendita di materie esplodenti ed il D.M. 18 settembre 1975 che reca disposizioni integrative al primo decreto.
I quesiti sono stati sottoposti all’esame della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili che, nella seduta del 3 giugno 1976 con verbale n. 16/1747, di cui si allega copia, ha espresso il parere con il quale si concorda.
 

ALLEGATO

Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili
“Estratto del verbale n. 16/1747 della seduta del 3 giugno 1976.
 

OGGETTO: Norme da applicare negli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti - Quesiti del Comando provinciale dei VV.F. di Belluno
 

Il relatore legge la seguente relazione:
“Il Comando provinciale dei VV.F. di Belluno ha formulato alcuni quesiti che riguardano il D.M. 18 ottobre 1973 relativo agli esercizi di minuta vendita di materie esplosive e il D.M. 18 settembre 1975 che reca disposizioni integrative al primo decreto.
In particolare i quesiti proposti vertono sui punti seguenti:
1) Nel caso che l’esercizio possieda (o l’esercente sia disposto a costruirlo) un deposito separato dal negozio, isolato dallo stesso e con accesso indipendente, ovvero anche nell’ambito dello stesso esercizio, ma separato da questo con porta di ferro, il quantitativo delle materie esplosive da autorizzare può essere rapportato al volume dell’esercizio o deve essere riferito al solo volume del locale deposito?
2) Premesso che il D.M. 18 settembre 1975 consente varie deroghe alle norme relative alle strutture dei locali di deposito ma dispone che la potestà di deroga è subordinata a diverse condizioni fra cui “per gli infissi aventi comunicazione con l’interno” che abbiano una resistenza al fuoco non inferiore a 30 primi, si domanda se per tali infissi si devono intendere anche le porte di accesso dalla pubblica via all’esercizio e le vetrine di mostra dello stesso esercizio.
In merito al primo quesito il relatore ritiene che si debba, anzitutto, escludere la possibilità di creare attorno o nello stesso esercizio di minuta vendita un deposito di materie esplosive che dovrebbe servire a rifornire l’esercizio stesso a mano a mano che le quantità consentite si riducano.
L’istituzione di un deposito polmonare non è previsto dalla normativa vigente e non è da consentire.
Si ritiene invece che se esiste un deposito separato dal negozio, isolato dallo stesso e con accesso indipendente si potrà eventualmente far luogo ad una seconda licenza di esercizio per gli stessi prodotti e nei quantitativi massimi consentiti alle lettere a), b) e c) punto 1) del D.M. 18 ottobre 1973 o secondo quanto consentito dal D.M. 18 settembre 1975, sempre che siano osservate le norme previste negli stessi decreti.
In merito al secondo quesito il relatore ritiene che se le porte di accesso dall’esterno immettono direttamente nei locali dove sono depositati i prodotti esplodenti esse devono presentare una resistenza al fuoco non minore di 30 minuti primi.
Non si ritiene, invece, che tale requisito sia necessario per le vetrine di mostra di esercizi di minuta vendita esterne all’esercizio stesso”.
La Commissione all’unanimità dei presenti condivide il parere del relatore”.