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Ministero dell'interno
Decreto ministeriale 18 ottobre 1973
Modifiche all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
G.U. 22 ottobre 1973, n. 273

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3, dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme suindicate;
Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;
 

Decreta:

Art. 1.

I numeri 1, 2 e 3 del capitolo VI dell'allegato B al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:
1) Negli esercizi di minuta vendita di materie esplosive si possono tenere soltanto polveri e cartucce della categoria I e manufatti ed oggetti esplodenti delle categorie IV e V con esclusione di polveri, cartucce, manufatti ed oggetti esplodenti di impiego militare o bellico e quelli che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.
Si può concedere licenza per tenere in deposito e vendere in detti esercizi:
a) fino a chilogrammi 25 netti di polveri da lancio e da mina della I categoria, chiuse perfettamente nei loro recipienti metallici originari di fabbrica ciascuno di contenuto massimo non oltre 1 kg. netto.
È vietato tenere nel locale e vendere recipienti di polveri aperti;
La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi.
b) fino a chilogrammi 50 netti di polveri da lancio della I categoria sotto forma di' cartucce cariche per armi da fuoco portatili, armi da guerra escluse.
Ai fini del computo delle cartucce devono essere adottati i seguenti rapporti:
- 1 kg. netto di polveri da lancio della I categoria è considerato pari a:
300 cartucce da caccia caricate con polveri nere;
560 cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo;
1.250 cartucce da salve e per usi, tecnici;
4.000 cartucce per pistole e rivoltelle;
25.000 cartucce per armi tipo flobert;
c) fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di artifici e di fuochi artificiali della IV categoria e fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di oggetti e manufatti esplodenti della V categoria.
Ai fini del computo pratico un kg. lordo di detti materiali è considerato equivalente a 0,8 kg. netti di polveri da lancio senza fumo della I categoria.
Nessun limite di quantità è stabilito per il deposito di capsule per cartucce da caccia e di bossoli innescati per le stesse cartucce.
d) i quantitativi in peso al netto o ridotti al netto delle polveri, artifici o fuochi artificiali, oggetti o manufatti delle categorie I, IV e V, di cui ai precedenti punti a) e c) possono essere ad iniziativa dei titolari delle licenze, in tutto o in parte, raddoppiati e sostituiti con polveri di lancio senza fumo esclusivamente in forma di cartucce da caccia cariche per fucili da caccia con anima a canna liscia.
Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi suddetti deve essere sentito il parere della commissione tecnica provinciale.
2) I locali degli esercizi di minuta vendita di materie esplosive non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili né devono avere comunicazione diretta con locali di abitazione e con locali che non abbiano attinenza con l’attività dell'esercizio stesso.
Non devono, altresì, essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche locali destinati al culto, scuole, asili, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, locali di pubblico spettacolo e simili.
Nei locali degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive non devono essere tenuti in deposito o in vendita materie infiammabili.
Deroghe ai divieti contenuti nel primo comma del presente numero possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale che potrà prescrivere le cautele che riterrà opportune nei singoli casi per la tutela dell’incolumità pubblica.
Le materie esplodenti di cui alle lettere a) e b) del precedente numero devono essere custodite in uno o più locali, separati, anche se adiacenti, da quello o da quelli nei quali sono custoditi gli oggetti esplodenti di cui alla lettera c): questi ultimi non possono essere custoditi nel locale o nei locali destinati all'accesso del pubblico.
Ogni locale di deposito deve avere una altezza non inferiore a m. 2,40, una superficie non inferiore a mq. 6 e una cubatura non inferiore a mc. 18.
Per ciascun locale adibito a deposito di materiali esplosivi la cubatura ambiente non deve essere inferiore a mc. 1 per ogni chilogrammo netto di polveri come tali, a mc. 1 per ogni chilogrammo lordo di oggetti e manufatti esplodenti delle categorie IV e V ed a mc. 1 per ogni 3,5 chilogrammi di polvere sotto forma di cartucce calcolati con i rapporti di equivalenza di cui al precedente numero, lettera b.).
muri perimetrali dell'esercizio devono essere in mattoni pieni ad almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica.
Le pareti di ogni locale devono essere intonacate e raccordate al pavimento ed al soffitto, i serramenti devono essere in metallo o in legno ignifugato e muniti di vetri infrangibili o altrimenti protetti per l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di scoppio o di deflagrazione all'interno dei locali.
Il carico degli esplosivi sarà determinato nei limiti massimi consentiti; esso potrà essere eventualmente ridotto in rapporto, alla struttura dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco, secondo le indicazioni della commissione tecnica provinciale.
I materiali esplosivi devono essere collocati in scaffali metallici alti non oltre metri 2,10, chiusi soltanto lateralmente; le munizioni per pistole e rivoltelle devono essere custodite in armadi metallici muniti di sportelli chiudibili con serrature di sicurezza. Gli scaffali e gli armadi devono essere disposti lungo le pareti dei locali e collocati in modo da impedire la facile accessibilità ad essi da parte del pubblico.
L'impianto elettrico dei locali dell'esercizio deve rispondere alle norme più, recenti del C.E.I. per i locali destinati a contenere materiali solidi facilmente infiammabili; particolare cura dovrà essere rivolta al sezionamento dell'impianto con la installazione di valvole di sicurezza automatiche tarate per meglio circoscrivere le conseguenze di accidentali corto-circuiti.
Per il riscaldamento dei locali non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d'arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformità delle vigenti disposizioni.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio sarà stabilita dalla commissione tecnica provinciale.
3) Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente per cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo e per un quantitativo non superiore a 4000 cartucce al giorno.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di 1 kg. di polvere per volta: la tramoggia del macchinario automatico non deve poter contenere più di 1 kg. netto, utile, di polvere.
Il locale destinato al caricamento non può essere destinato ad altri usi e non deve avere comunicazione diretta con nessun altro locale non pertinente l'esercizio; le sue pareti perimetrali devono essere in mattoni pieni almeno a due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente, intonacata e opportunamente raccordata al solaio e al pavimento; i solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di almeno cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica.
Il locale deve avere una superficie noti inferiore a mq. 12, una altezza non inferiore a metri 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc. 36; almeno una parete deve essere esterna e su di essa deve essere disposta almeno un'apertura di illuminazione naturale e di ventilazione posta a non meno di metri 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno, di superficie non inferiore a 0,8 mq.; l'apertura deve essere protetta esternamente da una robusta inferriata e munita di infissi metallici con vetri infrangibili o in altro modo protetti contro proiezioni di schegge verso l'esterno in casi di scoppio o di deflagrazione all'interno; le porte di comunicazione con gli altri locali dell'esercizio devono essere metalliche o in legno ignifugato ricoperto da lamiera metallica e si devono aprire verso l'esterno del locale. La comunicazione del locale con quello accessibile al pubblico non deve essere immediata; tra i due locali deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a metri 1,5 con le due porte sfalsate l'una rispetto all'altra; il locale di disimpegno deve risultare sempre vuoto da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, a giudizio della commissione tecnica provinciale, ove le condizioni particolari lo consentano. In tali casi i limiti massimi previsti per il caricamento di cartucce saranno ridotti in rapporto al contesto topografico, alle strutture dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco e meccanica, secondo le indicazioni della stessa commissione.
L'impianto elettrico del locale e, quello delle attrezzature meccaniche deve rispondere alle più recenti norme del C.E.I. per locali e macchine soggetti a polveri facilmente infiammabili.
Per il riscaldamento dei locali non, sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d'arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformità delle vigenti disposizioni.
La dotazione di mezzi antincendio del locale sarà stabilita dalla commissione tecnica provinciale.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce consentito deve essere portato nel locale, mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccetto le polveri, che devono essere portate nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce, prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi del precedente n. 1 lettere a) e b); delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta la prescritta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.
 

Art. 2.

Nei negozi o spacci isolati dai centri di popolazione si può concedere licenza per tenere in deposito e vendere esplosivi della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quelli stabiliti al n. 1) dell'articolo 1 con l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo IV del presente allegato.
Negli esercizi di minuta vendita isolati in cui saranno elevati i quantitativi massimi di esplosivi in deposito non potrà in alcun caso consentirsi il caricamento di cartucce.
Nei negozi o spacci di minuta vendita di esplosivi isolati dai centri di popolazione nei quali non vengono superati i limiti massimi di quantità stabiliti per gli esercizi posti nei centri abitati il caricamento può essere consentito per le sole cartucce da caccia confezionate con polveri senza fumo e per un quantitativo non superiore a 8000 cartucce al giorno.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione degli esplosivi e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.
 

Art. 3.

Gli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti della I, della IV e della V categoria già esistenti possono rimanere in esercizio nello stato in cui si trovano fino al 31 dicembre 1975, a condizione che i titolari non richiedano modifiche dei quantitativi dei, prodotti esplodenti che sono autorizzati a detenere. Con effetto immediato è intanto concesso ai titolari di detti esercizi, di sostituire di loro iniziativa, in tutto o in parte, con cartucce cariche i prodotti esplodenti, nei quantitativi per cui erano stati già autorizzati il deposito e la vendita, secondo i criteri enunciati al punto d) del precedente art. 1.
Ai fini di tale sostituzione il quantitativo di sostanze esplodenti della V categoria, indeterminato nel cap. VI del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non potrà eccedere i kg. 25.
Il caricamento negli esercizi è sin d'ora limitato al quantitativo massimo di 4000 cartucce giornaliere, salvo casi di riduzione dello stesso limite da disporsi in relazione a particolari strutture ambientali o a specifiche ragioni di sicurezza.
Dopo il 31 dicembre 1975 e salvo casi di carattere particolari da valutarsi anche prima, in qualsiasi momento, gli stessi esercizi dovranno corrispondere a tutti i requisiti prescritti per i negozi di nuova istituzione.

Roma, addì 18 ottobre 1973

p. Il Ministro: LEPRE