Tipologia: CCNL
Data firma: 4 agosto 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Scuola, PA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Indice
Accordo sui servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 1 Servizi pubblici essenziali
Art. 2 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
Art. 3 Norme da rispettare in caso di sciopero
Art. 4 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Parte Prima
Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1: Campo di applicazione.
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I : Disposizioni generali.

Art.3: Obiettivi e strumenti
Art.4: Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art.5: Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata.
Art.6: Composizione delle delegazioni
Capo II: Informazioni e forme di partecipazione
Art. 7: Informazione
Art. 8: Esame
Art. 9: Relazioni a livello di istituzione scolastica
Art. 10: Pari opportunità
Art. 11: Consultazione
Art. 12: Forme di partecipazione
Capo III: Diritti sindacali
Art. 13: Assemblee
Art. 14: Rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro
Art. 15: Diritti e libertà sindacali
Capo IV : Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 16: Procedure per la conciliazione
Art. 17: Interpretazione autentica dei contratti
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I: Norme comuni

Art. 18: Contratto individuale di lavoro
Art. 19: Ferie
Art. 20: Festività
Art. 21: Permessi retribuiti
Art. 22: Permessi brevi
Art. 23: Assenze per malattia
Art. 24: Aspettativa per motivi di famiglia e di studio.
Art. 25: Ferie, permessi ed assenze per il personale a tempo determinato
Art. 26: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 27: Progressione professionale
Art. 28: Formazione
Art. 29: Termini di preavviso
Art. 30: Personale delle Accademie e dei Conservatori
Art. 31: Personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE, BDP
Capo II : Norme di area
Sezione I: Capi di istituto

Art. 32: Area e funzioni
Art. 33: Incarichi e attività aggiuntive
Art. 34: Orario di lavoro
Art. 35: Norme specifiche per il periodo di prova
Art. 36: Valutazione
Art. 37: Mobilità dei capi di istituto
Sezione II : Personale docente
Art. 38: Area e funzione docente
Art. 39: Attività di progettazione a livello di istituto
Art. 40: Obblighi di lavoro
Art. 41: Attività di insegnamento
Art. 42: Attività funzionali all' insegnamento
 Art. 43: Attività aggiuntive
Art. 44: Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
Art. 45: Permessi e assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive
Art. 46: Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 47: Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 48: Mobilità del personale docente ed educativo
Sezione III : Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 49: Area e funzioni
Art. 50: Orario di lavoro
Art. 51: Profili professionali
Art. 52: Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 53: Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 54: Attività aggiuntive
Art. 55: Mobilità e trasferimenti
Capo III : Norme disciplinari
Sezione I : Capi di istituto e personale docente

Art. 56: Rinvio delle norme disciplinari
Sezione II : Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 57: Doveri del dipendente
Art. 58: Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 59: Competenze
Art. 60: Codice disciplinare
Art. 61: Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 62: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Parte Seconda
Titolo I - Trattamento economico
Capo I : La retribuzione

Art. 63: Struttura della retribuzione
Art. 64: Aumenti della retribuzione base
Art. 65: Effetti dei nuovi stipendi
Art. 66: Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.95.
Art. 67: Ratei
Art. 68: Progressione economica per sviluppo professionale
Art. 69: Indennità di funzioni superiori e di reggenza
Art. 70: Ore eccedenti
Capo II : La retribuzione accessoria
Art. 71: Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive
Art. 72: Fondo di istituto
Art. 73: Indennità
Art. 74: Criteri di determinazione delle indennità
Art. 75: Indennità di direzione
Art. 76: Indennità di amministrazione
Art. 77: Compensi per la qualità della prestazione
Capo III: Valutazioni e verifiche
Art. 78: Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
Parte Terza
Titolo I : Norme finali e transitorie

Art. 79: Rinvio ad accordo successivo
Art. 80: Norme transitorie
Art. 81: Norme finali
Art. 82: Disapplicazioni
Tabella I Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA
Tabella II Tabella di corrispondenza tra i profili professionali di cui al dpr 7 marzo 1985, n. 588 e i profili professionali così come modificati, istituiti, sostituiti o soppressi dal presente contratto.
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione congiunta Cgil - Sns Cgil
Dichiarazione congiunta Cgil Scuola e Cgil Confederale
Dichiarazione a verbale Cisl e Uil
Dichiarazione a verbale Unams

Contratto collettivo nazionale comparto scuola

Parte Prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dalla amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9(1) del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Con successivo accordo di cui all'art. 79, le norme del presente contratto saranno raccordate con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione.
3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate:
a) le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle funzioni, alle attività di servizio, all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento, alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato.
b) le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai capi d'istituto e al personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.
4. Nel testo del presente contratto, il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come D.Lgs. n.29 del 1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato come D.Lgs. n. 297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come DPR 209 del 1987; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come DPR n. 399 del 1988.

Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell' amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 17. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b) esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8;
c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l' amministrazione scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto.
L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile, anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
e) conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.

Art. 5 Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell' art. 4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.
4. La contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di Amministrazione della Pubblica istruzione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell' art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
[…]
e) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
f) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
[…]
h) determinazione delle tabelle relative alle indennità di cui agli artt. 74 e 75 del presente CCNL.
5. Presso ciascun ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
[…]
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché l'individuazione delle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
c) l' utilizzazione del personale ai sensi dell' art. 48, commi 6 e segg. e art. 55 del presente contratto;
d) i criteri per l' attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali attività;
[…]
g) i criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali previste dal presente contratto, nonché, in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica;
[…]
6. I contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 6 Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:

I - A livello nazionale di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi.

II - Negli uffici periferici di livello dirigenziale
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell' ufficio medesimo, di qualifica di norma non inferiore all' ottava. L'amministrazione può avvalersi in qualità di consulenti di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relative alle strutture provinciali di organizzazione si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia allo stipulando protocollo d'intesa di cui all'art. 14.
2. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), alle cui direttive è tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 29 del 1993.

Capo II Informazioni e forme di partecipazione
Art. 7 Informazione

1. L'amministrazione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
[…]
c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
[…]
e) criteri e modalità organizzative per l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
[…]
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
- utilizzo del personale e stato dell'occupazione e degli organici;
[…]
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro per il personale ATA;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
A tale scopo sono previsti specifici incontri in cui l'amministrazione scolastica fornisce adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Analoghi incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per assicurare una adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti.
5. Il sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale degli addetti.

Art. 8 Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in particolare delle seguenti materie, ai sensi dell' articolo 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 :
a) articolazione degli orari per il personale ATA;
b) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall' art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
[…]
Sono inoltre oggetto di consultazione, ai sensi dell' art. 3, comma 3, lett. c) del presente contratto, i criteri e le modalità organizzative per l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui all' art. 6 del presente contratto.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli organi dell' amministrazione scolastica non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 9 Relazioni a livello di istituzione scolastica
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali, sono attuate le modalità d'informazione e di esame previste dal presente articolo.
2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 14 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sulle seguenti materie:
a) modalità relative all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione decentrata provinciale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
b) modalità di applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale;
c) attuazione delle normative relative all'igiene, alla sicurezza e prevenzione dell'ambiente scolastico, comprese le misure relative all'abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso dei disabili;
[…]
3. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
[…]
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art.6 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro, per l'esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle informazioni. Per la materia di cui alla lett. c) del precedente comma 2, l'esame previsto dal presente comma si effettua fino alla definizione contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, per la relativa intesa.
5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame il capo di istituto non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
6. Concluso l'esame, è fatta salva l'autonoma determinazione del capo di istituto.
7. Le modalità di cui al comma 2 , lett. b) sono verificate in un apposito incontro con i soggetti sindacali, di cui all'art.14.

Art. 10 Pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunità, con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.125, con particolare riferimento all'art.1.
2. Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato pari opportunità nazionale.
3. Il Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari opportunità in campo formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento.
4. Il Comitato relaziona almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alla peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi comitati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione.
6. In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125, saranno concordati interventi utili a promuovere:
[…]
- iniziative volte ad attuare le direttive dell' Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti.
7. Gli effetti delle iniziative assunte dall'amministrazione scolastica a seguito degli accordi decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitati di cui all'art. 33, comma 2, del DPR. 8 maggio 1987, n. 267.

Art. 11 Consultazione
1. Gli organi dell' Amministrazione scolastica, con le modalità previste dall'art.3, comma 3, lett. c), procedono alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all'art. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o contrattuali, nonché nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, limitatamente al personale ATA.
- del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 12 Forme di partecipazione
1. Presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio di rappresentanti dell' Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà almeno due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell' amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- edilizia scolastica;
- situazione degli organici;
[…]
- rilevazione e prevenzione delle malattie professionali;
[…]
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica.

Capo III Diritti sindacali
Art. 13 Assemblee

1. Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
2. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più di due.
[…]

Art. 15 Diritti e libertà sindacali
1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.537, del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
[…]

Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 17 Interpretazione autentica dei contratti.

1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del D.Lgs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 29 del 1993.

Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Norme comuni
Art.19 Ferie

[…]
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. […]

Art. 23 Assenze per malattia
[…]
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
[…]
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.
[…]

Art. 31 Orario ed organizzazione del lavoro del personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP.
[…]
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato in modo flessibile e modulare anche su base plurisettimanale, con possibilità di turnazione in relazione anche all'orario di servizio dell'Ente.
3. L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione del personale sono oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BPD.
La delegazione trattante è così costituita:
a) per la parte pubblica:
Presidente, segretario, n.1 rappresentante dei membri del Consiglio direttivo
b) per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relativa alle strutture di organizzazione regionali o - per il CEDE e la BDP - nazionali, è confermata la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14.
4. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione le materie di cui all'art. 5 del presente contratto, per quanto compatibili.
5. Ai sensi dell'art. 13 del presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette nell'ambito di ogni singolo Istituto secondo modalità attuative definite in sede di contrattazione decentrata di cui al comma 3, nell'ambito della quale sarà anche disciplinata l'eventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai sensi del comma 3 dell'art.13.
[…]

Capo II Norme di area
Sezione I Capi di istituto
Art. 34 Orario di lavoro
1. Il capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all' esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.

Sezione II Personale docente
Art. 41 Attività di insegnamento

1. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
2. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. […]
[…]
5. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

Sezione III Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 50 Orario di lavoro

1. In attesa della riforma del sistema scolastico resta ferma l'attuale disciplina dell' orario di lavoro secondo gli istituti previsti dagli artt. 35, 36 e 37 del DPR n. 209 del 1987 e dall'art. 14, comma 15, del DPR n. 399 del 1988.

Capo III Norme disciplinari
Sezione II Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 57 Doveri del dipendente.

[…]
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità.
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
[…]
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
[…]
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
[…]
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 60 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro. 2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
[…]
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
[…]
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
[…]
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) […] arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[…]
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o del terzi;
[…]
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
[…]
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
[…]
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
[…]
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Parte Terza
Titolo I Norme transitorie e finali
Art. 81 Norme finali

1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 30 novembre 1995.
3. Le integrazioni al presente contratto derivanti dal precedente comma 2, nonché dall' accordo di cui al precedente art. 79, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.

_________________________
(1) DPCM 30 dicembre 1993, n. 593
Art. 9. Comparto del personale della scuola.

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende:
- il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
- il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa;
- il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Università.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.