Categoria: Prassi amministrativa
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  MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
D.G.F.E.I.B. - Div. II
 

Prot. N. 622067/25637/4106

Roma, l° dicembre 1977
 

OGGETTO: Depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva Inferiore a 25 mc. ad uso privato e Industriale.
 

Con riferimento alla nota sopradistinta e in relazione ai quesiti di numerose Prefetture e di codesto Ministero circa l’obbligo della concessione amministrativa per i piccoli depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, si comunica che sono state esaminate le varie copie di sentenze assolutorie trasmesse a questo Ministero e relative ai reati di cui all’art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, e particolarmente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1654/76 in data 14 giugno 1976.
Al riguardo, dopo attento confronto delle vigenti disposizioni che disciplinano la materia petrolifera, si precisa che sono sempre valide le esenzioni dall’obbligo della concessione stabilite nel secondo capoverso dell’art. 11 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, in quanto nessuna legge successiva ha inteso sopprimere o modificare tale disposizione. Il predetto articolo, che nel primo capoverso sancisce l’obbligo della concessione amministrativa per tutti i depositi di olii minerali, nel secondo capoverso, come è noto, esonera dall’obbligo della concessione i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a 25 mc.
Col successivo regolamento di applicazione di cui al R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, è stato precisato all’art. 1 che « si considerano olii minerali sia gli olii minerali greggi, sia i residui della loro lavorazione, sia tutte e varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione ». Pertanto anche i GPL rientrano fra i prodotti petroliferi così definiti.
Per quanto riguarda la Legge 21 marzo 1958, n. 327, che sembra avere abolito gli esoneri dalla concessione di cui all’art. 11 sopra citato, va sottolineato che essa si riferisce esclusivamente all’esercizio delle stazioni di riempimento,di GPL ed ai depositi commerciali di bombole, la cui disciplina giuridica, come si desume dall’epigrafe della legge (Norme per la concessione e l’esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti) e dall’indagine sui principi informativi della legge stessa, è stata dettata essenzialmente dalla necessità di prevenire gli infortuni nella fase di imbottigliamento e nella manipolazione dei recipienti, data la particolare natura del prodotto e il pericolo connesso alla frequente movimentazione dei contenitori con la possibilità di accidentali manomissione degli organi di attacco.
In relazione a quanto sopra, fino a quando la materia non sarà regolata diversamente, si conferma che i depositi di olii minerali, e quindi anche di GPL, in serbatoi fissi aventi capacità complessiva non superiore a 25 mc, sempreché si tratti di uso proprio « privato, agricolo e industriale » non sono soggetti alla concessione amministrativa.
L’esonero dalla concessione predetta riguarda altresì i depositi di olii minerali ad uso « commerciale » per una capacità complessi non superiore ai 10 mc, ivi compresi i depositi commerciali di GPL in serbatoi fissi, ma non i depositi commerciali di bombole di GPL.
A proposito di questi ultimi è da ricordare che la Legge 28 marzo 1962, n. 169 ha limitato l’esonero dall’obbligo della concessione ai depositi di bombole di GPL aventi capacità di cumulo non superiore a 500 kg prescrivendo, viceversa, la concessione per gli impianti d riempimento e travaso di GPL anche di capacità inferiore ai 10 mc.
Si prega di portare a conoscenza delle amministrazioni ed enti interessati il contenuto di quanto sopra esposto, fermo restando l’osservanza delle norme di sicurezza in vigore.