MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi

 

Lettera Circolare N. 2452/4179

Roma, 03 maggio 1979
 

OGGETTO: Esercizi di minuta vendita di materie esplodenti - Interpretazione e applicazione D.M. 18 ottobre 1973.
 

Questo Ministero ha sottoposto all’esame della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili quesiti posti da alcuni Comandi provinciali VV.F. sull’argomento indicato in oggetto.
Al riguardo la citata Commissione nella seduta del 30 novembre 1978, con verbale n. 31/1821, di cui si allega copia, ha espresso il parere con il quale si concorda.
 

ALLEGATO

Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili
Estratto di verbale n. 31/1821 della seduta del 30 novembre 1978.

Direzione generale protezione civile e servizi antincendi - Esercizi di minuta vendita - Applicazione e interpretazione del D.M. 18 ottobre 1973.
Il Relatore legge la seguente relazione:
La Direzione generale P.C. e dei servizi antincendio - Servizio tecnico centrale - ha chiesto alla parallela D.G. della P.S. se la tendenza ad ampliare il settore di vendita all’abbigliamento ed alle attrezzature sportive, manifestatasi in questi ultimi tempi da parte degli esercizi di minuta vendita di materiali esplosivi, abilitati a quest’ultima attività ai sensi del D.M. 18 ottobre 1973, sia compatibile con le limitazioni imposte dal decreto stesso.
In particolare ci si riferisce ai “materiali infiammabili” richiamati dall’art. 2, terzo capoverso, materiali il cui deposito o vendita sono esplicitamente vietati dal citato capoverso.
Il Relatore, esaminata la citata lettera della D.G. Protezione civile e S.A. che la Direzione generale P.S. ha inviato, per il parere di competenza, alla Commissione, ritiene che il problema si riconduca ad individuare, nel settore dell’abbigliamento e delle attrezzature sportive, quali siano le “materie infiammabili” cui allude il D.M. 18 ottobre 1973.
Tale individuazione, secondo il Relatore, può essere effettuata con criteri di maggiore o minore estensione.
Volendo attenersi ad un criterio informato alle varie normative vigenti, e quindi relativamente ristretto, il Relatore ritiene che le materie infiammabili siano quelle individuate come tali:
a) nelle normative di trasporto, in particolare regolamenti RID/ADR, nelle classi di pericolo 3 (liquidi infiammabili), 4.1 (solidi infiammabili), 4.2 (sostanze soggette a combustione spontanea), 4.3 (sostanze che a contatto con l’acqua svolgono gas infiammabili), 5.1 (sostanze ossidanti), 5.2 (perossidi organici);
b) nei decreti di applicazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell’imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, mediante l’obbligo dell’apposizione delle etichette F (fiamma) ed O (fiamma sormontante un cerchio) da riportare sulle confezioni di sostanze o di preparati pericolosi;
c) nelle merci che si producono, si impiegano e si detengono nelle aziende soggette, ai fini della prevenzione incendi, al preventivo esame e al collaudo del Comando del Corpo dei VV.F. (D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689): rientrano, tra tali merci, praticamente tutte quelle contemplate nei punti a) e b). Le altre merci elencate nel citato D.P.R. che sembrano allargare il campo di quelle infiammabili, sono merci per loro stesse non infiammabili, o comunque di non facile infiammabilità, ma che rientrano nella disciplina in quanto prodotti infiammabili vengono adoperati nella loro preparazione. Si allude, per esempio, alla voce 27: “Produzione di fibre tessili poliviniliche” dove, a parere del Relatore, il pericolo di incendio non è insito nella fibra e nei tessuti relativi, bensì nella procedura di ottenimento delle fibre.
Se invece si vuole dare una interpretazione più larga all’aggettivo infiammabile, ai fini del D.M. 18 ottobre 1973, soccorre la circolare Ministero interno n. 75 del 3 luglio 1973 - criteri di prevenzione incendi per i grandi magazzini, empori, supermercati - che si richiama al D.M. 27 settembre 1965 - Determinazione delle attività soggette alle visite periodiche di prevenzione incendi - nel quale decreto, al n. 97, figura la voce “Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati”.
A prima vista, dall’elencazione di cui sopra, può apparire che oltre le merci di cui ai precedenti punti a), b) e c) si possano definire infiammabili anche gli abiti, la biancheria, maglieria ed altri simili indumenti. Tuttavia, a parere del Relatore, tale impressione deve essere mitigata dal fatto che tali merci sono oggetto di disciplina se contenute in depositi e grandi magazzini, grandi empori di genere vario e supermercati.
Questa interpretazione sembra corretta anche alla luce delle considerazioni che figurano nel noto articolo dell’Ing. Previati (Rivista antincendio, agosto 1967).
In altre parole, dei due parametri che configurano la pericolosità di un esercizio pubblico, e cioè natura delle merci ed estensione, sembra al Relatore che è quest’ultimo che fa premio e che ha suscitato le giuste preoccupazioni del legislatore e del normatore, anche alla luce di ben note sciagure che vanno dall’incendio del bazar della Charità di Parigi nel secolo scorso, a quello del grande magazzino Innovation di Bruxelles di alcuni anni or sono.
In conclusione di quanto sopra, il Relatore ritiene che si possa estendere il seguente parere:
1) In risposta all’ultimo interrogativo posto nella lettera della D.G. Protezione civile, ed alla luce delle norme sui grandi magazzini sopra richiamate, l’ampliamento di un esercizio di minuta vendita di esplosivi del D.M. 18 ottobre 1973 non deve essere tale da configurare, in ogni caso, le dimensioni di un grande magazzino, ossia da rientrare nella disciplina sopra richiamata. Invertendo il discorso, un grande magazzino non deve mai essere abilitato alla detenzione e vendita degli esplosivi, ai sensi del D.M. 18 ottobre 1973.
2) Un esercizio di minuta vendita di esplosivi può invece essere moderatamente ampliato con estensione del suo settore di vendita anche all’abbigliamento ed alle attrezzature sportive, purchè non si arrivi a configurare la natura e le dimensioni di un grande magazzino.
In tal caso però devono essere assolutamente escluse dalla detenzione e vendita le merci definite come infiammabili dalle normative RID/ADR e comunitarie sopra richiamate.
In particolare sono assolutamente da escludere, tra le attrezzature sportive, le bombole, bombolette, cartucce da perforare e simili contenenti g.p.l., i fornelli e le lampade a g.p.l. pronte all’uso, i combustibili solidi tipo “meta”, l’alcool denaturato o no, le bombolette “spray” contenenti preparazioni anche insetticide, cosmetiche, prodotti vernicianti, in quanto il veicolo o il propellente sono infiammabili, i prodotti vernicianti anche non pressurizzati, e prodotti chimici in genere deodoranti, disinfettanti, ecc.
Sono parimenti da escludersi le bombole per autorespiratori subacquei cariche di aria compressa, ossigeno o miscele analoghe, mentre possono essere detenute bombole vuote.
Passando alle attrezzature da campeggio si ritiene che invece tende, sacchi a pelo, lettini da campo, coperte ed indumenti possono essere detenute e poste in vendita. Si ritiene però prudente escludere materassini ed imbottiture a base di gomma naturale o sintetica espansa. Nessuna limitazione invece per capi di abbigliamento.
La Commissione all’unanimità dei presenti condivide il parere del Relatore.