MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi
Lettera Circolare n. 16512/4135
Roma, 25 luglio 1979
OGGETTO: D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, art. 9 - Chiarimenti.
Da più parti sono pervenuti a questo Ministero quesiti in ordine all’applicazione del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, “Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato”, per quanto concerne in particolare le caratteristiche antincendi delle porte di piano del vano corsa.
Al riguardo, in attesa della definitiva conclusione dell’iter di approvazione del decreto emanato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’interno, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, che disciplinerà l’intera materia, si stabilisce quanto segue.
Le porte di piano per gli impianti ascensori aventi corsa maggiore di 20 m. installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m., e per gli impianti installati in edifici industriali, devono essere realizzate in materiale incombustibile e di resistenza al fuoco non inferiore a 30’ determinata secondo le modalità stabilite nell’appendice allegata alla circolare n. 91 del 14 settembre 1961.