MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi
Lettera Circolare n. 1093/4135
Roma, 17 gennaio 1981
OGGETTO: Norme per gli ascensori e montacarichi in servizio privato - Art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - Chiarimenti.
Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno posto a questo Ministero quesiti in ordine alle procedure per l’attuazione delle disposizioni vigenti concernenti la sicurezza antincendio degli impianti ascensori e montacarichi di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.
Nel ribadire quanto già indicato nella circolare ministeriale n. 32 del 26 marzo 1965 si chiarisce che gli impianti suddetti, in attesa dell’emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 9, sono soggetti ai controlli di protezione antincendio da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco i quali rilasceranno il preventivo nulla osta per la concessione da parte del Sindaco della licenza d’impianto e il successivo nulla osta, a lavori ultimati e previo accertamento in loco dell’attuazione delle misure antincendio prescritte, per il rilascio da parte del Sindaco della licenza di esercizio.
I nulla osta saranno rilasciati, in duplice copia, all’Ente o al privato richiedente perché gli stessi possano inoltrarli direttamente al Sindaco o agli organi tecnici di controllo (Ispettorato del lavoro o ENPI).