Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 23 agosto 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aran e OO.SS. e RSU
Comparti: Sanità, S.S.N., PA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Indice
Comparto sanità Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Art. 1 (Servizi Pubblici essenziali)
Art. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
Art. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi)
Art. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
Art. 5 (Sanzioni)
Art. 6 (Applicabilità)
Premessa
Parte prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)
Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali

Art. 3 (Obiettivi e strumenti)
Art. 4 (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato)
Art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata)
Art. 6 (Composizione delle delegazioni)
Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7 (Informazione)
Art. 8 (Esame)
Art. 9 (Consultazione)
Art. 10 (Forme di partecipazione)
Art. 11 (Pari opportunità)
Capo III Diritti sindacali
Art. 12 (Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro)
Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 (Interpretazione autentica dei contratti)
Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 14 (Il contratto individuale di lavoro)
Art. 15 (Periodo di prova)
Capo II Particolari tipi di contratto
Art. 16 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. 17 (Assunzioni a tempo determinato)
Capo III Struttura del rapporto
Art. 18 (Orario di lavoro)
Art. 19 (Ferie e festività)
Art. 20 (Riposo settimanale)
Capo IV Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 21 (Permessi retribuiti)
Art. 22 (Permessi brevi)
Art. 23 (Assenze per malattia)
Art. 24 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)
Art. 25 (Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità)
Art. 26 (Servizio militare)
Art. 27 (Aspettativa)
Capo V Norme disciplinari
Art. 28 (Doveri del dipendente)
Art. 29 (Sanzioni e procedure disciplinari)
Art. 30 (Codice disciplinare)
Art. 31 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)
Art. 32 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)
Capo VI Mobilità
Art. 33 (Accordi di mobilità)
Art. 34 (Mobilità )
Capo VII Ordinamento
Art. 35 (Revisione dell'ordinamento)
 Capo VIII Disposizioni particolari
Art. 36 (Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata)
Capo IX Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 37 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)
Art. 38 (Obblighi delle parti)
Art. 39 (Termini di Preavviso)
Parte seconda
Titolo I Trattamento Economico
Capo I Struttura della retribuzione

Art. 40 (Struttura della retribuzione)
Art. 41 (Aumenti della retribuzione base)
Art. 42 (Effetti nuovi stipendi)
Art. 43 (Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro)
Art. 44 (Indennità per particolari condizioni di lavoro)
Art. 45 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità)
Art. 46 (Disciplina del finanziamento del trattamento accessorio legato alla produttività)
Art. 47 (Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi)
Art. 48 (La qualità della prestazione individuale)
Art. 49 (Livello retributivo VIII bis)
Art. 50 (Norma particolare per le IPAB)
Art. 51 (Norma finale)
Parte Terza
Titolo I Norme finali e transitorie

Art. 52 (Norma transitoria)
Art. 53 (Disposizioni particolari)
Art. 54 (Verifica delle disponibilità finanziarie complessive)
Art. 55 (Norma finale)
Art. 56 (Disapplicazioni)
Tabelle
Tabella A Nuovo stipendio tabellare annuo a regime per 12 mensilità
Tabella B Premio per la qualità della prestazione individuale
• Tabella n. 1 Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali.
• Tabella n. 2 Assenze per malattia - Esempi pratici
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione finale congiunta n. 6
Dichiarazione a verbale n. 1
Dichiarazione a verbale n. 2
Dichiarazione a verbale n. 3
Dichiarazione a verbale n. 4
Dichiarazione a verbale n. 5
Dichiarazione a verbale n. 6
Dichiarazione a verbale n. 7
Dichiarazione a verbale n. 8
Dichiarazione a verbale n. 9
Dichiarazione a verbale n. 10
Dichiarazione a verbale n. 11
Dichiarazione a verbale n. 12
Dichiarazione a verbale n. 13
Dichiarazione a verbale n. 14
Dichiarazione a verbale n. 15
Dichiarazione a verbale n. 16 (Snatoss)
Dichiarazione a verbale n. 17
Dichiarazione a verbale n. 18 (Cisas)
Dichiarazione a verbale n. 19

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

A seguito della registrazione in data 23 agosto 1995 da parte della Corte dei Conti del DPCM del 4 agosto 1995, con il quale l'Aran è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del comparto Sanità, il giorno 1 settembre 1995, alle ore 10,30 presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, […] e le seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria: Cgil, Cgil-Sanità, Cisl, Cisl-Fisos, Uil, Uil-Sanità, Federazione nazionale Confsal-Fials, Cisas-Sanità, Cisal, Confsal-Sanità, Cisnal, RSU: Cida-Snatoss, Confedir-Adass, Rdb-Cub-Fase, Usppi-Fapas.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto Sanità.
Del predetto CCNL fa parte integrante l'accordo sui servizi pubblici essenziali.
Si allega, altresì, il "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" definito, ai sensi dell'art. 58 bis del D.l.vo n. 29/1993, dal Ministro per la Funzione Pubblica con Decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.

Contratto del comparto sanità

Comparto sanità Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Art. 6 (Applicabilità)
1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Parte prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 7(1) del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalente attività sanitaria sono individuate dalle Regioni.
2. Entro il 31 ottobre 1995 si procederà mediante apposita contrattazione, a definire compiutamente la tipologia degli enti rientranti nel campo di applicazione del presente contratto con riguardo al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.
4. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 29 del 1993".
5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 7(1) del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
6. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle strutture e con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di unità operativa si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti.

Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 (Obiettivi e strumenti)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività dei servizi erogati alla collettività e di quella amministrativa, in relazione ai fini pubblici ai quali le aziende e gli enti sono preordinati.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge, oltre che a livello nazionale, a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. 29/93;
b) esame: si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8.
c) consultazione: per le materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'azienda o ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione: allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile.
Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'art. 13.

Art. 4 (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato)
[…]
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro 30 giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. Nelle aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto sia stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
6. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata)
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato presso ciascuna azienda o ente del comparto.
2. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 3, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle procedure indicati nell'art. 4, garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione, e dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992.
3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie, secondo gli obiettivi di cui all'art. 3:
[…]
e) la quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario, all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose o a particolari posizioni lavorative di cui agli artt. 43 e 44; criteri per l'applicazione dell'art. 45, c. 6;
f) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;
g) riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
h) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
i) pari opportunità, per le finalità con le procedure indicate nell'art. 23, comma 3 e 4 del DPR 28 novembre 1990, n. 384 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
[…]
5. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui al comma 2 e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 6 (Composizione delle delegazioni)
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle RSU, ai sensi dell'art. 12 lettera a);
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 12 lettera b);
- da componenti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.
3. Le aziende e gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza della Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29 del 1993.

Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7 (Informazione)

1. Ciascuna azienda o ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2, in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, l'azienda o ente forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;
c) definizione delle dotazioni organiche;
d) stato dell'occupazione;
e) criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli accorpamenti o scorpori di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 502/1992 ovvero per l'introduzione di nuove tecnologie;
[…]
g) sperimentazioni gestionali;
h) piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;
i) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
l) misure per favorire le pari opportunità;
[…]
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
[…]
- applicazione dell'istituto della pronta disponibilità;
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle aziende o enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- misure per le pari opportunità.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto un incontro almeno annuale, in relazione al quale l'azienda o l'ente forniscono le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Nel caso in cui il sistema informatico utilizzato dall'azienda o ente consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le aziende e gli enti provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

Art. 8 (Esame)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 29 del 1993:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
[…]
d) misure per favorire le pari opportunità.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende e gli enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 9 (Consultazione)
1. L'azienda o l'ente, con le modalità previste dall'art. 3 comma 3, lett. c) procedono alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all'art 6, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali;
- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 10 (Forme di partecipazione)
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori. Tali organismi hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno un volta l'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le OO.SS. regionali su materie aventi riflessi sugli istituti del presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'Aran, ai fini del comma 5.
5. È costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'Aran, della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali del comparto che hanno stipulato il presente contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività e le politiche della formazione. In particolare, nella predetta sede saranno verificate, a valere sul prossimo biennio di contrattazione relativa alla parte economica, le conseguenze sui bilanci delle aziende e degli enti dell'attivazione del sistema di finanziamento a tariffa, ai fini della eventuale revisione dei fondi di produttività collettiva, in connessione ai recuperi di produttività accertati relativi ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.

Art. 11 (Pari opportunità)
1. I Comitati per le pari opportunità istituiti presso ciascuna azienda o ente, nell'ambito della partecipazione prevista dall'art. 10, svolgono il compito di raccogliere dati relativi alle materie di propria competenza - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione decentrata di cui all'art. 5, lett. i).
2. Rientrano nelle competenze dei Comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge 125/1991.

Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 (Interpretazione autentica dei contratti)

1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
[…]
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993.

Titolo III Rapporto di lavoro
Capo II Particolari tipi di contratto
Art. 17 (Assunzioni a tempo determinato)

[…]
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato[…]

Capo III Struttura del rapporto
Art. 18 (Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. L'articolazione dell'orario è definita ai sensi della normativa vigente e previo esame con le Organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993. A tal fine l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture ed altre amministrazioni.
2. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
4. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

Art. 19 (Ferie e festività)
[…]
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
[…]

Art. 20 (Riposo settimanale)
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.
Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
[…]

Capo IV Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 23 (Assenze per malattia)

[…]
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, qualora non sia stato possibile applicare l'art. 16 del DPR 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
[…]
5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
[…]

Art. 24 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)
[…]
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione l'art. 23, comma 3. Nel caso che l'azienda o ente non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, per l'ulteriore periodo di assenza non compete alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.

Art. 25 (Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità)
[…]
3. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia accertata una situazione di danno o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti minor aggravio psico-fisico.
4. Il restante periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato ai fini giuridici ed economici dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge 1204/1971.
[…]

Capo V Norme disciplinari
Art. 28 (Doveri del dipendente)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda o ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
[…]
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda o ente da parte del personale e rispettare le disposizioni che regolano l'accesso in locali non aperti al pubblico da parte di persone estranee;
[…]

Art. 30 (Codice disciplinare)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi/pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
[…]
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi.
[…]
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) […] arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi;
[…]
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri dipendenti o terzi;
[…]
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, a gli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
[…]
e) persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro ovvero fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
[…]
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
[…]
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Parte seconda
Titolo I Trattamento Economico
Capo I Struttura della retribuzione
Art. 44 (Indennità per particolari condizioni di lavoro)

1. È confermata l'indennità di pronta disponibilità nella misura di L. 40. 000 lorde. L'istituto rimane regolato dall'art. 18 del DPR 270/1987 ed è applicato rigorosamente agli operatori ed alle condizioni ivi indicate.
2. Sono confermate le seguenti indennità di:
[…]
- profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere per il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche (pneumologiche), ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 310 e successive modificazioni;
[…]
3. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L. 8. 500.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. […]
In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2 punto 2) potranno essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda o ente, debba essere articolato su tre turni. A tale personale compete l'indennità giornaliera prevista dal presente comma.
4. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I all' VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a L. 3. 500.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. […]
5. Agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche - che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura - compete un'indennità mensile, lorda di lire 50. 000, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6.
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8. 000;
b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8. 000.
c) nei servizi di malattie infettive: L. 10. 000.
7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55. 000, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6.
8. Al personale appartenente alle posizioni funzionali di III e IV livello retributivo - ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza - assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettera c) è corrisposta una indennità giornaliera di L. 2. 000.
9. In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
[…]
11. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di L. 4. 500 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
[…]

Parte Terza
Titolo I Norme finali e transitorie

Art. 55 (Norma finale)
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con DPR 20 maggio 1987, n. 270 e DPR 28 novembre 1990, n. 384, in quanto non disapplicate dall'art. 56.

Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, a conclusione dell'accordo intercompartimentale in via di definizione.

Dichiarazione a verbale n. 16 (Snatoss)
[…]
- L'Aran non ha inteso accogliere le nostre richieste in materia di trasformazione dell'indennità di rischio di radiologia in indennità professionale e dell'istituzione di specifica indennità di rischio biologico per i lavora tori che professionalmente sono chiamati ad operare a contatto con materiale biologico infetto, con sostanze nocive e/o cancerogene.
[…]

Dichiarazione a verbale n. 18 (Cisas)
[…]
In particolare la Cisas Sanità esprime un giudizio fortemente negativo in riferimento alle discriminazioni economiche e professionali, operate nell'articolato del contratto, nei confronti:
[…]
10) dei tecnici sanitari, degli operatori preparatori di salme e del personale che opera nei servizi di diagnostica strumentale dei laboratori di analisi, ai quali non è stata riconosciuta, come richiesto dalla Cisas Sanità, l'indennità di disagio e danno per malattie infettive;
11) del personale che opera quotidianamente sui videoterminali al quale non è stata concessa, come richiesto dalla Cisas Sanità, l'indennità di disagio e danno ottico.
La Cisas Sanità, esprime altresì un giudizio negativo: 1) per il mancato finanziamento dell'articolato sulla formazione e aggiornamento obbligatorio e costante di tutti gli operatori;
[…]
__________________________________
(1) DPCM 30 dicembre 1993, n. 593
Art. 7. Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente:
- dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali;
- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (16);
- dall'Ordine mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993 (15);
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.