Categoria: Cassazione penale
Visite: 4671

Cassazione Penale, Sez. 1, 26 settembre 2019, n. 39587 - Qualificazione giuridica della manomissione del cronotachigrafo: indirizzo interpretativo tutt'altro che univoco


 

 

Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 06/06/2019

 

 

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Lecco ha applicato a E.L., su sua richiesta, la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il concorso nel delitto di cui all'art. 437 cod. pen., per aver danneggiato, in concorso con A.R., titolare della ditta Brembana Trasporti di Zogno, il cronotachigrafo, destinato a prevenire disastri e infortuni sul lavoro, installato sull'autoarticolato di cui era autista, fatto commesso in Brivio il 5 luglio 2017. Il Tribunale, ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica, ha affermato l'assenza di elementi su cui fondare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di E.L., che ha dedotto vizio di violazione di legge per erronea qualificazione giuridica. Il fatto non integra il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. ma la fattispecie speciale di illecito amministrativo di cui all'art. 179, comma 2, Cod. Strada, che punisce specificamente la condotta di manomissione del particolare dispositivo di sicurezza costituito dal cronotachigrafo.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
2. La sentenza di patteggiamento può essere impugnata mediante ricorso per cassazione per la deduzione del vizio di qualificazione giuridica del fatto imputato, seppure su quella qualificazione le parti hanno raggiunto l'accordo per la pena, ma, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, la deducibilità di questo vizio "è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 -.
3. Sulla specifica questione, della qualificazione del fatto della manomissione del cronotachigrafo, si registra l'esistenza di un indirizzo interpretativo tutt'altro che univoco. A fronte di una pronuncia secondo cui "il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sussistendo rapporto di specialità tra detto illecito e il reato di cui all'art. 437 cod. pen., che punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. (In motivazione la Corte ha precisato che integra invece l'illecito penale la condotta del datore di lavoro dell'autista del mezzo che realizza o impone la manomissione degli strumenti di controllo)" - Sez. 1, n. 2200 del 12/09/2017, dep. 2018, Gallini, Rv. 272364 -, si ha altra decisione che afferma il diverso principio per il quale "non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 cod. della strada - che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso - e quella di cui all'art. 437 cod. pen. - che sanziona l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda - ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la decisione che aveva ritenuto che fosse configurabile il solo illecito amministrativo stradale nella condotta del datore di lavoro, amministratore di una società di autotrasporti, che imponeva ai conducenti degli automezzi di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi istallati sui medesimi)" - Sez. 1, n. 47211 del 25/05/2016, Vercesi, Rv. 268892.
4. Il tema della qualificazione del fatto dell'alterazione del cronotachigrafo ad opera del conducente del mezzo è quindi interessato da orientamenti interpretativi diversi, che rende, allo stato, le diverse soluzioni opinabili e quindi impedisce di ravvisare nell'adozione dell'una o dell'altra un errore denunciabile in termini di errore manifesto. Si è dunque fuori dall'area della deducibilità del vizio asseritamente commesso nell'emissione di una sentenza di patteggiamento.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019