MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione Polizia Amministrativa – Sezione 3a

 

Prot. 10.15506/13500 (19)

Roma 19 maggio 1984

 

“Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l’attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un’attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com’è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.
Nella mancanza di un’espressa disciplina legislativa che definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n. 10.4660/13500 (5) del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione. Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l’obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblica nei casi non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come “privati” siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.
Ai fini dell’attribuzione del carattere “privato” o “pubblico” del locale, sembra opportuno richiamare in limine il principio ricavato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale “pubblico” quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile.
In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l’obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.
Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni Comunali e si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione”.