MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Lettera Circolare
Prot. n° 21250/4106

Roma, 19 ottobre 1984


OGGETTO: D.M. 31 marzo 1984: “Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc” - Criteri applicativi.


Il D.M. 31 marzo 1984 pubblicato sul S.O. della G.U. n. 122 del 4 maggio 1984 contiene le norme di sicurezza antincendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio di depositi fissi di g.p.l. della capacità complessiva non superiore a 5 mc destinati ad alimentare impianti centralizzati di distribuzione per tutti gli usi, abrogando tutte le precedenti norme vigenti in materia.
Tale normativa, ai Titoli 1, 11 e 12, prescrive che per i depositi fissi di g.p.l. di capacità complessiva non superiore a 5 mc deve essere richiesto sia l’esame dei progetti che le visite di controllo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi come previsto dall’art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.
Pertanto le disposizioni contenute nel punto 5.1 della circolare n. 52 del 20 novembre 1982 non si applicano agli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore a 100.000 KCal/h alimentati con serbatoi fissi di g.p.l. di capacità complessiva non inferiore a 0,3 mc per i quali serbatoi deve essere richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi come previsto al punto 4), lett. b), del D.M. 16 febbraio 1982.
Restano valide le altre disposizioni contenute nel citato punto 5.1 della circolare n. 52/1982.