Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI
 

Circolare N. 8
Ispett. Tecn./ Div. II – Sez. I/ Prev.
Prot. N° 4630/4180

Roma, 06 febbraio 1969
 

OGGETTO: Impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli. Chiarimenti.
 

Vengono spesso rivolte a questo Ministero richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità, per la sicurezza antincendi dei depositi di alcoli, delle norme tecniche della Commissione reale oppure delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita di olii minerali, disciplinati con decreto ministeriale 31 luglio 1934.
Al fine di evitare difformità nella disciplina di tale attività, e in attesa dell’emanazione delle apposite norme, si precisa che, per i depositi di alcoli (etilico e metilico), in quanto usati come additivi per la composizione di miscele carburanti, sono da applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934.
Per gli altri impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli, è da riferirsi, di massima, alle norme tecniche predette e, ove esistano, anche a quelle riportate nei regolamenti di prevenzione incendi e di polizia urbana, tenendo però presente nel contempo le proprietà fisico-chimiche degli alcoli e le modalità di immagazzinamento e di manipolazione.