Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024
Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.
G.U. 5 marzo 1987, n. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olii minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
 

EMANA
 

il seguente decreto:
 

Art. 1.
Elementi essenziali degli impianti

1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:
"Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:
a) uno o due serbatoi;
b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
d) uno o due apparecchi di distribuzione".
 

Art. 2.
Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:
"I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.
Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:
a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;
b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 24