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Regio Decreto-Legge 2 novembre 1933, n. 1741*
Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.
G.U. 30 dicembre 1933, n. 301

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159;
Visto il R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riformare e di coordinare le disposizioni concernenti la elaborazione ed il deposito degli olii minerali e dei residui provenienti dalla raffinazione dei medesimi.
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
 

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
Licenza di importazione.

Art. 1.

L'importazione degli olii minerali greggi, dei loro derivati e dei residui della loro lavorazione, in quantità non inferiore, per ogni singola importazione, a kg. 200 per gli olii minerali lubrificanti ed a kg. 1000 per gli altri prodotti petroliferi, è posta sotto il controllo dello Stato secondo le norme del presente decreto.
È pure posta sotto il controllo dello Stato, secondo le norme del presente decreto, ogni importazione, anche frazionata, non inferiore, per ciascun mese, a kg. 1500 per i lubrificanti ed a kg. 15.000 per gli altri prodotti petroliferi.
 

Art. 2.

Chiunque intenda importare olii minerali greggi, loro derivati e residui della loro lavorazione per le quantità previste dal precedente, articolo, deve chiederne licenza al Ministro per le corporazioni.
Per le importazioni di olii minerali lubrificanti in quantità superiore a kg. 1500 mensili, e per quelle degli altri prodotti petroliferi in quantità superiore a 300 tonnellate mensili sono rilasciate licenze generali.
La durata della licenza generale non può essere maggiore di anni venti per gli olii minerali greggi e per i residui della loro lavorazione, e di anni tre per i prodotti derivati.
Per le importazioni di olii minerali e di residui in misura non superiore a 300 tonnellate mensili, destinati al consumo diretto dell'importatore, sono rilasciate licenze speciali, valevoli per singole importazioni da effettuarsi entro due mesi dal loro rilascio.
Sono esenti dall'obbligo della licenza le dotazioni normali di carburante degli autoveicoli che varcano la frontiera.
 

Art. 3.

Sulle domande di licenza, sia generale, sia speciale, provvede, a suo giudizio insindacabile, il Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione indicata all'art. 15.
La licenza generale dovrà particolarmente indicare:
a) la natura e specie dei prodotti da importare e per ciascuna specie la quantità massima dell'importazione autorizzata per ciascun anno;
b) l'obbligo del titolare della licenza di costituire, in depositi propri o altrui, uno stock di riserva nella misura che sarà fissata nella licenza generale di importazione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la specie dei prodotti importati;
c) l'obbligo del titolare della licenza di comunicare al Ministero delle corporazioni una situazione mensile, per qualità e quantità di prodotti degli stock di riserva di cui alla precedente lettera b), indicando i luoghi in cui essi sono depositati, e di fornire inoltre a detto Ministero quelle notizie e quei dati che saranno in ogni tempo richiesti;
d) l'obbligo del titolare della licenza di consentire il libero accesso ai magazzini ed agli uffici ai funzionari dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze incaricati della vigilanza ai quali dovranno essere esibiti, se richiesti, le contabilità, la corrispondenza ed ogni altro documento inerente alle importazioni effettuate;
e) l'obbligo del titolare della licenza di consentire la priorità della fornitura ai servizi statali e pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità, indicati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati;
f) l'obbligo del titolare della licenza di assicurare, su richiesta dell'Amministrazione concedente, in proporzione delle importazioni da lui effettuate o da effettuarsi, la esecuzione di convenzioni di interesse nazionale;
g) le eventuali garanzie che siano richieste per la esecuzione degli obblighi connessi con l'esercizio della licenza generale di importazione.
La concessione della licenza è soggetta al pagamento di una tassa di L. 1000 una volta tanto per le licenze generali e di L. 10 per ogni partita da importare per le licenze speciali.
 

TITOLO II.
Trattamento industriale degli olii minerari.

Art. 4.

Chiunque intenda trasformare, rettificare o comunque elaborare gli olii minerali o i residui provenienti dalla raffinazione degli olii medesimi, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni. La durata della- concessione è stabilita nel relativo decreto.
 

Art. 5.

Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile, il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione indicata all'art. 15.
La concessione è subordinata alle condizioni seguenti:
a) l'impianto degli stabilimenti di lavorazione deve essere eseguito nei luoghi e con le modalità che saranno approvate dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione Suprema di difesa;
b) le maestranze e gli impiegati tecnici ed amministrativi addetti alle imprese autorizzate a sensi del presente decreto, debbono essere di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal Ministro per le corporazioni;
c) il titolare della concessione è altresì tenuto alla osservanza degli obblighi previsti dalle lettere b), c), e), f), g) dell'art. 3.
 

Art. 6.

Le lavorazioni industriali concesse ai sensi del presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza permanente tecnica e fiscale da parte dei competenti organi dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.
I funzionari di detti Ministeri, all'uopo delegati, avranno in ogni tempo diritto di accesso negli uffici, nei depositi e nei locali di lavorazione dello stabilimento; avranno inoltre la facoltà di esaminare le contabilità ed i registri di fabbrica, nonché di prelevare gratuitamente campioni di prodotti in qualunque stadio di lavorazione essi si trovino.
Le spese relative alla vigilanza di cui sopra sono a carico delle singole aziende interessate.
 

Art. 7.

Gli opifici ai quali è rilasciata la concessione per la raffinazione, la trasformazione o comunque l'elaborazione degli olii minerali o dei residui provenienti dall'estero, sono considerati ai soli effetti delle lavorazioni dei prodotti petroliferi che in essi si compiono, fuori della linea doganale.
La franchigia doganale si limita alle sole materie prime petrolifere impiegate nelle lavorazioni stesse.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le caratteristiche di tali materie prime.
Sui prodotti ottenuti, immessi in consumo nel Regno, verranno applicati i dazi ed i diritti accessori che saranno stabiliti dalla tariffa doganale per i prodotti petroliferi ottenuti in opifici gestiti in regime di concessione.
 

Art. 8.

Gli opifici di cui al precedente art. 7 quando debbano Sottoporre a lavorazione olii minerali o residui di origine nazionale, dovranno avere completamente ultimate le lavorazioni relative alle materie prime di origine estera.
Qualora dovessero porre contemporaneamente in lavorazione materie prime delle due specie, dovranno eseguire le lavorazioni in reparti separati. I prodotti finiti dovranno comunque essere raccolti in magazzini o depositi separati.
 

Art. 9.

Il titolare di una concessione per il trattamento industriale degli olii minerali, o dei residui di cui all'art. 4, che sia contemporaneamente titolare di una licenza generale di importazione di cui all'art. 2 e che introduca nei suoi impianti industriali trasformazioni profonde che applichino nuovi processi di lavorazione, potrà ottenere, anche prima della scadenza della licenza generale, la rinnovazione della licenza stessa per un periodo fino a 20 anni dalla attivazione di detti impianti e per eguale periodo la rinnovazione della concessione di cui all'art. 4.
Sulle domande di rinnovazione, provvede, a sua insindacabile giudizio, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione indicata all'art. 15.
 

Art. 10.

Il concessionario di cui all'art. 4 e chiunque intenda estrarre olii di resina e di catrame da materie prime di origine estera o nazionale, è soggetto ad una tassa di licenza di L. 1000 per gli impianti destinati a trattare non più di 5000 tonnellate annue di materia prima e di L. 10.000 in ogni altro caso.
Deve inoltre sottoporsi alla speciale vigilanza ed agli altri obblighi di cui al precedente art. 6.
Chiunque intenda trasformare o rettificare olii minerali diversi da quelli previsti dal precedente comma, è soggetto a tassa d L. 1000 e dovrà pure sottoporsi alle spese di vigilanza ed agli altri obblighi di cui al già citato art. 6.
 

TITOLO III.
Depositi e distributori di olii minerali e carburanti.

Art. 11.

Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni, anche se l'impianto debba farsi su area di proprietà privata. La durata della concessione sarà stabilita nel relativo decreto.
Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a mc. 25. Con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le corporazioni potrà essere variato tale limite.
 

Art. 12.

Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile il Ministro per le corporazioni, di concerto con, il Ministro per le finanze. e sentito il parere della Commissione indicata nell'art. 15.
Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:
a) l'oggetto principale dell'azienda;
b) la natura dei prodotti da immettere nei depositi, distinti secondo la specie, e per ciascuna di esse la quantità massima autorizzata;
c) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente, per conto proprio, in quanto sia anche titolare di una licenza generale d'importazione, o altrimenti per conto altrui, una scorta di prodotti petroliferi nella misura indicata nel decreto di concessione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la natura dei prodotti stessi;
d) l'obbligo del titolare, quando il deposito non sia destinato al consumo diretto del concessionario, di consentire la priorità nella fornitura ai servizi pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità, indicati con decreti del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati;
e) l'obbligo di assumere e tenere maestranze ed impiegati tecnici ed amministrativi di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal Ministro per le corporazioni;
f) gli obblighi previsti dalle lettere c), d), g) dell'articolo 3.
 

Art. 13.

Il concessionario dei depositi è particolarmente obbligato:
a) a tenere costantemente in efficienza il deposito;
b) a provvedere per l'occultamento, il mascheramento, e la sicurezza degli impianti secondo quanto sarà stabilito nel regolamento;
c) a non portare modifiche sostanziali agli impianti a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
 

Art. 14.

La facoltà di concedere l'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti può essere delegata dal Ministro per le corporazioni ai prefetti del Regno.
Ai prefetti del Regno può essere altresì delegata la facoltà di concedere l'impianto di depositi di capacità non superiore a 5 mc. in quanto occorra la concessione a norma dell'art. 11.
In tal caso, la Commissione indicata nell'art. 15, anziché sulle singole domande di concessione sarà sentita sulle modalità cui il prefetto dovrà attenersi nel rilascio delle concessioni.
 

TITOLO IV.
Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 15.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le licenze di importazione e le concessioni della gestione di opifici di lavorazione o di depositi è istituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione presieduta dal Ministro per le corporazioni o da un suo delegato e composta di sei membri designati rispettivamente dai Ministri per le corporazioni, per le finanze, per l'interno, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e dal Comitato per la mobilitazione civile.
Tale Commissione ha il compito di esprimere il parere:
a) sull'accoglimento delle domande presentate;
b) sulle condizioni o modalità cui l'eventuale accoglimento debba essere subordinato;
c) sulla preferenza da accordarsi in caso di più domande concorrenti.
Per le domande di concessione di depositi nei quali l'impianto superi i 500 mc. di capacità, il Ministro per le corporazioni sentirà altresì il parere della Commissione Suprema di difesa.
 

Art. 16.

Le licenze e le concessioni di cui agli articoli 2, 4 e 11 non sono cedibili senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni.
 

Art. 17.

Il Ministro per le corporazioni può pronunciare la decadenza del concessionario delle licenze di importazione e dell'esercizio degli opifici e dei depositi e distributori di cui agli articoli 2, 4 e 11 quando questi:
a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di licenza o di concessione;
b) non abbia comunque osservato le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
La licenza speciale sarà altresì revocata qualora vengano accertati tentativi del titolare diretti a sottrarsi all'obbligo della licenza generale.
La decadenza e la revoca sono dichiarate dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 15.
Contro il provvedimento di decadenza e di revoca è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
 

Art. 18.

Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'esercizio delle facoltà che in materia di concessioni di demanio marittimo spettano all'Amministrazione competente.
Le concessioni previste dal presente decreto sono altresì subordinate all'autorizzazione degli organi preposti alla sicurezza ed alla incolumità pubbliche, come pure al nulla osta delle altre Amministrazioni statali interessate, secondo le rispettive competenze a norma delle leggi vigenti.
 

Art. 19.

La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della con cessione.
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.
 

Art. 20.

I decreti di concessione di cui agli articoli 4 e 11, esclusi quelli riguardanti gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono registrati col pagamento della tassa fissa di L. 10.
 

Art. 21.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art. 17.
Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore.
Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni, con proprio decreto, ordinerà la chiusura degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi e distributori automatici per i quali non risultino osservate le disposizioni del presente decreto.
 

Art. 22.

Rimangono provvisoriamente in vigore, fino a che non sia diversamente provveduto, le disposizioni doganali contenute nel R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, e nel R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748.
Sono abrogate le altre disposizioni contenute nei Regi decreti suddetti e quelle contenute nei Regi decreti 25 novembre 1926, n. 2159, e 26 agosto 1927, n. 1774, nonché ogni altra disposizione che riguarda la materia contemplata dal presente decreto.
 

Art. 23.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di olii minerali ed al trasporto degli olii stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'articolo 63 della legge di pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773.
 

Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, verranno emanate le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione necessaria per l'esecuzione del presente decreto.
Con lo stesso decreto Reale sarà pure stabilita la data dell'entrata in vigore del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì, 28 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 176. - MANCINI.


* Aggiornato settembre 2019