Ministero dell'interno
Lettera Circolare 26 settembre 1983, prot. n° 13133/4112

Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti.

 

La Soc. I.P. (Industria Italiana Petroli) con sede in Genova, Piazza della Vittoria, ha chiesto che venga consentita, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, l'utilizzazione di chioschi prefabbricati costruiti in cristallo, metallo e fibrocemento per l'immagazzinamento degli oli lubrificanti. Quanto sopra in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 20 del D.M. 31 luglio 1934 che prevede, al 1° comma, che «I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano o conservano oli minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco».
L'E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, inoltre ha posto il quesito se gli impianti di distribuzione carburanti per l'agricoltura possano essere assimilati alle stazioni di servizio ubicate sulle autostrade e possano, conseguentemente, tenere in deposito lo stesso quantitativo di oli lubrificanti di mc 15 e se per i magazzini e gli spazi destinati a depositi di oli lubrificanti possa essere previsto un volume minimo pari ad 1,3 volte il volume del prodotto stoccato.
Questo Ministero, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, in merito alla istanza della Soc. I.P. ritiene che l'istanza stessa possa essere accolta a condizione che nei reparti oli lubrificanti dei chioschi prefabbricati in metallo-cristallo, fibrocemento degli impianti stradali di distribuzione carburanti siano depositati, nei limiti di capacità consentita, esclusivamente contenitori originali sigillati con divieto assoluto di effettuare operazioni di travaso, e sia disponibile all'interno del reparto un estintore idoneo per fuochi di classe «B».
Nei citati locali è consentita la presenza del quadro elettrico e dell'elettrocompressore a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e che venga previsto idoneo impianto di messa a terra.
Per quanto concerne la richiesta dell'E.N.I., condividendo il parere del suddetto Consesso, questo Ministero ritiene che la stessa possa essere accolta.
Pertanto, a parziale modifica di quanto disposto con lettera-circolare n. 22733/4112 del 25 ottobre 1980 - terz'ultimo e penultimo comma, gli Uffici in indirizzo sono pregati di tenere conto di quanto sopra in occasione dello svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza.