Tipologia: CCNL
Data firma: 26 maggio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Scuola, PA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
Art. 2 - Interpretazione autentica dei contratti
Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica
Art. 7 - Esame dello stato delle relazioni sindacali a livello decentrato
Art. 8 - Clausole di raffreddamento
Art. 9 - Composizione delle delegazioni
Capo III - Norme comuni
Art. 10 - Doveri dell'amministrazione scolastica
Art. 11 - Misure incentivanti per progetti nelle scuole situate in zone a rischio
Art. 12 - Formazione in servizio
Art. 13 - Fruizione del diritto alla formazione
Art. 14 - Formazione iniziale e rapporti con l'università
Art. 15 - Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale
Art. 16 - Progressione professionale
Art. 17 - Snellimento burocratico
Art. 18 - Pari opportunità
Capo IV - Norme di area
Sezione I - Capi di istituto

Art. 19 - Compiti del capo d'istituto
Art. 20 - La valutazione del capo d'istituto
Art. 21 - L'indennità di direzione
Art. 22 - La mobilità dei capi d'istituto
Sezione II - Personale docente
Art. 23 - Area e funzione docente
Art. 24 - Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente
Art. 25 - Attività aggiuntive
Art. 26 - Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali
Art. 27 - Collaborazioni plurime
Art. 28 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
Art. 29 - Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente
Sezione III - Personale ATA
Art. 30 - Area e funzioni
Art. 31 - Sistema di classificazione professionale del personale ATA
 Art. 32 - Compiti e mansioni del personale ATA
Art. 33 - Orario di lavoro
Art. 34 - Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Art. 35 - Indennità di amministrazione
Art. 36 - Valorizzazione della professionalità del personale ATA
Art. 37 - Norme di prima applicazione
Art. 38 - Collaborazioni plurime per il personale ATA
Capo V - Particolari tipologie di corsi
Art. 39 - Personale impegnato in attività di educazione degli adulti e in altre tipologie di attività didattica
Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali

Art. 40 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
Art. 41 - Disponibilità finanziarie per la contrattazione integrativa
Art. 42 - Finalizzazione delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa
Art. 43 - Contrattualizzazione delle risorse aggiuntive
Capo VII - Disposizioni finali e integrative
Art. 44 - Sequenze contrattuali
Art. 45 - Previdenza complementare
Art. 46 - Individuazione del personale docente avente diritto di mensa gratuita
Art. 47 - Aree a forte processo immigratorio
Art. 48 - Norma di salvaguardia
Art. 49 - Assenze per ferie, malattie, permessi ed aspettative
Art. 50 - Personale in particolari posizioni di stato
Tabella A Profili professionali
Tabella B Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA
Tabella C Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA
Tabella D1 Aumenti posizioni stipendiali in vigore dal 1 novembre 1998
Tabella D2 Aumenti posizioni stipendiali in vigore dal 1 giugno 1999
Tabella E Posizioni stipendiali a regime dal 1 giugno 1999
Dichiarazione congiunta.
Dichiarazione congiunta.
Dichiarazione congiunta.
Dichiarazione congiunta.
Dichiarazione a verbale - Snals - Confsal
Allegato Attuazione della legge n. 146/90
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali
Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione

CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Scuola"

A seguito del parere favorevole espresso dal Governo in data 7.5.99 sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Scuola, nonché della certificazione della Corte dei Conti in data 24.5.99 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 26.5.99 alle ore 13.00 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran […] e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: Per le OO.SS. di categoria: Cgil-Sns, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Confsal-Snals, Gilda-Unams Per le Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Confsal
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale dipendente del comparto Scuola per il quadriennio normativo 1998-2001 e del biennio economico 1998-1999.

Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 8(1) del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2.6.98. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
[…]
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24.7.96, nn. 433 e 434, il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle province autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.

Art. 2 - Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 29/93, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del 1° incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.

Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli artt. 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 2;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell'art. 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
[…]
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie: con cadenza annuale:
[…]
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
[…]
d) le linee d'indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse e alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
[…]
i) le indennità di turno notturno, notturno-festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
[…]
c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
[…]
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
[…]

Art. 5 - Partecipazione
1. L'amministrazione scolastica nazionale, regionale e provinciale, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'art. 9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 29/93;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
[…]
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
[…]
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art. 19.
2. Gli incontri per l'informazione si svolgono con cadenza almeno annuale Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all'art. 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l'amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'art. 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 29/93;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30.6.2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell'autonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal DL n. 5 del 22.1.99, convertito in legge n. 69/99.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno. in base alle deleghe relative al 2000 e ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs. 3.2.93 n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo d'istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3. Il capo d'istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
[…]
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge n. 146/90;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dalla intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
i) modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto;
[…]
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
[…]
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31.8.2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c), d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione.
Il capo d'istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro 3 giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un'intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.
[…]

Art. 7 - Esame dello stato delle relazioni sindacali a livello decentrato
Entro il 30.6.2000, l'Aran e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9 - Composizione delle delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello nazionale di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL.

II - A livello di ufficio scolastico regionale e provinciale
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da 2 funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL.

III - A livello di istituzione scolastica
a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) (fino all'elezione delle RSU) affiliate alle OO.SS. rappresentative ai sensi degli artt. 47 comma 2, e 47 bis del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni;
- dalle RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL come previsto dall'accordo quadro 7.8.98 sulla costituzione delle RSU.
2. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).

Capo III - Norme comuni
Art. 18 - Pari opportunità

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10.4.91 n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle OO.SS. di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/91.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
[…]
• iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
• flessibilità degli orari di lavoro;
• fruizione del part-time;
[…]
4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del D.lgs. 29.10.98 n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.

Capo IV - Norme di area
Sezione III - Personale ATA
Art. 33 - Orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in 6 ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
[…]
5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.

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(1)CCNQ 2 giugno 1998
Articolo 8 Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende:
- il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali;
- il personale dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza;
- il personale di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'università.