Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 30 settembre 2019, n. 24209 - Infortunio in itinere e risarcimento del danno differenziale


Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: DI FLORIO ANTONELLA Data pubblicazione: 30/09/2019

 

 

Ritenuto che
1. G.G.D. ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Pavia, aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere dal responsabile del sinistro stradale in itinere - in relazione al quale l'INAIL aveva proposto originariamente la domanda di surroga, ex art. 1916 c.c, rispetto alle provvidenze erogate al lavoratore danneggiato -il risarcimento del danno differenziale patrimoniale per l'incapacità lavorativa specifica conseguente all'invalidità permanente riportata, respingendo anche, rispetto alla medesima posta risarcitoria, la domanda dell'ente previdenziale.
2. Hanno resistito i controricorrenti INAIL ed ITAS Mutua Spa ( già R.S.A.Sunlnsurance Office LTD Spa ): l'istituto previdenziale ha proposto, altresì, ricorso incidentale sulla scorta di due motivi illustrati anche da memoria, rispetto al quale la compagnia di assicurazione ha resistito.
 

 

Considerato che
1. La complessità della vicenda rende necessaria una breve sintesi degli aspetti fattuali di essa al fine di inquadrare più agevolmente le questioni di diritto che devono essere trattate.
1.1. A seguito di un grave incidente in itinere verificatosi attraverso la collisione fra l'autovettura guidata da G.G.D., mentre si stava recando sul luogo di lavoro, ed un autoarticolato della Speedy Transport Società Cooperativa e condotto da P.G., l'INAIL - che aveva erogato al G.G.D. le provvidenze di legge - convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia il Fallimento della società proprietaria dell'autoarticolato, il conducente e la RSA ( ora ITAS Ass.ni Spa ) surrogandosi, ex art. 1916c.c, nei diritti dell'assicurato in relazione a tutte le somme corrisposte.
1.2. Il P.G. e la compagnia dedussero la corresponsabilità del G.G.D. che, in via riconvenzionale, domandò il risarcimento del danno differenziale. 
1.3. Il Tribunale accertò l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo pesante, condannando i convenuti a pagare in favore del danneggiato il danno differenziale non patrimoniale ( € 151.000,00 circa, al netto di quanto già pagato dall'assicurazione ) e patrimoniale ( € 322.000,00 circa ) in relazione all'invalidità permanente accertata (nella misura del 55%).
1.4. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte d'Appello dinanzi alla quale entrambe le parti hanno impugnato la pronuncia di primo grado, dopo aver confermato l'esclusiva responsabilità del P.G. e la percentuale di invalidità del danneggiato (oggetto di specifica censura), ha riformato in punto di danno differenziale patrimoniale, affermando che la decisione del primo giudice era erronea in quanto basata esclusivamente sulle risultanze della CTU e non su un concreto accertamento del decremento reddituale; conseguentemente respingeva anche, in parte qua, la domanda di surroga INAIL.
2. Sul ricorso principale.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti. Lamenta che non era stata rinnovata la CTU medico legale, così come richiesto, al fine di meglio quantificare l'invalidità permanente riportata, con violazione degli artt. 116, 196 e 197 cpc.
2.2. Con il secondo motivo,lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con violazione degli artt. 116 epe 2727 e 2729 c.c.
2.3. Assume che la Corte, a fronte di una invalidità permanente accertata del 55% per la quale c'era stato l'intervento dell'INAIL con le relative provvidenze, aveva erroneamente escluso che ricorresse un danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, assumendo che la documentazione prodotta riguardava i redditi del 2008 mentre nulla risultava documentato con riferimento all'attività svolta a momento dell'infortunio: viceversa, tale prova era stata fornita attraverso i documenti prodotti anche dall'INAIL, espressamente richiamati, che attestavano sia i redditi percepiti fino alla data dell'incidente, sia, in data ad esso successiva, la totale e permanente invalidità 
lavorativa, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
3. Sul ricorso incidentale
3.1. Con il primo motivo, si deduce , ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione dell'art. 132 cpc: l'istituto previdenziale assume, infatti, che la Corte territoriale aveva seguito un percorso motivazionale non plausibile , omettendo di considerare sia le risultanze della CTU, sia la prova della perdita di occupazione e quindi dell'intero reddito del G.G.D., dipendente della Cooperativa pavese come procacciatore di affari, a causa del sinistro stradale, sia le buste paga prodotte in relazione ai quattro mesi precedenti al sinistro. Aggiungeva che, inoltre, non era stato affatto considerato che il lavoratore, a seguito dell'incidente, era stato reso inattivo e che ciò rappresentava un fatto indiscusso sul quale ben poteva fondarsi il riconoscimento del danno patrimoniale subito.
3.2. Con il secondo motivo, l'INAIL, ex art. 360 co 1 n° 3 epe, deduce la violazione degli artt. 1223, 1226, 1916 , 2043 e 2056 c.c: lamenta che la Corte territoriale aveva reso una motivazione che non teneva conto delle emergenze processuali , mal interpretando i principi di legittimità sul punto.
4. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.
La censura che, sulla scorta della parte descrittiva della rubrica, deve essere ricondotta all'art. 360 co 1 n° 5 epe, è priva della specifica indicazione del fatto storico di cui sarebbe stato omesso l'esame, con grave difetto di autosufficienza.
4.1. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato al quale questo Collegio intende dare seguito, secondo cui "il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante." ( cfr. ex multis Cass. 11892/2016; Cass. 23153/2018 ).
4.2. Nel caso in esame, la doglianza prospetta una complessiva contestazione delle risultanze della CTU espletata, contrapponendo alle argomentate conclusioni dell'ausiliare (fatte proprie anche dal giudicante) una diversa valutazione che sarebbe stata supportata, in ipotesi, da una sua riconvocazione a chiarimenti, richiesta e non accolta.
4.3. Al riguardo, si osserva che il ricorrente omette di considerare che la nomina di un ausiliare non costituisce un mezzo di prova; e che la sua riconvocazione a chiarimenti configura un potere del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità laddove, come nel caso in esame, con motivazione congrua, logica e costituzionalmente sufficiente (anche in termini di sintetica adesione ), vengano ritenute coerenti ed esaustive le motivazioni rese dal primo giudice e dal CTU di cui egli si è avvalso.
Né i diversi parametri tabellari dell'INAIL costituiscono un indice di rilievo, visto che sono notoriamente diversi da quelli utilizzati per la determinazione del danno civilistico.
5. Il secondo motivo di ricorso principale ed i due motivi di impugnazione incidentale devono essere congiuntamente esaminati, per la stretta connessione logica, ridondando, entrambi, sul mancato riconoscimento del danno differenziale patrimoniale.
5.1. Deve premettersi che le tre censure, pur involgendo chiaramente una critica riferita alla incoerenza ed illogicità della motivazione che si traduce in apparenza, sono erroneamente ricondotte all'art. 360 co 1 n° 3 cpc.
Tuttavia, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti 
l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge" ( cfr. Cass.SUU 17931/2013, Cass. 4036/2014 ; Cass. 26310/2017 ).
5.2. Tanto premesso, i motivi - tutti riqualificati con riferimento all'art. 360 co 1 n° 4 cpc, per motivazione non aderente alle risultanze documentali ed, in quanto tale, illogica ed apparente - sono fondata.
5.3. Questa Corte ha reiteratamente affermato che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Ed è stato anche affermato che "tale presunzione, peraltro, copre solo l'an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito."( cfr. Cass. 15737/2018; ed, in termini, Cass. 8896/2016 e Cass. 25370/2018).
5.4. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha riformato la decisione impugnata assumendo che non era stata data prova dei redditi esistenti al momento dell'infortunio: tale statuizione, tuttavia, contrasta con le evidenze documentali, in quanto risultano tempestivamente prodotte le buste paga relative ai mesi da gennaio ad aprile del 2009 ( dovendosi tenere conto che l'incidente si verificò il 28.5.2009) le quali non sono state affatto valutate dai giudici d'appello che hanno erroneamente affermato che la documentazione versata in atti riguardava soltanto i redditi del 2008, non indicativi per dimostrare la perdita subita ( cfr. pag. 11 secondo cpv. della sentenza impugnata ).
5.5. Tali produzioni, oltre tutto, trovano riscontro nella documentazione prodotta dall'INAIL (cfr-, al riguardo, i doc. 36 e 37 prodotti con il ricorso incidentale INAIL) per la quale era certamente possibile, anche con riferimento all'attestazione di totale incapacità di attendere ad altre occupazioni, avvalersi - proprio sulla base dei fatti noti, allegati dalle parti onerate - della prova presuntiva per la determinazione, anche equitativa, del danno patrimoniale subito.
5.6. Infatti, il Collegio condivide il principio che pone a carico del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, in quanto il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. 14517/2015): tuttavia, proprio prendendo le mosse da tale affermazione, si rileva che nel caso in esame la motivazione resa ha del tutto omesso di esaminare la documentazione prodotta in adempimento dell'onere probatorio con esso postulato, giungendo ad una conclusione contraddetta dalle evidenze processuali.
6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:
"Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito."
"Ove risulti che la vittima, dopo l'incidente, sia totalmente incapace di attendere ad altre occupazioni, ed abbia dato prova della misura dei redditi percepiti fino alla data dell'incidente, è compito del giudice di merito, ricorrendo alle presunzioni ed al criterio equitativo determinare la sussistenza del danno patrimoniale subito, dando conto in motivazione di un coerente esame delle evidenze processuali."
7. La Corte di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 


La Corte,
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale ; accoglie il secondo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per il riesame della controversia e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 6.6.2019