Ministero dell'Interno
Lettera Circolare 17 febbraio 1975, n. 5210/4118/4
Chiarimenti riguardanti l’applicazione del punto 97 dell’elenco allegato al Decreto interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965 - Parziali modifiche alla Circolare n. 75 del 3 luglio 1967.

 

Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi Provinciali VV.FF., quesiti riguardanti la regolamentazione delle attività commerciali sia in relazione alla classificazione di cui all'elenco allegato al D.I. n. 1973 del 27-9-1965, sia in relazione alle definizioni e limiti dei singoli esercizi.
Per quanto concerne la specificazione delle attività riportate al n. 97 dell'elenco suddetto, sotto le indicazioni generiche di «....grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti, grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario, supermercati», devono intendersi tutte le attività commerciali di vendita di prodotti combustibili o in prevalenza combustibili svolgentesi in edifici o locali ove si preveda un'affluenza di persone che possono dar luogo ad un affollamento tale da creare rischi di panico in caso di incendio o di incidente di altra natura.
Pertanto gli esercizi commerciali svolgenti le dette attività, ai fini delle presenti disposizioni, sono classificati in:
1) Grandi magazzini: empori al dettaglio che raggruppano in assortimenti organizzati un'ampia e completa gamma di articoli;
2) Supermercati alimentari: unità di vendita al dettaglio con un assortimento completo di tutti i prodotti alimentari di normale e diffusa domanda, integrati da un limitato numero di articoli non alimentari di più corrente consumo;
3) Ipermercati e centri commerciali: grandi unità di vendita al dettaglio o raggruppamento di grandi unità normalmente sviluppatesi su uno o due piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni tradizionali dei grandi magazzini;
4) Supermercati e aziende specialistiche: unità di vendita al dettaglio di varie dimensioni indirizzate prevalentemente, su un unico settore merceologico. Rientrano tra gli altri in questo gruppo i supermercati del mobile o complessi commerciali per la vendita di mobili e arredi ed i complessi di vendita di tessuti, abiti, biancheria e abbigliamento in genere.
5) Grandi magazzini e supermercati all'ingrosso: unità di vendita all'ingrosso che comprendono i prodotti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).
Non rientrano nella predetta classificazione e pertanto non sono soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali VV.F., gli esercizi commerciali di cui sopra la cui superficie globale di vendita sia inferiore a 400 mq.
A parziale modifica della Circolare n. 75 del 3-7-1967 ed in attesa che venga emanata una nuova normativa, si dispone che i Comandi Provinciali VV.FF. si attengano ai seguenti criteri per la determinazione del massimo affollamento ipotizzabile per la predisposizione di un sistema organizzato delle vie di uscita.

DENSITA' DI AFFOLLAMENTO
1. - PER GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI ALIMENTARI:
a) - 0,4 persone/mq per il piano interrato e piano terra;
b) - 0,2 persone/mq per i piani superiori;
c) - 0,1 persone/mq per le aree adibite ad uffici e servizi.

2. - PER IPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI:
a) - 0,2 persone/mq per le aree adibite a vendita;
b) - 0,05 persone/mq per le aree adibite ad uffici e servizi.

3. - PER IPERMERCATI E AZIENDE SPECIALISTICHE:
3.1. - Aziende specialistiche:
a) - 0,01 persone/mq per i piani interrati e piani terra;
b) - 0,05 persone/mq per i piani superiori;
c) - 0,05 persone/mq per le aree adibite ad uffici e servizi.

3.2. - Supermercati di mobili e di arredi - esercizi commerciali all'ingrosso:
a) - 0,05 persone/mq per i piani interrati e piani terra;
b) - 0,04 persone/mq per i piani superiori;
c) - 0,05 persone/mq per le aree adibite ad uffici e servizi.

CAPACITA' DI DEFLUSSO
1) - 50 per il piano terra;
2) - 37,5 per i piani interrati;
3) - 33 per i piani superiori di edifici a più di tre piani fuori terra;
4) - 37,5 per i piani superiori di edifici a tre piani fuori terra.

LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m. 1,20) con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce.
E' consentito che una stessa scala serva più piani. In tal caso la larghezza della scala sarà commisurata:
- per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso del 2° e 1° piano;
- per edifici a più piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo piano quando la capacità di deflusso da ogni piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo e penultimo piano. Per capacità di deflusso maggiore dei piani sottostanti la larghezza, a partire da tali piani, dovrà essere pari alla somma delle due capacità massime.
Se la scala serve anche il piano interrato la larghezza del pianerottolo del piano terreno e della porta di uscita al livello stradale deve essere uguale alla somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani fuori terra e quella del piano interrato.
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui alla lettera-circolare del 21-10-1974 protocollo n. 27030/4122/1, che in appresso si riportano:
- VIE DI USCITA. Percorso orizzontale e/o sub-verticale che conduce da un punto interno qualsiasi dell'edificio all'esterno, su strada pubblica o in luogo sicuro. Il percorso può comprendere corsie, corridoi, spazi di locali intermedi, vani di porte di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
- MODULO DI USCITA. Unità di misura della larghezza delle vie di uscita. Esprime la larghezza media occupata da una persona e si assume uguale a m. 0,60.
- DENSITA' DI AFFOLLAMENTO. Massimo numero prevedibile di persone presenti per unità di superficie lorda del pavimento (persone/mq).
- MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE. Massimo numero prevedibile di persone presenti a qualsiasi titolo in ogni piano dell'edificio. E' determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.
- SUPERFICIE LORDA. Superficie lorda del pavimento di qualsiasi piano è la superficie del piano o parte di esso compresa entro il perimetro esterno dei muri o pareti delimitanti il piano stesso o parte di esso.
- CAPACITA' DI DEFLUSSO E DI SFOLLAMENTO. Numero massimo consentito di persone che possono defluire attraverso un'uscita di "modulo uno".