D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.
G.U. 1° febbraio 1972, n. 29

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze;
 

Decreta:

Art. 1.

Per "legge" nel presente regolamento s'intende il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Le attribuzioni del prefetto previste dal presente regolamento sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale della Regione della Valle d'Aosta per le concessioni e autorizzazioni relative agli impianti da installare in detta Regione.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade e l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sono indicati rispettivamente con le sigle A.N.A.S. e U.T.I.F.
 

Art. 2.

L'espressione "impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", di cui all'art. 16 della legge, indica un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori.
 

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanarsi entro il 30 ottobre di ciascun anno, con l'osservanza di quanto disposto nell'art. 16, comma quinto, della legge, sono determinati i criteri obiettivi ed il numero massimo delle nuove concessioni, escluse quelle relative agli impianti da installare sulle autostrade.
Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 

Art. 4.

Il numero massimo delle nuove concessioni è determinato per ciascuna provincia tenendo conto del numero, delle attrezzature, dell'ubicazione e della capacità degli impianti di distribuzione esistenti o in corso di realizzazione; dell'incremento del consumo di carburanti per autotrazione verificatosi in ciascuna provincia nell'anno precedente; dello sviluppo dei traffici e della rete stradale e di ogni altro utile elemento.
I prefetti comunicano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli autoveicoli immatricolati nell'anno precedente, il numero e il tipo per ciascun comune degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione esistenti e di quelli concessi e non ancora realizzati, il numero delle concessioni non ancora eventualmente accordate e ogni altro elemento utile al fine delle determinazioni previste dal primo comma del presente articolo.
 

Art. 5.

Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:
a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;
c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonchè per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
 

Art. 6.

La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata in carta bollata al prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente art. 3.
Il richiedente deve:
a) avere compiuto il 21° anno di età;
b) essere cittadino italiano o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunità economica europea oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
Nel caso in cui il richiedente sia una società o un ente, il requisito dell'età deve essere riferito al rappresentante legale.
La domanda deve indicare:
1) le generalità e il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o società, del suo legale rappresentante nonchè per la società le indicazioni prescritte dall'art. 2250, commi primo e secondo del codice civile;
2) la località in cui il richiedente intende installare l'impianto;
3) il proprietario del terreno su cui sarà installato l'impianto;
4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;
5) il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;
6) il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'interno e dell'ufficio di verifica metrica;
7) la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;
8) le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto.
Alla domanda devono essere uniti:
1) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
2) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende installare l'impianto;
3) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, della capacità tecnico-organizzativa ed economica, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 5.
Qualora il richiedente sia titolare di altra concessione per l'esercizio di impianto per la distribuzione automatica di carburanti, deve dichiarare la quantità di carburanti venduti nell'anno precedente in tutti gli impianti per cui è in possesso di concessioni o autorizzazioni in tutto il territorio nazionale. Deve dichiarare, altresì, il numero degli impianti funzionanti di cui ha nella provincia la concessione o l'autorizzazione e la quantità di carburanti venduti presso tali impianti.
 

Art. 7.

La concessione non può essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
1) che siano stati dichiarati falliti;
2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.
L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 606 del codice di procedura penale.
 

Art. 8.

Il prefetto, entro un mese dalla data di scadenza del termine di 60 giorni stabilito nel primo comma del precedente art. 6, procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che risultino prive delle indicazioni e dei documenti di cui allo stesso art. 6 o presentate da soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente art. 7.
Qualora il richiedente non abbia sufficientemente documentato il possesso della prescritta capacità tecnico-organizzativa ed economica, il prefetto lo invita a integrare la documentazione stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
Sulle domande corredate dalla documentazione necessaria il prefetto chiede il parere, per quanto di rispettiva competenza della provincia, del comune, dell'A.N.A.S., dei vigili del fuoco, dell'U.T.I.F., della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, ove occorra, della sovrintendenza ai monumenti.
Le determinazioni del consiglio comunale o del sindaco, secondo le rispettive competenze, riguardano la ubicazione dell'impianto e le eventuali condizioni alle quali lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale e all'occupazione del suolo comunale.
Le determinazioni negative, di cui al precedente comma, devono essere motivate.
 

Art. 9.

Completata l'istruttoria, il prefetto rilascia la concessione richiesta, attenendosi ai criteri obiettivi determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito favorevole, ma che non possono essere accolte essendo stato raggiunto il limite massimo delle concessioni da rilasciare nell'anno, dovranno essere prese in esame nell'anno successivo integrandone, se necessario, l'istruttoria, sempre che l'interessato ne faccia richiesta entro il termine stabilito per la presentazione delle nuove domande di concessione.
 

Art. 10.

Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.
Il decreto di concessione deve, in particolare, stabilire:
a) l'indicazione dei prodotti oggetto della concessione, il numero dei distributori e le capacità dei serbatoi per ciascun prodotto;
b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti che possono essere custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico;
c) il divieto di porre in esercizio gli impianti di distribuzione automatica prima che sia stato effettuato il prescritto collaudo;
d) il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio;
e) l'obbligo del concessionario di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione;
f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;
g) il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata;
h) l'obbligo del concessionario di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari dell'amministrazione delle finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilità e ogni altro documento relativi all'attività dell'impianto, nonchè agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi.
La violazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d) e g) del precedente comma comporta la decadenza dalla concessione. Negli altri casi si applica la disposizione del terzo comma del successivo art. 18.
 

Art. 11.

Per ottenere la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sulle autostrade sono prescritti gli stessi requisiti richiesti nel secondo comma del precedente art. 6 e non debbono sussistere le cause ostative elencate nell'art. 7.
La domanda, redatta in carta bollata e diretta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, deve contenere le indicazioni di cui al quarto comma dell'art. 6 e ad essa debbono essere allegati, in aggiunta ai documenti di cui ai numeri 1) e 3) del quinto comma dello stesso articolo, il nulla-osta all'installazione dell'impianto rilasciato dall'A.N.A.S. per le autostrade gestite direttamente, o dalla società concessionaria per le autostrade in concessione.
 

Art. 12.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo preliminare esame delle domande, trasmette, per il parere di competenza, copia delle stesse al Ministero delle finanze, all'A.N.A.S., ai vigili del fuoco e, ove occorra, alla sovraintendenza ai monumenti.
Le amministrazioni di cui al comma precedente devono far conoscere le determinazioni di loro competenza entro un mese dalla richiesta.
 

Art. 13.

Le concessioni previste dall'art. 11 del presente regolamento sono assentite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.
Il relativo decreto deve contenere tutte le prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 10. La violazione di tali prescrizioni comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 10.
Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.
 

Art. 14.

Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, a norma dell'art. 16, decimo comma della legge, il proprietario deve presentare domanda in carta bollata al prefetto competente per territorio ovvero, qualora risulti proprietario di impianti ubicati in diverse provincie, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.
Il trasferimento della concessione può essere autorizzato solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti prescritti, sempre che, per effetto del trasferimento, non si determini una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella provincia.
La concessione, dopo il perfezionamento dell'atto di cessione, è intestata al nuovo titolare.
 

Art. 15.

Il trasferimento ad altra località degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, la modifica degli stessi o la concentrazione di due o più impianti in unico impianto sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato le relative concessioni.
La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma del precedente art. 6 e alla stessa debbono essere uniti i seguenti documenti:
1) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende trasferire l'impianto, qualora trattasi di trasferimento;
2) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica che avrà l'impianto dopo il trasferimento, la modifica o la concentrazione richiesta.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate sentiti i pareri prescritti per il rilascio delle concessioni.
È vietato il trasferimento di impianti per la distribuzione automatica di carburanti in provincia diversa da quella in cui l'impianto è installato.
Se gli impianti che s'intendono trasferire o concentrare sono stati potenziati, il trasferimento volontario non può essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto potenziamento.
Se gli impianti di cui si chiede il potenziamento sono stati trasferiti volontariamente o risultino dalla concentrazione di altri impianti, il potenziamento non può essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto trasferimento o dell'avvenuta concentrazione.
Le disposizioni di cui agli ultimi commi del presente articolo non si applicano agli impianti installati sulle autostrade.
 

Art. 16.

I titolari di autorizzazioni o concessioni afferenti ad impianti per la distribuzione automatica di carburanti che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, possono mantenere in servizio gli impianti stessi fino allo scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per ottenere la nuova concessione prevista dalle presenti norme, debbono presentare, secondo le rispettive competenze, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o al prefetto domanda di sostituzione del provvedimento in loro possesso entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Per la sostituzione delle autorizzazioni o delle concessioni che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, scadranno al termine del periodo fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso, la domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del provvedimento in suo possesso, ovvero non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel caso in cui non sia possibile osservare il predetto termine di sei mesi.
Alla domanda deve essere allegata copia della precedente autorizzazione o concessione.
I titolari e i gestori degli impianti che a norma del sesto comma dell'art. 16 della legge possono continuare nell'esercizio della loro attività sono soggetti alla nuova disciplina normativa al fine di garantire la sicurezza, la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione.
 

Art. 17.

Le nuove concessioni richieste ai sensi del precedente art. 16 sono rilasciate con il solo accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività di distribuzione e senza tener conto del limite numerico stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Tuttavia, qualora l'impianto non sia stato condotto direttamente, deve essere accertato anche il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.
I titolari di autorizzazioni o concessioni di cui al precedente art. 16 che non presentano entro i termini previsti dall'articolo stesso la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengano, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza dei termini previsti dal sesto comma dell'art. 16 della legge.
 

Art. 18.

Le concessioni previste dalle presenti norme cessano:
a) per scadenza del termine;
b) per decadenza del concessionario;
c) per revoca per motivi di pubblico interesse.
La decadenza e la revoca sono disposte con decreto motivato dall'autorità concedente, da emanare nella stessa forma dell'atto revocato.
La decadenza è disposta per inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 della legge, dal presente regolamento e dal decreto di concessione, quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti.
Il decreto di decadenza o di revoca stabilisce il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto.
La scadenza del termine, la decadenza o la revoca comportano l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi salva contraria disposizione contenuta negli atti di concessione o diverso accordo stabilito tra le parti.
Se non sia ordinata la riduzione in pristino delle superfici occupate il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti da determinare mediante stima dell'ufficio tecnico erariale, in caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.
L'indennizzo di cui al precedente comma non è dovuto nel caso in cui il concessionario ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'autorità competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma dell'art. 3 del presente regolamento, semprechè l'interessato risulti in possesso dei requisiti prescritti.
La riduzione in pristino dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità stabiliti dalle amministrazioni alle quali appartengono le superfici occupate.
 

Art. 19.

La gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al presente regolamento può essere affidata a terzi mediante contratto di cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili, nonchè degli immobili destinati al ricovero del gestore e degli utenti e al deposito dei prodotti in confezioni.
Il contratto di cui al comma precedente deve:
a) avere una durata non inferiore a nove anni, salvo che la concessione giunga a scadenza prima di tale termine e non sia rinnovata e senza pregiudizio di quanto stabilito alle successive lettere g) e h);
b) prevedere il diritto del gestore di sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di due settimane consecutive ogni anno, nel periodo che dovrà essere concordato con il concessionario, con l'osservanza dei turni stabiliti dalle autorità;
c) prevedere l'obbligo del gestore di assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione;
d) contenere il divieto per il gestore di cedere il contratto medesimo o di affidare ad altri la sua esecuzione;
e) prevedere le specifiche obbligazioni il cui inadempimento determini la sua risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
f) stabilire le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto in caso di decesso o interdizione del gestore;
g) prevedere la continuità della gestione nel caso di trasferimento della concessione per la vendita dell'impianto;
h) stabilire a favore del gestore il diritto di prelazione a parità di condizioni in ordine alla gestione del nuovo impianto in sostituzione dell'impianto precedentemente gestito, la cui concessione sia stata revocata per pubblico interesse;
i) stabilire che la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto sul quale grava l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
Il titolare della concessione e il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e le qualità dei prodotti.
 

Art. 20.

Qualora si verifichino le circostanze previste nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge, la domanda per la concessione deve indicare la località prescelta e la capacità dell'impianto.
Il prefetto provvede d'ufficio ad acquisire la necessaria documentazione, avvalendosi dei competenti organi statali.
Nel caso di concessione relativa ad impianti da installare su strade provinciali o statali devono essere richiesti i pareri dell'amministrazione provinciale e dell'A.N.A.S.
Le spese sostenute dai comuni per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione sono considerate obbligatorie.
La concessione, non trasferibile ad altri soggetti, è accordata per un periodo massimo di diciotto anni e può essere rinnovata, restando esclusa dal numero massimo previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
Nel provvedimento di concessione devono essere indicate tutte le prescrizioni di cui al secondo comma del precedente art. 10, sulla cui osservanza vigila il prefetto, tenendo conto che in ogni caso devono essere assicurate la continuità e la regolarità del pubblico servizio.
 

Art. 21. *

Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche nonché' quelli ubicati nell'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, ma alla sola autorizzazione del prefetto da rilasciare sentito il parere, nell'ambito delle rispettive competenze, del comune, del comando dei vigili del fuoco, dell'U.T.I.F. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione di carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali, di cui all'art. 16, comma quarto, della legge. Per l'esercizio degli impianti per usi industriali resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni
_____
*Abrogato dall’art. 5, co.5 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 maggio 1993, n. 162.

 

Art. 22.

I provvedimenti emanati dai prefetti, ai sensi del presente regolamento, sono definitivi.
 

Art. 23.

È istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione consultiva per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base e composta:
da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero dell'interno;
da un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
da un rappresentante del Ministero del tesoro;
da un rappresentante del Ministero delle finanze;
da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
da un rappresentante dell'ENI;
da un rappresentante dell'Associazione di categoria degli imprenditori privati del settore;
da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercio petroli;
da un rappresentante dei gestori degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti, per uso di autotrazione.
I rappresentanti dei Ministri debbono avere qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione esperti in numero non superiore a tre.
La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da due funzionari della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La commissione, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla legge può, su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, dare pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti.
 

Art. 24.

Gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati da apposita commissione composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei decreti di concessione o di autorizzazione. Di tale commissione è sempre chiamato a far parte un rappresentante dell'U.T.I.F.
Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione è trasmesso, a cura della commissione che lo ha eseguito, all'autorità concedente la quale ne invia copia all'intestatario della concessione.
 

Art. 25.

I funzionari incaricati del controllo, qualora accertino trasgressioni alle norme contenute nell'art. 16 della legge e alle norme contenute nel presente regolamento, ne informano le autorità concedenti per i provvedimenti di competenza.
 

Art. 26.

I concessionari di impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'autorità concedente, salvo quanto previsto alla lettera b) del secondo comma dell'art. 19.
Le autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediato avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i provvedimenti di sua competenza.
 

Art. 27.

Per l'anno 1971 il provvedimento di cui all'art. 3 del presente regolamento è emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.
Il provvedimento di cui al precedente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla data della sua emanazione.
 

Art. 28.

All'installazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione si applicano l'art. 43 e gli altri articoli del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, compatibili con le norme del presente decreto.