Ministero della Marina Mercantile
Direzione Generale Demanio e Porti
Circolare 24 aprile 1974, n. 70, serie II
Concessioni per distributori automatici di carburanti nell'ambito dei porti


Con la circolare n. 5, serie II, Titolo: Demanio Marittimo del 7 settembre 1937, modificata con la circolare n. 13, serie II, in data 11 maggio 1942, questo Ministero dispose di consentire, in deroga all'art. 15 delle vigenti "Norme di sicurezza", approvate con D.M. 31 luglio 1934, l'installazione sulle calate dei porti di distributori automatici di carburante, purché collegati a serbatoi di capacità complessiva di mc. 10 per i liquidi di categoria A e B e di mc. 20 per i liquidi di categoria C anche promiscui.
Successivamente, con l'art. 21 del Foglio d'ordine ministeriale n. 4 del 10 febbraio 1951 è stato consentito l'aumento della capacità complessiva massima dei serbatoi degli anzidetti impianti, fissando in mc. 40 quella relativa ai distributori di solo gasolio ed in mc. 50 quella degli impianti adibiti al rifornimento promiscuo di gasolio e benzina, restando fermo il limite di mc. 10 per i serbatoi di benzina.
Il relazione a tale aumento è stato stabilito che la capacità dei serbatoi utilizzati per il gasolio non deve essere superiore ai mc. 20 ciascuno.
Ciò premesso, tenuto conto dell'incremento del consumo di gasolio marina verificatosi in questi ultimi tempi a causa dell'aumento del numero delle motobarche da pesca e dei motopescherecci e del diffondersi dell'uso di motori di elevata potenza e considerato, inoltre, che con distributori di maggiore capacità è possibile ridurre la frequenza delle operazioni necessarie per rifornirli e quindi le situazioni di pericolo che tali operazioni comportano, questo Ministero, sentito il parere del Ministero dell'Interno e della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, è venuto nella determinazione di consentire l'installazione nei porti di distributori di solo gasolio della capacità massima complessiva di mc. 60 con serbatoi interrati metallici di capacità singola fino a mc. 30, a condizione che sia particolarmente curata la costruzione e l'ancoraggio delle casse di contenimento dei serbatoi stessi.
L'opportunità di consentire l'installazione di distributori di solo gasolio della suaccennata capacità sarà però esaminata, caso per caso, in relazione alle particolari esigenze dei porti, restando inteso che la relativa concessione dovrà essere subordinata all'accertamento da parte della Commissione locale, mediante sopralluogo, delle condizioni di sicurezza della località prescelta.
Restano ferme e disposizioni di cui alla circolare n. 26, serie II, titolo: Demanio Marittimo del 1° agosto 1957, prot. n. 4771 nonché quelle, ancora in vigore, contenute nelle citate circolari n. 5 serie II del 7 settembre 1937, prot. n. 22536 e n. 13 serie II in data 11 maggio 1942, prot. n. 2293, sempre che, s'intende, non risultino modificate dalla presente circolare.
In particolare dovrà essere curata l'osservanza delle seguenti prescrizioni contenute nelle suaccennate circolari:
- i serbatoi metallici interrati dei distributori devono essere contenuti in apposite casse di contenimento;
- la distanza di rispetto fra i serbatoi, misurata dalla parete della cassa di contenimento, e la sponda della banchina o del molo o di fogne che scaricano nel porto, non deve essere inferiore ai metri dieci;
- la distanza di rispetto fra i serbatoi di due distinti impianti, misurata fra le pareti delle casse di contenimento dei serbatoi stessi, non deve essere inferiore ai metri dieci.
Si prega di accusare ricevuta, assicurando.