Ministero dell’Interno
Decreto 5 febbraio 1988, n. 53
Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento


Art. 1.

Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di un dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti, dai tubi di erogazione.
Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà entrare in funzione entro 2 secondi.
Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformità di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968.
Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto ministeriale 31 luglio 1934.
 

Art. 2.

Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti dovranno verificare quanto indicato al precedente articolo in occasione degli adempimenti di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.