Tipologia: Accordo
Data firma: 18 ottobre 2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Scuola, PA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Disciplina sperimentale del telelavoro.
Art. 2 - Orario di lavoro.
Art. 3 - Formazione.
 Art. 4 - Copertura assicurativa.
Art. 5 - Criteri operativi.
Art. 6 - Norma finale.

Accordo per la disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto scuola

A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri espresso il 9.8.01 sull'ipotesi di accordo relativa alla disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa il 15.10.01, sulla attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il 18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Confsal e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali: Cgil/Sns, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Confsal/Snals, Gilda/Unams al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo.

Art. 1 - Disciplina sperimentale del telelavoro.
1) Il presente Accordo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, delle istituzioni scolastiche nell'ambito e con le modalità stabilite dal CCNQ 23.3.00, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne l'assegnazione ai progetti di telelavoro l'art. 4, CCNQ 23.3.00.
2) Le relazioni sindacali relative al presente accordo sono quelle previste dall'art. 6, CCNL 26.5.99 e dall'art. 3, CCNL 15.3.01.
3) Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
(a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
(b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano l'effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato;
4) La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. […]

Art. 2 - Orario di lavoro.
1) L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere messo a disposizione per comunicazioni di servizio in 2 periodi di 1 ora ciascuno concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di 1 ora.
Per effetto dell'autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d'orario.
[…]

Art. 3 - Formazione.
1) L'Amministrazione centrale definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, Accordo quadro 23.3.00; utilizza a tal fine le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2) Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.

Art. 4 - Copertura assicurativa.
1) Le Istituzioni, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
[…]
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
2) La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni 6 mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.

Art. 6 - Norma finale.
1) Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al CCNQ 23.3.00.