Categoria: Normativa statale
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989
Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione
G.U. 18 settembre 1989, n. 218
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
Visti l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;
Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale e' stato delegato alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1978, 30 dicembre 1980, 19 gennaio 1982 e 31 dicembre 1982, recanti direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distributori automatici di carburanti per uso di autotrazione;
Visto il Piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988;
Ritenuta la necessità di aggiornare gli indirizzi del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di carburanti;
In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 settembre 1989;
 

Decreta:


Capo I
Criteri generali


Art. 1.
Criteri e definizioni

1. Per conseguire gli obiettivi del Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10-8-1988, in materia di razionalizzazione della rete nazionale di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e per un graduale adeguamento della stessa alla situazione già in atto a livello europeo anche in vista dell'integrazione del 1992, occorre perseguire una riduzione del numero di impianti, come premessa per una loro maggiore produttività. Ciò presuppone anche la modifica degli orari e delle turnazioni, in modo da garantire comunque il pieno espletamento del pubblico servizio. L'attività inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti costituisce infatti pubblico servizio ed è soggetta a concessione.
2. Il termine "carburanti" nel presente decreto comprende le benzine (priva di piombo, super e normale) le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione ed il gas metano per autotrazione.
 

Capo II
Articolazione delle competenze


Art. 2.
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1. Restano di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro delle finanze e, ove occorra, la competente soprintendenza, i provvedimenti di concessione e di autorizzazione relativi agli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione situati sulle autostrade, nonché agli impianti siti sui raccordi e sulle tangenziali classificati come autostrade con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici.
2. E' altresì di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro delle finanze, il cambio di intestazione della concessione degli impianti a qualsiasi titolo avvenga da una società ad un'altra, quando il cambio riguardi tutti gli impianti della società richiedente e questi siano ubicati in due o più regioni.
 

Art. 3.

Prefetti

1. E' soggetta all'autorizzazione prefettizia l'attività inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti avio per uso privato, degli impianti per uso privato per natanti e degli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.
2. I prefetti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, una volta all'anno, entro il primo trimestre, l'elenco delle autorizzazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e di quelle venute a cessare.


Art.4.

Regioni

1. Le funzioni amministrative relative all'attività inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione non compresi negli articoli precedenti restano delegate alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art.52 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616.


Capo III
Direttive alle regioni


Art. 5.

Esercizio delle funzioni amministrative delegate

1. Le amministrazioni regionali nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art.52 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616, si atterranno alle direttive di cui al presente capo.


Art. 6.

Nuove concessioni e rinnovi

1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12 mesi), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.
2. La norma di cui al comma 1 non é applicabile per gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. per i quali vale la limitazione del numero complessivo dei punti di vendita (P.V.) che non può superare comunque il 6% del totale dei P.V. di tutti i carburanti della regione.
3. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.
4. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3 le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati, ove essi costituiscano unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno km.15, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.
5. Non possono essere accordate nuove concessioni né sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti privi della sperimentata, ovvero comprovabile, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti.
6. I requisiti di cui al comma 5 saranno valutati secondo criteri predeterminati e oggettivi e tali comunque da garantire l'esercizio effettivo degli impianti da parte del titolare della concessione.


Art. 7.

Potenziamenti e modifiche

1. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o la installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento possono essere autorizzate previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi) e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento. Nell'autorizzare detti potenziamenti dovranno essere evitate le concentrazioni geografiche ed al contrario, nell'interesse dell'utente, dovrà essere favorita una distribuzione omogenea sul territorio dei vari carburanti. In particolare per il G.P.L. le regioni dovranno stabilire delle distanze minime tra le singole stazioni in funzione del numero di abitanti della singola zona servita.
2. Le limitazioni di cui al comma precedente non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione deve essere sempre autorizzata, e per il metano ancorché la erogazione sia effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento. In particolare per quanto riguarda il metano dovrà essere attribuita priorità alle stazioni di rifornimento per i mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana (autobus, taxi, ecc.).
3. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti già autorizzati deve ritenersi assentita qualora l'autorità concedente non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario.
4. Non sono soggette ad autorizzazioni le seguenti modifiche di impianti esistenti:
a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;
b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;
c) cambio di destinazione di serbatoi;
d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.
5. Le variazioni di cui al comma 4 devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, e di quelle fiscali.
6. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi all'amministrazione concedente, che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria.


Art. 8.

Commissioni consultive

1. Per l'esame dei provvedimenti relativi a potenziamenti, modifiche, concentrazioni, trasferimenti dei punti di vendita, dovranno essere istituite dalle regioni, laddove non costituite, apposite commissioni consultive, che potranno dotarsi di appositi regolamenti interni, e composte di un numero ristretto di rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori, delle compagnie petrolifere, delle associazioni delle altre categorie interessate e degli enti dei quali si deve acquisire il parere.


Art. 9.

Sospensione dell'esercizio dell'impianto

1. Per la sospensione dell'esercizio dell'impianto valgono le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27-10-1971, n. 1269.

 

Art. 10.

Cessazione della concessione

1. Per la cessazione della concessione valgono le disposizioni di cui all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 27-10-1971, n. 1269.

 

Art. 11.

Censimento delle concessioni

1. Ogni regione è tenuta a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, una volta all'anno, entro il primo trimestre, l'elenco delle concessioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e di quelle venute a cessare.


Art. 12.

Orario e turnazioni

1. Per l'espletamento del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, avuto riguardo ai criteri stabiliti da ciascuna regione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere di cinquantadue ore.
2. Rispetto al predetto tetto minimo la disciplina degli orari addizionali e il relativo margine per i gestori, sono rimessi agli accordi fra i concessionari e le organizzazioni dei gestori più rappresentative a livello nazionale.
3. In ogni caso dovrà essere garantito in maniera adeguata il pubblico servizio anche nei giorni festivi e nel periodo notturno. In tale quadro potrà essere considerata la possibilità di spostare il turno di riposo del sabato ad una giornata infrasettimanale.
4. Gli impianti situati sulle autostrade, nonché sui raccordi e sulle tangenziali e le attrezzature provviste di self-service pre-pagamento, svolgono servizio continuativo e ininterrotto.
 

Art. 13.

Abrogazione di precedenti direttive ed entrata in vigore

1. Le direttive di cui al presente decreto annullano e sostituiscono le precedenti direttive emanate in materia ed entrano in vigore dal 19 settembre 1989.