Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare 6 maggio 2010, prot. n° 7588/4106

Recinzione di protezione deposito di bombole di GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Chiarimenti.
 

Con lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l'altro, che nell'ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezze tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.
Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l'insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.
In particolare per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), non è prevista recinzione, così come previsto dall'art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956.
Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.
Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza del Circolare n. 74 del 20/09/1956.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PINI)