Tipologia: Ipotesi di accordo CCNL
Data firma: 30 settembre 2019
Validità: 01.04.2019 - 31.03.2022
Parti: Andil, Assobeton e Fillea-Cgil, Feneal-Uil, Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Laterizi
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

 

Premessa
Parte generale
Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione
A) Sistema di relazioni industriali
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
C) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’impresa
D) Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere
Art. 1 -Assunzione
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 8 - Declaratorie e profili professionali
Art. 9 - Apprendistato professionalizzante
Art. 11 - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 12 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 13 - Contratto a termine e somministrazione
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - accorpato con art. 35 ter
Art. 21 - Aumenti contrattuali e minimi mensili
Art. 30 - Appalti ed esternalizzazioni
Art. 31 - Ambiente di lavoro la sicurezza.

 

Art. 31 ter- Ambiente di lavoro- controllo a distanza
Art. 32 -Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 33 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 35bis - Congedi
Art. 35 ter - Tutela delle lavoratrici madri, della maternità e della paternità
Art. 36 - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Art. 38 - Permessi per cariche sindacali ed ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 42 - Versamento contributi sindacali
Art. 43 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 55 - Benessere Organizzativo
Art. 70 - Lavoro a turni
Art. 77 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 93 - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 96 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Nota


Ipotesi di Accordo
Durata 1 aprile 2019 - 31 marzo 2022
Roma, 30 settembre 2019


Premessa
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ha introdotto significative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattuali e nei rapporti tra le parti in coerenza con la situazione di sofferenza del settore laterizi e manufatti cementizi e delle Aziende di riferimento del comparto, con il fine di garantire e salvaguardare gli obiettivi di competitività delle imprese, di valorizzazione del lavoro industriale e di miglioramento dell’occupazione e delle condizioni di lavoro.
Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.
Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare e fai; rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in fibrocemento, in gesso e piastrelle.
il presente CCNL realizza un sistema di relazioni sindacali e contrattuali in grado di dare certezza riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l'attuazione ed il rispetto delle regole.
La titolarità della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, è regolata dagli Accordi interconfederali vigenti.

Parte generale
Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione

Le Parti - nel convenire sull’utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che applicano il vigente CCNL attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità - istituiscono il “Gruppo di lavorò sulla bilateralità” che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigenza del CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell’industria del cemento e dei materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che una volta istituito assorba anche le funzioni a suo tempo affidate all’Osservatorio dei Settori Laterizi e Manufatti Cementizi (c.d. Osservatorio).
Il "Gruppo dì lavoro sulla bilateralità” sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Andil e Assobeton. Il progetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:
a. i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all’operatività dell’organismo bilaterale;
b. i compiti e l’individuazione delle materie di attribuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive);
• la formazione professionale e l’occupabilità nel settore anche nel contesto di impresa 4.0;
• la sicurezza sul lavoro, il sistema degli ammortizzatori sociali,
• il welfare integra ti vo/genera ti vo e la responsabilità sociale d’impresa, la partecipazione dei lavoratori (al fine di determinare possibili posizioni condivise);
• gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti e alle relative conseguenze sui territori;
Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti le Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Andil e Assobeton. Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l’anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Il Gruppo di lavoro dovrà delimitare nella sua relazione, che dovrà presentare alle Parti entro la fine della vigenza contrattuale, le aree di attività su cui opererà il nuovo CBMC, tra le quali potranno trovare analisi, a titolo esemplificativo, le seguenti tematiche:
1. monitoraggio dell’evoluzione tecnologica (Impresa 4.0), del settore e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione e occupazione;
2. avvicendamento generazionale, attività di tutor aggio formativo, alternanza scuola lavoro;
Il nuovo CBMC, una volta istituito, assorbirà anche le funzioni a suo tempo affidate all’Osservatorio.
Ai fini della disamina degli inquadramenti professionali, le Parti Datoriali manifestano la propri disponibilità a ricevere, valutare ed esaminare proposte di modificazione all’attuale inquadramento previsto dall’art. 8 ed eventualmente costituire una Commissione che proponga le evidenze emerse alle Parti firmatarie 3 mesi prima della scadenza di vigenza dell’attuale CCNL.

A) Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale

Le Parti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, solidaristico ed universale di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali.
Le Parti confermano altresì l’opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
Le Parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di intervento, e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate e continuative, indicano fin da ora che, nell’organismo bilaterale, dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. Le parti firmatarie comunicheranno entro 60 giorni, dalla firma del presente accordo, i nominativi dei propri rappresentanti reciprocamente.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
- la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
- le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l’effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l’approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo ;
- la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art. 37bis;
- analisi dei risultati aziendali e andamento del settore, nonché delle competenze tecniche organizzative che il lavoro delle persone può esprimere;
- l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
- le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche;
- le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d’impresa;
- l’andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- l’evoluzione tecnologica legata alle nuove tematiche in materia di industria 4.0 , l’organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all’Inquadramento professionale.
- Monitoraggio sull’andamento e copertura del secondo livello di contrattazione.
Quanto sopra il CBMC presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con specificazione dell’odg; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d’esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente il suo funzionamento.
Per l’attività del CBMC saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
Il CBMC potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità.
I risultati dei lavori del CBMC e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, negli incontri previsti annualmente (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle Parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fomite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) i piani industriali, i processi di delocalizzazione, le acquisizioni, le partecipazioni, le fusioni e/o le cessioni di azienda;
e)programmi di in vestimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
f) prevedibili implicazioni sull’occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
g) il monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente non etici;
h) il monitoraggio delle aziende e delle cave sequestrate e/o confiscate
i) il monitoraggio dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti sulle forniture e dei servizi
l) l’andamento dell’occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
m) l’andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della contrattazione di 2° livello;
n) l’evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all’approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
o) l’andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
p) i consumi energetici e lo sviluppo delle buone pratiche di efficienza energetica, dalle Parti riconosciuta pienamente quale strumento decisivo per la crescita industriale ed occupazionale dei due Settori;
q) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinali nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori del CBMC potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le Parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le Parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell’esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale.
Le parti convengono sull’opportunità di concordare preventivamente, una volta istituito il CBMC, di analizzare assieme a settori limitrofi come ,cemento, calce e gesso, lapidei, tematiche di interesse comune sulla necessita di promuovere a livello istituzionale nei confronti degli enti decisori tematiche di rilevanza nazionale su argomenti come ampliamento degli ammortizzatori sociali, fiscalità più favorevole, riduzione del cuneo fiscale, utilizzo di combustibili alternativi, riattivazione dei grandi cantieri, impatto ambientale. Qualora insorgano problemi per la costituzione o il funzionamento dell’organismo bilaterale, le parti stipulanti interverranno per individuare le relative soluzioni.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di nonna non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e
trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.
3) Livello territoriale
omissis
4) Livello di gruppo

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali - intendendo per “gruppo” un’azienda di particolare importanza nell’ambito del settore articolata su più stabilimenti distribuiti in diverse aree del territorio nazionale - forniranno annualmente a Feneal Uil - Filca Cisl ~ Fillea Cgil, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali, riguardanti:
• programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
• introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
• decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’azienda;
• distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
• progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
• implicazioni derivanti dall’attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti dall’attività estrattiva;
• la situazione dei parametri del gruppo (aziende con sedi produttive in più di una regione) in relazione al premio di risultato.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
Le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fomite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell’art. 5 della legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione preventiva secondo le normative nazionali e comunitarie in vigore.
5) Livello aziendale
omissis

B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall’attribuzione all’autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Tutto ciò premesso, le Parti confermano e concordano un modello di assetti contrattuali che prevede:
• un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte economica che per la parte normativa;
• un secondo livello di contrattazione anch’esso con vigenza triennale.
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
[…]
2) Contrattazione di secondo livello
Le parti nel ribadire l’importanza della contrattazione di secondo livello con l’obiettivo di aumentare la produttività, l’efficienza e la competitività delle aziende, ridurre i rischi di concorrenza sleale tra le stesse, aumentare la professionalità e le competenze dei lavoratori per migliorare qualitativamente la filiera di processo e di prodotto, ritengono importante la diffusione di buone pratiche contrattuali. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, convengono che la contrattazione di secondo livello possa avvenire a livello di azienda e/o di gruppo, cosi come definito nella parte generale - lettera A), per il tramite delle RSU/RSA o delle OO.SS. territoriali
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
[…]
In applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 nonché dell’Accordo Interconfederale 09-03-2018 (C.d. Patto della Fabbrica) , sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU costituita ai sensi dei suddetti accordi.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
[…]

C) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’impresa
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell’ambiente ed alla responsabilità sociale d’impresa, costituisca il modello cui ispirarsi, per l’avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive e, nel contempo, di rilancio dell’edilizia e della tutela ambientale.
2) Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, le Parti convengono, in particolare:
- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle industrie e dei settori, e al rispetto dell’ambiente;
- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi dì informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
- Adottare in modalità virtuosa attività di collaborazione e socializzazione di problematiche territoriali, eventualmente anche ricorrendo a forme di welfare di prossimità.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, lavoratori e imprese, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri riguardo:
- il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni riferite ai contratti di settori al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed alle leggi vigenti;
- la salute psico-fisica e la sicurezza del personale;
- la protezione ed il rispetto dell’ambiente;
- un giusto impatto sulle comunità locali.
4) Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d’impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l’impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le Parti quindi si danno atto che il percorso verso la Responsabilità sociale di impresa costituisce un’effettiva osservanza degli obblighi di legge e di contratto.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le Parti convengono che entro 6 mesi dalla filma del presente CCNL del CBMC predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per l’attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d’impresa, tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Le Parti si impegnano nell’arco di vigenza del presente CCNL a realizzare un protocollo per l’applicazione e la j verifica dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese del settore, considerando il rispetto delle normative finanziarie, sociali, ambientali, la trasparenza e la corretta tempistica nei processi di informazione e consultazione, gli investimenti per migliorare gli standard di salute e sicurezza, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con l’adozione di modelli organizzativi incentrati sulla persona.
Le parti sostengono lo sviluppo di un’impresa socialmente responsabile attraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello sì opererà in modo coerente per sviluppare a dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell’impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più consapevole e condiviso sul tema della Responsabilità Sociale d’impresa, il CBMC effettuerà indagini sui fattori strategici dello sviluppo delle imprese industriali nel mercato nazionale ed internazionale, per valutare gli aspetti legati alla competitività, innovazione, internazionalizzazione, congiuntamente a criteri che identificano i comportamenti aziendali nei confronti dei principali portatori di interessi.
Negli ambiti di cui sopra il CBMC fornirà, in forma anonima e complessiva, alle parti stipulanti il CCNL, dati relativi alle seguenti dinamiche:
• indice costo del lavoro su fatturato
• rapporto operai/impiegati
• rapporto donne/uomini
• percentuali dipendenti stranieri
• indici di sicurezza sul lavoro
• attività formativa in materia di sicurezza
• certificazioni qualità applicate
• applicazioni dei sistemi di valutazione delle soddisfazioni del cliente
• sistemi di valutazione della qualità dei fornitori.
Inoltre, per la parte riguardante la competitività, l’Osservatorio potrà analizzare tematiche relative a:
• prodotti innovativi,
• percentuale esportazione
• percentuale produzione estera.
Dichiarazione comune
Le parti, pur tenendo conto di quanto già stabilito in ordine al succitato CBMC, dichiarano la /propria reciproca disponibilità a verificare la possibilità di pervenire alla costruzione di un sistema bilaterale dei materiali da costruzione (cemento, calce, gesso, lapidei, laterizi, manufatti cementizi) quale strumento idoneo al monitoraggio ed alla elaborazione di tematiche d’interesse comune.
In particolare, le parti ritengono che tale sistema potrebbe essere utile per pervenire, con idonee e condivise iniziative, alla definizione di una legislazione quadro in materia di cave, che tenga conto delle diverse modalità di coltivazione, e delle compatibilità ambientali, della sostenibilità degli ecosistemi, della sicurezza sul lavoro con l’obiettivo primario di semplificare l’iter burocratico per l’approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave stesse.

D) Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere
Le p arti, si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona. Le parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni per ragioni di razza, religione, lingua, genere.
Le Parti concordano di affidare al Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) l’impegno di valutare e proporre azioni volte a garantire le pari opportunità nei settori a cui si applica il presente CCNL, in un’ottica di miglioramento continuo, anche in termini di benessere organizzativo.
L’ambito delle azioni che saranno eventualmente adottate riguarderà la totalità dei lavoratori.

Art. 1 - Assunzione
[…]
Il lavoratore prima dell’assunzione può essere sottoposto a visita medica, secondo quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 9 - Apprendistato professionalizzante
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente CCNL.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal "Testo unico del l'apprendistato" di cui al D.Lgs. 81/2015
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, D.Lgs. 81/2015 è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e fino ai 30 non compiuti, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali
[…]
Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) - D) - C) - CS) - B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni.
La durata minima del contratto dì apprendistato è di dodici mesi.
E’ fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.
Omissis

Art. 12 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
[…]
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vigenti norme di legge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto avviene con il consenso delle Parti le quali stabiliscono le condizioni per il ripristino del rapporto originari.
[…]
A livello aziendale, tra Direzione aziendale ed RSU, potrà essere stabilito il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.
Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, l’azienda consulterà preventivamente la RSU o, in mancanza, le OO.SS. territoriali.
[…]
Ai lavoratori che rientrano al lavoro da un periodo di congedo in base all’art. 35 bis lettera B1 del presente CCNL, e lavoratrici madri di cui all’art. 35 ter, su richiesta, è concesso un part-time reversibile della durata massima di un anno. In base alle seguenti percentuali. Se azienda inferiore o uguale 100 dipendenti fino ad un massimo di n° 3 lavoratori, aziende sopra i 100 dipendenti fino ad un massimo del 4% del personale a tempo indeterminato.
Al venire meno delle condizioni sopraindicate che hanno dato luogo alla revoca o modifica delle clausole

Art. 13 - Contratto a termine e somministrazione
[…]
Il numero complessivo dei lavoratori occupati presso l’azienda con contratto a tempo determinato, con somministrazione a tempo determinato o indeterminato, non potrà superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno. Si precisa che qualora la percentuale dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato e indeterminato non superi il 10 % dei lavoratori a tempo indeterminato, l'azienda potrà innalzare la percentuale di cui al comma precedente fino al 35%.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore.
Questo limite è comunque escluso:
a. nella fase di avvio di nuove attività;
b. da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società;
[…]
Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili.
Forme contrattuali escluse dalla presente disciplina
Le seguenti forme contrattuali hanno una specifica disciplina e sono quindi escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui contratti a termine:
• assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
• i dirigenti
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine e somministrazione, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali da individuare espressamente.
[…]
I lavoratori con contratto a tempo determinato ed in somministrazione usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
Il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
6) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
[…]
La Direzione Aziendale comunicherà preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro sono destinatari dell’informativa dì cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo riferimento all’esperienza lavorativa ed alla mansione svolta. L’utilizzatore osserva altresì nei confronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
L’impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro, comporta.
[…]

Art. 30 -Appalti ed esternalizzazioni
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione e le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, le aziende daranno informazione alla RSU, con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione dell’impresa appaltatrice.
L’azienda appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il rispetto delle norme del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a s-divello nazionale del settore merceologico cui appartiene l’azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L’adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione delle RSU.
Le aziende forniranno informazioni alle RSU in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’azienda.
Al fine di prevenire, nel settore, fenomeni di infiltrazioni maliose e i reati contro il territorio e l’ambiente, riteniamo che questa stagione contrattuale debba affrontare il tema della legalità anche attraverso la contrattazione collettiva e il protagonismo diretto delle parti sociali.
Pertanto le Parti convengono di affrontare il tema della legalità, promuovendo l’istituzione di un tavolo nazionale permanente di confronto costituito dalle parti firmatarie, congiuntamente a Inps, Inail, Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, per realizzare protocolli e linee guida per la legalità, il contrasto al lavoro nero, il controllo dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti e nelle forniture e nei servizi.
L’attività di monitoraggio svolto dall’Osservatorio sulle aziende e/o sulle cave sequestrate o confiscate e del monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente etici, sarà disponibile quale strumento utile in caso di affidamento in appalto di tutte quelle attività, diverse dalla produzione, necessarie al miglior funzionamento dell’impresa.
Le Parti promuoveranno azioni volte a verifiche preventive sulla regolarità fiscale e contributiva delle aziende appaltataci. Le aziende appaltanti promuoveranno, inoltre, nei confronti delle aziende appaltatoci il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

Art. 31 - Ambiente di lavoro la sicurezza - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
A) Le parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, costituisce un obiettivo condiviso che occorre perseguire anche con iniziative, a favore delle aziende dei settori rappresentati e dei loro dipendenti, come definite nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio, per lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le stesse parti esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto 1 della Parte Generale (Relazioni Industriali) del presente contratto, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti cementizi che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della UE Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
In linea con quanto sopra affermato, le parti si attiveranno per la verifica dell’applicazione, per le aziende del settore, dell’Accordo Europeo Multi settoriale (NEPSI), sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo è recepito nel presente contratto.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale, in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali, nell'ambito degli incontri citati nel primo comma, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le imprese su richiesta delle RSU e/o delle OO.SS. effettueranno annualmente un incontro specifico sui temi dell'ambiente e della sicurezza. In particolare, in tali incontri, saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra le parti Ì dati relativi agli andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati per gravità e frequenza. In tale occasione, formeranno oggetto di esame anche gli eventuali problemi, evidenziati nel corso della riunione periodica indetta ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, che abbiano attinenza con le materie previste dalla stessa norma.
Sulla base di tali informazioni, le parti individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:
1) alla logistica di stabilimento;
2) alla analisi e miglioramento dei percorsi all'interno delle unità produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;
3) alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fine di un'eventuale implementazione delle stesse;
4) ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di analisi del rischio in essere nelle unità, produttive, con particolare riguardo alla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dispositivi di protezione individuali disponibili;
5) all'attività di imprese esterne all’interno di stabilimenti.
6) attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
7) in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, condivisione nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
Coerentemente con tali obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
• osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la conservazione;
• segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
• eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
• ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
• non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
B) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, si concorda la seguente disciplina in merito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
1) - Numero dei rappresentanti
a) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
- n. 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- n. 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti.
2) Modalità e procedure per d'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per reiezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'accordo interconfederale 12 dicembre 2018 e del relativo Regolamento d'attuazione.
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, come integrate dal punto n. 2), Parte I, dell’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018
Inoltre, è dato obbligo all’Azienda, nei confronti del rappresentante per la sicurezza di:
- consultarlo sulle iniziative aziendali che riguardano i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- fornirgli informazioni sulle innovazioni tecnologiche che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; fornirgli informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso dì impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi per la salute dei lavoratori;
- fornirgli informazioni sui programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall’azienda;
- fornirgli informazioni sul Documento sulla Sicurezza e sulle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4) - Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intende richiamato l’accordo interconfederale 12 dicembre 2018.
5) - Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue per l'espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1, dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
A seconda delle esigenze derivanti dall'espletamento dei propri compiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere all'azienda l'anticipo all'anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste per fanno successivo e, negli stessi limiti, l'utilizzo dei permessi per fanno in corso all'anno successivo
6) - Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3), dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica. L’azienda provvede che la formazione del rappresentante per la sicurezza sia periodicamente aggiornata in conseguenza della evoluzione dei rischi negli ambienti di lavoro.
7) - Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Nota
Le parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute, in relazione alla sua funzione, nel rispetto del segreto industriale.
La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già precisato - e ferme restando le previsioni dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e le competenze degli organismi da questo previsti - avrà le funzioni ed i compiti illustrati dall’art. 51 del D.L. n. 81/2008 e si occuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità.
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art. 9 della legge n. 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull'opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione di uno dei due incontri dell'Osservatorio, l'andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili, ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Osservatorio raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
Con cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni dell'Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessario, si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.
8) Le Aziende, nell'organizzare le attività lavorative della giornata, settimana o turno, in reparto per ogni singola unità produttiva, ove si vellichi la presenza di un solo addetto in turno, garantiranno i livelli minimi di sicurezza previsti dagli articoli 18 comma 1 lett t), 43, 45 e 46 del D.Lgs 81/2008
C) Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti
Si ritiene che la realizzazione di un corretto sistema di gestione integrato salute - sicurezza ambiente deve comprendere anche le attività del personale delle imprese appaltatrici che operano nel sito.
L'attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed efficienza degli impianti, anche quando queste attività siano affidate ad imprese terze, fa parte del sistema integrato di gestione salute - sicurezza - ambiente e come tale e oggetto di confronto tempestivo e coinvolgimento dell'RLS.
Il tema della sicurezza per le attività appaltate rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi e consente di conciliare l'interesse preminente per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dell'integrità degli impianti e la tutela dell'ambiente.
Nota a verbale
Per quanto non espressamente richiamato dal presente articolo, si fa riferimento a quanto contenuto nell’Accordo interconfederale sulla Rappresentanza e Pariteticità in materia di Salute Sicurezza sottoscritto in data 12 dicembre 2018 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil

Art. 31 ter- Ambiente di lavoro- controllo a distanza
Qualora il controllo a distanza fosse anche effetto indiretto di un sistema di videosorveglianza realizzato per esigenze produttive o per la sicurezza sul lavoro, l’azienda ne darà comunicazione alla RSU e/o alle OO.SS Territoriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015.
I dati raccolti non potranno essere utilizzati per gli effetti degli articoli 51, 52 e 53 del presente contratto.

Art. 32 -Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Sì richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell’art. 33.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
Vengono condivise alcune indicazioni che prevederanno particolari azioni di monitoraggio periodico per valutarne l’efficacia e per introdurre eventuali azioni correttive; attenzione agli eventi definiti “quasi infortuni” e dei comportamenti non sicuri; specifiche azioni in collaborazione con l’Inail per diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle peculiarità di ciascun settore produttivo.
Chiarimenti […]

Art. 35bis - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari […]
B) Congedi per gravi motivi familiari
[…]
B1) Congedi per le donne vittime di violenza

Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo retribuito indennizzato conto Inps (in base all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni) non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.
C) Congedi per la formazione […]
Dichiarazione comune

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.

Art. 35 ter - Tutela delle lavoratrici madri, della maternità e della paternità
Al padre e alla madre lavoratori sarà concesso, anche in forma oraria, l’utilizzo dei congedi di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e normative successive.

Art. 36 - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Le Parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle nonne di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l’attuazione nell’ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le Parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell’inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali.
In particolare, le Parti, nell’ambito dell’attività del CBMC, proporranno, sulla scorta delle esperienze già maturate, interventi diretti a favorire il rispetto delle differenze di culto religioso e segnaleranno le esperienze di organizzazione dell’attività aziendale volta a favorire l'integrazione dei lavoratori migranti con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La Commissione ha altresì il compito di valutare la fattibilità, avvalendosi della collaborazione del CMCB, di progetti di traduzione in lingua straniera delle norme di sicurezza con riferimento alle tipologie aziendali caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.
Dichiarazione congiunta
Premesso che la materia relativa alle festività è regolata con legge dello Stato; che il presente CCNL regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi per riduzione di orario di lavoro o ex festività; che la determinazione del momento di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa dell’organizzazione della singola impresa; considerato che nei settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati extracomunitari; le Parti convengono che, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente essere prese in considerazione le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche per il tramite delle RSU, per il godimento di un periodo legato alla loro specifica condizione ed alle conseguenti esigenze di ferie e permessi retribuiti di cui agli articoli 10 e 15 del presente CCNL, della durata complessiva non superiore a tre settimane. Durate superiori dovranno essere concordate tra Azienda ed RSU.

Art. 43 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria sotto scritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl e dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che si intende qui integralmente trascritto ed al quale si fa per brevità rinvio, viene concordato quanto segue per i settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
1) Costituzione della RSU
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, RSU, di cui all’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, secondo la disciplina e le procedure di elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione ai citati Accordi Interconfederali, l’iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, a condizione che abbiamo comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e dell’accordo Interconfederale del 10 Gennaio 2014.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta negli Accordi interconfederali del 28 Giugno 2011, 31 Maggio 2013 e del 10 gennaio 2014, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
2) Composizione della RSU […]
3) Numero dei componenti la RSU

Il numero dei componenti la RSU è pari a:
3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti;
5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti;
6 componenti nelle unità con oltre 200 dipendenti.
4) Compiti e funzioni
La RSU, sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 5 febbraio 1991 e i suoi componenti subentrano alle RSA, e ai dirigenti delle RSA, di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014.
5) Permessi […]
6) Elezioni
[…]
7) Modalità della votazione
[…]
8) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
[…]
9) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati
[…]
10) Decadenza e revoca
[…]
11) Comunicazione della nomina
[…]
12) Disposizioni varie

Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di legge in materia.
Dichiarazione
Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Andil e Assobeton si impegnano a garantire a livello di Unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.

Art. 55 - Benessere Organizzativo
La prevenzione è un’azione che, volendo mantenere le condizioni ottimali di salute del personale e di rispetto delle persone, nel contempo opera per aumentare la coesione e la produttività presente in Azienda. Per ottenere entrambi gli obiettivi, le parti concordano di intraprendere azioni al fine di contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere organizzativo aziendale, poiché tutte le lavoratrici e i lavoratori, hanno diritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.
Sia le imprese, sia i lavoratori e le lavoratrici, hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un\ ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Tutto ciò può essere realizzato, attraverso sia i codici di comportamento previsti dal vigente CCNL, sia dall’analisi delle condizioni fisiche e psicologiche sostenute dai lavoratori nonché dalla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Al fine di rimuovere eventuali ostacoli, è opportuno porre sotto osservazione le condizioni di lavoro, così da preservare l’azienda da simili evenienze.
Previdenza complementare […]
Assistenza sanitaria integrativa
[…]

Art. 70 - Lavoro a turni
La Direzione dell’azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restandole l’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
Con le maggiorazioni previste ai punti 2) e 3) (per il solo settore dei laterizi) dell’art. 67 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari turni avvicendati nei giorni feriali e/o nelle ore notturne.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Per i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l’esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.
Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz’ora di riposo con decorrenza della retribuzione.
Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all’assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.

Nota
In caso di successivi cambiamenti normativi attinenti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, le Parti s’incontreranno per valutare eventuali armonizzazioni.