Cassazione Penale, Sez. 4, 04 ottobre 2019, n. 40801 - Ustioni al lavoratore durante la "prova idraulica"


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 04/06/2019

 

 

Fatto

 

 

La Corte di Appello di Brescia con l'impugnata sentenza ha confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente V.C. in relazione al reato di cui agli arti. 590, 2 e 3 co 3 e 583, co. 1 n. 1 cod. pen., perché, in qualità di Direttore di Stabilimento Polimeri Europa S.p.A., cagionava per colpa al lavoratore dipendente S.M., lesioni personali gravi (ustioni di secondo e terzo grado al volto, collo ed occhio sinistro) comportanti una incapacità ad attendere alle normali occupazioni superiore a giorni 40; consistendo la colpa genericamente in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché specificamente nella violazione di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) D.lgs.vo n. 81 del 2008 per non aver adottato adeguate misure tecniche (attrezzature adatte alla specifica mansione) ed organizzative (es.: disposizioni sulle modalità di esecuzione del lavoro) atte a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature potessero essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non erano adatte (in particolare le modalità con cui POLIMERI EUROPA stava operando al momento dell'incidente non erano coerenti con quanto indicato dal costruttore nel manuale di installazione e manutenzione. Innanzi tutto la prova idraulica doveva essere eseguita utilizzando unicamente "acqua di città" a pressione di targa (7 bar) e non vapore acqueo con livelli di rischio altissimi.
Il costruttore indica la prova idraulica come unico test per verificare, non solo la resistenza del componente, ma anche la presenza di eventuali trafilamenti); in tal modo, il sig. S.M., che si trovava davanti allo scambiatore di calore in grafite che si trovava in prova collegato alla linea vapore (apparecchio molto diffuso nell'industria petrolchimica che può essere realizzato con diversi materiali in relazione ai fluidi che deve trattare e che è destinato a scambiare energia termica tra due fluidi a temperature diverse) ad una distanza ravvicinata, intento a verificare "de visu" eventuali fuoriuscite di vapore (operazione di deflusso che era già durata per circa un ora allo scopo di riscaldarlo e metterlo nelle condizioni più simili al normale esercizio) e che aveva chiuso la valvola di uscita del vapore per aumentare la pressione all'interno dello scambiatore e rendere più visibili eventuali perdite, veniva investito da una improvviso getto di vapore acqueo in pressione ad alta temperatura, causato dalla rottura del blocco scambiatore in grafite, che gli provocava le lesioni anzidette.
Più nel dettaglio, in particolare nel caso di specie come ricostruito dall'Istruttoria svolta è risultato che nella mattinata del 10/11/2011 all'interno dello stabilimento di Mantova della POLIMERI EUROPA spa si dava corso all'esecuzione delle operazioni di sostituzione di un componente dello scambiatore in grafite EOI all'uopo commissionate alla ditta esterna IDROMACCHINE spa. L'operazione in atto prevedeva lo smontaggio dell'apparecchio e la verifica di resistenza dei singoli moduli con simulazione delle condizioni di esercizio da eseguirsi presso la piazzola di lavaggio del reparto di pertinenza (ndr Reparto ST20), operazione che veniva compiuta congiuntamente dal manutentore S.M., dipendente di POLIMERI EUROPA spa e dal tecnico di IDROMACCHINE spa signor L.F.. In particolare il S.M., che operava da solo ed era alle sue prime esperienze nello svolgimento di tale specifica mansione, aveva il compito di controllare la tenuta degli elementi e a tal fine si era avvicinato allo scambiatore, dopo che il L.F., effettuato il collegamento dell'apparecchio alla rete aziendale di erogazione, aveva comandato l'immissione del vapore. Durante l'esecuzione di tale operazione si verificava la rottura di una parte del blocco in grafite, che determinava la fuoriuscita di vapore in pressione che investiva il S.M. al volto ed alla parte alta del torace.
In particolare, quanto alla posizione di garanzia in capo all'imputato rispetto alle fonti di pericolo connesse alle condizioni lavorative in cui operava il S.M., al rispetto delle normative antinfortunistiche all'interno dello stabilimento ed in generale alla sicurezza del luogo di lavoro ricordavano i giudici di merito come il V.C. con delibera del Consiglio di Amministrazione della società POLIMERI EUROPA S.p.A. fosse stato investito di una specifica delega in materia di sicurezza, prevenzione infortunistica ed igiene nell'ambito dell'attività svolta dalla predetta società quanto allo stabilimento della stessa in Mantova.
Avverso tale decisione ricorre il V.C. deducendo con un primo motivo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità per aver la Corte territoriale apoditticamente affermato che l'uso nella prova di vapore acqueo in luogo di acqua assumerebbe rilievo concausale rispetto all'inserimento del tubo di raccordo nel foro di scarico e non invece nel foro di ingresso, cui è conseguito il collasso della macchina. In tesi se il tubo fosse stato inserito correttamente la rottura dell'apparecchio non avrebbe potuto avvenire mentre l'uso del vapore acqueo costituirebbe mero antecedente causale e non condizione necessaria. Inoltre la prova di funzionalità era stata eseguita dai dipendenti della ditta appaltatrice IDROMACCHINE, cui dunque competeva la scelta delle modalità di esecuzione della stessa e l'assemblaggio di tutti gli elementi dell'apparecchiatura e di conseguenza la valutazione del rischio specifico collegato alle suddette operazioni.
Con un secondo motivo deduce altresì vizio di motivazione per aver omesso la sentenza impugnata di esaminare i motivi di appello quanto alle indicazioni contenute nei "permessi di lavoro", documenti che costituirebbero un'analisi di rischio da effettuarsi a cura di dipendenti altamente specializzati e formati (la scelta in ordine alle misure di protezione e prevenzione competeva allo stesso infortunato).
E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del V.C. con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.

 

Diritto

 


4. Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di delitto commesso in data 10 novembre 2011: non ricorrendo alcuna ipotesi di sospensione, il termine di prescrizione è maturato il 10 maggio 2019. Al riguardo, ritenuto che l'odierno ricorso avanzato dall'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U n. 35490 del 2009, Rv. 244274). E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31453/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'Imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2 n. 26008 del 2007, Rv. 237263). Ciò non è riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle Ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.
5. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, 4 giugno 2019