Regione Campania
Regolamento regionale 23 dicembre 2015, n. 6.
“Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)”.
B.U.R. 23 dicembre 2015, n. 78

La Giunta regionale
ha deliberato
Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 569 del 24 novembre 2015 (L.R. n. 13/2015 Approvazione regolamento di attuazione di cui all'art. 5 comma 1, "Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro”);
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 2015;
 

Emana

il seguente Regolamento:
 

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'art. n. 5 comma 1, della legge regionale 13/2015 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) il presente regolamento disciplina e definisce i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere, l'erogazione del contributo per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro.
 

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo i figli di genitore deceduto per incidenti mortali sul lavoro, verificatesi anche in itinere come previsto dall'art. 12 del DLgs. 23 febbraio 2000 n. 38, o anche nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in possesso dei seguenti requisiti:
a. Status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
b. Età non superiore a ventotto anni;
c. Genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della Regione Campania;
d. Iscrizione ad un servizio socio-educativo per l'infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università o corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Campania;
e. Reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
 

Art. 3
Spese finanziabili

1. Le risorse sono destinate solo al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private riconosciute, le Università ed i corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania, di seguito indicate:
a. Tasse di iscrizione;
b. Rette di frequenza;
c. Acquisto dei libri di testo;
d. Acquisto di ausili scolastici per diversamente abili secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
e. Servizio mensa;
f. Abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.
 

Art. 4
Modalità operative

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ufficio competente pubblica un avviso per la raccolta delle richieste di contributo dei soggetti beneficiari all'art. 2 del presente regolamento per l'anno scolastico o accademico in corso.
2. Il valore massimo del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE (ordinario) ed al percorso formativo frequentato (ALLEGATO A).
3. La Giunta Regionale stabilisce ogni anno i valori massimi dell'ISEE di riferimento.
4. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori alla soglia delle risorse destinate al fondo si procede alla redazione di una graduatoria dei beneficiari con riferimento ai valori ISEE, partendo dall'indicatore di reddito più basso, ovvero sono finanziati prioritariamente gli studenti con i valori ISEE più bassi.
5. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni e solo a rimborso delle spese sostenute ammissibili:
a. Prima erogazione con importo massimo del 60% del finanziamento assegnato, può essere richiesto, al termine delle attività amministrative con la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto, con apposita istanza agli uffici competenti dai soggetti beneficiari. All'istanza deve essere allegata la documentazione contabile che attesti le spese fino a quel momento sostenute;
b. Saldo finale - pari alla differenza tra l'importo erogato e l'importo riconosciuto, deve essere richiesto con apposita i stanza agli uffici competenti dal soggetto beneficiario solo al termine del percorso formativo. All'istanza deve essere allegata la documentazione amministrativa e contabile che attesti la frequenza al corso e le spese sostenute ad eccezione di quelle già presentate e rimborsate in prima erogazione.
 

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.
 

De Luca
 

ALLEGATO A
 

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

Destinatari

I figli di genitori decaduti per incidenti mortali sul lavoro: di età non superiore a ventotto anni; con un Genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della regione Campania; Iscritto ad un servizio socio-educativo per l’infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università, formazione professionale; con un reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Requisiti di reddito e valore economico annuale massimo del contributo

ISEE

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE

UNIVERSITA'

 

 

 

 

 

 

0 - 8.000

3.090,00 €

3.090,00 €

3.400,00 €

3.400,00 €

3.400,00 €

4.500,00 €

8.001 - 16.000

2.340,00 €

2.340,00 €

2.800,00 €

2.800,00 €

2.800,00 €

3.900,00 €

16.001 - 28.000

2.160,00 €

2.160,00 €

2.450,00 €

2.450,00 €

2.450,00 €

3.300,00 €

28.001 - 38.000

1.960,00 €

1.960,00 €

2.100,00 €

2.100,00 €

2.100,00 €

2.700,00 €

 

Modalità Operative

- avviso pubblico per la raccolta delle richieste di contributo.
- Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori alla soglia delle risorse destinate al Fondo, si procede alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai soli valori ISEE.