Regione Campania
Regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 10.
“Modifica degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento n. 6/2015 “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)””
B.U.R. 7 ottobre 2019, n. 58

La Giunta regionale
ha deliberato
Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista il regolamento regionale 23 dicembre 2015, n. 6 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro));
vista la delibera della Giunta regionale n. 177 del 24 aprile 2019 (Approvazione dello schema di regolamento “Modifica degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 6/2015 “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 - (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)””;
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto
 

Emana

il seguente Regolamento:
 

Art. 1
(Modifica agli articoli 2, 3 e 4)

1. All'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 6/2015 “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)”, dopo la lettera b. è aggiunta la seguente:
“bbis. età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario;”.
2. All'articolo 3 del Regolamento n. 6/2015 “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)”, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “Contributo di solidarietà”;
b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“1. Le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2015 sono destinate al rimborso delle spese per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per l'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private riconosciute, alle Università e ai corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania e relative a:
a. tasse di iscrizione;
b. rette di frequenza;
c. acquisto dei libri di testo;
d. acquisto di ausili scolastici per diversamente abili secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e. servizio mensa;
f. abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.”.
3. Il comma 5 dell'articolo 4 del Regolamento n. 6/2015 è sostituito dal seguente:
“5. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni:
a. Acconto pari al 60 per cento del finanziamento assegnato. L'acconto può essere richiesto a seguito della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento, previa presentazione di apposita istanza, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 13/2015;
b. Saldo finale, di importo pari alla differenza tra il contributo riconosciuto in fase di ammissibilità e l'importo erogato a titolo di acconto, previa presentazione di apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante la diligente frequenza scolastica o formativa e l'ultimazione dei cicli scolastici o formativi annuali.”.
 

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca