Categoria: 2003
Visite: 13597

Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aran e Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgil-Sns, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Confsal-Snals, Gilda-Unams*
Comparti: Scuola, PA
Fonte: CNEL
Note:* Gilda-Unams non sottoscrive il CCNL

Sommario:

 Premessa
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto (art. 1, CCNL 1999).
Art. 2 - Interpretazione autentica del contratto (art. 2, CCNL 1999).
Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti (art. 3, CCNL 1999).
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa (art. 4, CCNL 26.5.99 e art. 2, CCNL 15.3.01).
Art. 5 - Partecipazione (art. 5, CCNL 1999 e art. 2, CCNL 15.3.01).
Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica (art. 6, CCNL 1999 e art. 3, CCNL 15.3.01).
Art. 7 - Composizione delle delegazioni (art. 9, CCNL 1999 e art. 4, CCNL 15.3.01).
Art. 8 - Assemblee (art. 13, CCNL 1995 e art. 13, CCNL 2° biennio 15.3.01).
Capo III - Norme comuni
Art. 9 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (artt. 11 e 47, CCNL 26.5.99).
Art. 10 - Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale (art. 15, CCNL 1999).
Art. 11 - Pari opportunità (art. 18, CCNL 1999).
Art. 12 - Congedi parentali (art. 11, CCNL 2° biennio 15.3.01).
Art. 13 - Ferie (art. 19, CCNL 4.8.95).
Art. 14 - Festività (art. 20, CCNL 4.8.95).
Art. 15 - Permessi retribuiti (art. 21, CCNL 4.8.95).
Art. 16 - Permessi brevi (art. 22, CCNL 4.8.95).
Art. 17 - Assenze per malattia (art. 23, CCNL 4.8.95 e art. 49, lett. ___, CCNL 26.5.99).
Art. 18 - Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio art. 24, CCNL 4.8.95).
Art. 19 - Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato (art. 25, CCNL 4.8.95 e interpretazione autentica dell'art. 19, CCNL 4.8.95, firmata il 17.9.97).
Art. 20 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 26, CCNL 4.8.95).
Art. 21 - Termini di preavviso (art. 29, CCNL 4.8.95).
Capo IV - Docenti
Art. 22 - Intenti comuni.
Art. 23 - Area docenti e contratto individuale di lavoro (art. 18 e art. 38, commi 1 e 2, CCNL 4.8.95).
Art. 24 - Funzione docente (art. 38, comma 3, CCNL 4.8.95 e art. 23, CCNL 26.5.99).
Art. 25 - Profilo professionale docente (art. 23, CCNL 26.5.99).
Art. 26 - Attività di insegnamento (art. 41, CCNL 4.8.95, interpretazione autentica in data 17.9.97 dell'art. 41 anzidetto e art. 24, CCNL 26.5.99).
Art. 27 - Attività funzionali all'insegnamento (art. 42, CCNL 4.8.95 e art. 24, comma 5, CCNL 26.5.99).
Art. 28 - Attività aggiuntive e ore eccedenti (art. 25, CCNL 26.5.99, art. 70, CCNL 4.8.95, art. 30, 31 e 32, CCNI 31.8.99).
Art. 29 - Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali (art. 26, CCNL 26.5.99).
Art. 30 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 28, CCNL 26.5.99).
Art. 31 - Attività di collaborazione con il dirigente scolastico.
Art. 32 - Collaborazioni plurime (art. 27, CCNL 26.5.99).
Art. 33 - Contratti a tempo determinato per il personale in servizio.
Art. 34 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile (art. 44, CCNL 4.8.95).
Art. 35 - Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive (art. 45, CCNL 4.8.95).
Art. 36 - Rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 46, CCNL 4.8.95).
Art. 37 - Rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 47, CCNL 4.8.95).
Art. 38 - Personale impegnato in attività di educazione degli adulti e in altre tipologie di attività didattica (art. 39, CCNL 26.5.99).
Art. 39 - Docenti che operano nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (art. 26, sequenza 24.2.00).
Art. 40 - Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università (art. 27, sequenza 24.2.00).
Art. 41 - Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica (art. 28, sequenza 24.2.00)
Art. 42 - Individuazione del personale docente avente diritto di mensa gratuita (art. 46, CCNL 1999)
Art. 43 - Norma di rinvio.
Capo V - Personale ATA
Art. 44 - Area ATA e contratto individuale di lavoro (art. 30, CCNL 26.5.99).
Art. 45 - Periodo di prova.
Art. 46 - Sistema di classificazione professionale del personale ATA (art. 51, CCNL 4.8.95 e art. 31, CCNL 26.5.99).
Art. 47 - Compiti del personale ATA (art. 32, CCNL 26.5.99).
Art. 48 - Mobilità professionale del personale ATA.
Art. 49 - Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici, e dei collaboratori scolastici.
Art. 50 - Orario di lavoro ATA (art. 50, CCNL 4.8.95 e art. 33, CCNL 26.5.99).
Art. 51 - Permessi e assenze del personale ATA chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive (art. 45, CCNL 4.8.95).
Art. 52 - Modalità di prestazione dell'orario di lavoro (art. 52, CCNI 31.8.99).
Art. 53 - Ritardi, recuperi e riposi compensativi (art. 52, CCNI 31.8.99).
Art. 54 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali (art. 52, CCNI 31.8.99).
Art. 55 - Indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA (art. 35, CCNL 26.5.99).
Art. 56 - Collaborazioni plurime per il personale ATA (art. 38, CCNL 26.5.99).
Art. 57 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 52, CCNL 4.8.95).
Art. 58 - Contratto a tempo determinato per il personale in servizio (art. 5, Accordo successivo per il personale ATA 8.3.02).
Art. 59 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 60 - Restituzione alla qualifica di provenienza.
Capo VI - La formazione
Art. 61 - Formazione in servizio (art. 12, CCNL 26.5.99).
Art. 62 - Fruizione del diritto alla formazione (art. 13, CCNL 26.5.99).
Art. 63 - Livelli di attività (art. 8, CCNI 31.8.99).
Art. 64 - Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie (art. 10, CCNI 31.8.99).
Art. 65 - Il piano annuale delle istituzioni scolastiche (art. 13, CCNI 31.8.99).
Art. 66 - I soggetti che offrono formazione (art. 14, CCNI 31.8.99).
Art. 67 - Formazione in ingresso (art. 15, CCNI 31.8.99).
Art. 68 - Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio, o frequentate da nomadi (artt. 18 e 19, CCNI 31.8.99).
Art. 69 - Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari (art. 20, CCNI 31.8.99).
Capo VII - Tutela della salute nell'ambiente di lavoro
Art. 70 - Finalità (art. 57, CCNI 31.8.99).
Art. 71 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 58, CCNI 31.8.99).
Art. 72 - Organismi paritetici territoriali (art. 59, CCNI 31.8.99).
Art. 73 - Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza (art. 60, CCNI 31.8.99).
Art. 74 - Norme di rinvio (art. 61, CCNI 31.8.99).
Capo VIII - Aspetti economico-retributivi generali
Art. 75 - Struttura della retribuzione (art. 63, CCNL 4.8.95).
Art. 76 - Aumenti della retribuzione base.
Art. 77 - Progressione professionale (art. 16, CCNL 25.5.99).
Art. 78 - Tredicesima mensilità.
Art. 79 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 80 - Compenso individuale accessorio per il personale ATA (art. 25, CCNI 31.8.99).
Art. 81 - Retribuzione professionale docenti (art. 7, CCNL 15.3.01).
Art. 82 - Risorse complessive per il finanziamento del Fondo dell'istituzione scolastica.
Art. 83 - Criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del Fondo dell'istituzione scolastica.
Art. 84 - Compensi accessori per il personale in servizio presso Irre, Miur e Università (art. 18, comma 4, CCNL 15.3.01).
Art. 85 - Attività complementari di educazione fisica (art. 32, CCNI 31.8.99).
Art. 86 - Indennità e compensi a carico del Fondo d'istituto (art. 30, CCNI 31.8.99).
Art. 87 - Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Capo IX - Norme disciplinari
Sezione I - Personale docente

Art. 88 - Rinvio delle norme disciplinari (art. 56, CCNL 1995).
Sezione II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 89 - Obblighi del dipendente (art. 57, CCNL 1995).
Art. 90 - Sanzioni e procedure disciplinari (art. 58, CCNL 1995).
Art. 91 - Competenze (art. 59, CCNL 1995).
Art. 92 - Codice disciplinare (art. 60, CCNL 1995).
Art. 93 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Art. 94 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (art. 62, CCNL 1995).
Art. 95 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Capo X - Personale delle scuole italiane all'estero
Art. 96 - Vertenze e Organismi di conciliazione (art. 1, Accordo successivo 11.12.96).
 Art. 97 - Sistema delle relazioni sindacali (artt. 11 e 19, sequenza 24.2.00).
Art. 98 - Partecipazione (art.12, sequenza 24.2.00).
Art. 99 - Impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano dell'offerta formativa (art. 13, sequenza 24.2.00).
Art. 100 - Progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e al superamento del disagio scolastico (art. 14, sequenza 24.2.00).
Art. 101 - Ferie (art. 4, Accordo successivo 11.12.96).
Art. 102 - Rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 16, sequenza 24.2.00).
Art. 103 - Orari e ore eccedenti (art.17, sequenza 24.2.00).
Art. 104 - Mobilità tra le istituzioni scolastiche all'estero (art. 6, comma 2, Accordo successivo 11.12.96).
Art. 105 - Mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero (art. 6, comma 2, sequenza contrattuale 11.12.96 e art. 1, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 106 - Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero (art. 2, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 107 - Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua (art. 3, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 108 - Valutazione della prova di accertamento linguistico (art. 4, Accordo successivo 14.9.01)
Art. 109 - Riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti (art. 5, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 110 - Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero (art. 6, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 111 - Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie (art. 7, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 112 - Durata del servizio all'estero (art. 8, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 113 - Interruzione del servizio all'estero (art. 10, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 114 - Calcolo degli anni di servizio all'estero (art. 11, Accordo successivo 14.9.01).
Art. 115 - Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia (art. 7, Accordo successivo 11.12.96).
Art. 116 - Restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio (art. 8, Accordo successivo 11.12.96).
Art. 117 - Restituzione al ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari (art. 9, Accordo successivo 11.12.96).
Art. 118 - Foro competente.
Art. 119 - Norme applicative (art. 10, Accordo successivo 11.12.96).
Art. 120 - Fruizione dei permessi (art. 19, sequenza 24.2.00).
Art. 121 - Fruizione del diritto alla formazione (art. 20, sequenza 24.2.00).
Capo XI - Personale delle istituzioni educative
Art. 122 - Profilo professionale e funzione del personale educativo (art. 1, sequenza contrattuale 2.5.96).
Art. 123 - Attività educativa (art. 2, sequenza contrattuale 2.5.96).
Art. 124 - Azioni funzionali all'attività educativa (art. 3, sequenza contrattuale 2.5.96).
Art. 125 - Attività aggiuntive (art. 4, sequenza contrattuale 2.5.96).
Art. 126 - Attività di progettazione a livello di istituzione (art. 5, sequenza contrattuale 2.5.96).
Art. 127 - Attività di collaborazione con il dirigente scolastico.
Art. 128 - Obblighi di lavoro (art. 6, sequenza contrattuale 2.5.96).
Art. 129 - Norma finale.
Capo XII - Conciliazione e arbitrato
Art. 130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1, Accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18.10.01).
Art. 131 - Arbitrato (art. 2, Accordo successivo su Arbitrato e conciliazione 18.10.01).
Art. 132 - Modalità di designazione dell'arbitro (art. 3, Accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18.10.01) (per il CCNQ 23.1.01).
Art. 133 - Norma finale (art. 4, Accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18.10.01).
Capo XIII - Telelavoro
Art. 134 - Disciplina sperimentale del telelavoro (art. 1, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
Art. 135 - Orario di lavoro (art. 2, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
Art. 136 - Formazione (art. 3, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
Art. 137 - Copertura assicurativa (art. 4, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
Art. 138 - Criteri operativi (art. 5, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
Art. 139 - Norma finale di rinvio.
Capo XIV - Disposizioni finali
Art. 140 - Previdenza complementare (art. 45, CCNL 1999).
Art. 141 - Personale in particolari posizioni di stato (art. 50, CCNL 1999).
Art. 142 - Normativa vigente e disapplicazioni.
Art. 143 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive (art. 78, CCNL 1995).
Tabelle
Tabella A Profili di area del personale ATA (introdotta dal CCNL 4.8.95 e modificata dal CCNL 26.5.99).
Tabella B Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA (introdotta dal CCNL 4.8.95 e modificata dal CCNL 26.5.99)
Tabella C Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA (introdotta dal CCNL 26.5.99)
Tabella C1 - Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ATA
Tabella D Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio per le procedure di destinazione all'estero
Tabella 1
• Aumenti posizioni stipendiali dal 1 gennaio 2002
• Aumenti posizioni stipendiali dal 1 gennaio 2003
Tabella 2
• Indennità integrativa speciale
• Posizioni stipendiali dal 1 gennaio 2003
Tabella 3 Aumenti compenso individuale accessorio
Tabella 4 Aumenti retribuzione professionale docente
Tabella 5 Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica
Tabella 6 Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica
Tabella 7 Misure lorde tabellari dell'indennità' di lavoro notturno e/o festivo al personale educativo e ATA delle istituzioni educative e delle scuole speciali da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica
Tabella 8 Misura annua lorda tabellare dell'indennità' di bilinguismo e trilinguismo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica
Tabella 9 Misure economiche dei parametri per il calcolo dell'indennità di amministrazione
Dichiarazione a verbale relativa alla sottoscrizione definitiva del contratto 2002-2005 da parte della Cgil Scuola.
Dichiarazione a verbale relativa alla sottoscrizione definitiva del contratto 2002-2005 da parte di Cgil-Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal.
Dichiarazione a verbale relativa alla sottoscrizione definitiva del contratto 2002-2005 da parte di Cgil-Scuola, Cisl-Scuola e Snals-Confsal.
Dichiarazione a verbale relativa alla sottoscrizione definitiva del contratto 2002-2005 da parte di Cgil-Scuola, Cisl-Scuola e Snals-Confsal.
Dichiarazione a verbale relativa alla sottoscrizione definitiva del contratto 2002-2005 da parte di Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal
Dichiarazione a verbale relativa alla sottoscrizione definitiva del contratto 2002-2005 da parte di Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal.
Allegati
Allegato 1 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Art. 1 - Definizione.

Art. 2 - Principi.
Art. 3 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali.
Art. 4 - Procedura informale intervento della Consigliera/Consigliere.
Art. 5 - Denuncia formale.
Art. 6 - Attività di sensibilizzazione.
Allegato 2 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale.
Art. 2 - Principi.
Art. 3 - Regali e altre utilità.
Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni.
Art. 5 - Trasparenza negli interessi finanziari.
Art. 6 - Obbligo di astensione.
Art. 7 - Attività collaterali.
Art. 8 - Imparzialità.
Art. 9 - Comportamento nella vita sociale.
Art. 11 - Rapporti con il pubblico.
Art. 12 - Contratti.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola (per il quadriennio normativo 2002/05 e il 1° biennio economico 2002/03)

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore e comunicato il 4.7.03, sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il 1° biennio economico 2002/2003, e della certificazione positiva resa dalla Corte dei Conti il 22.7.03 sull'attendibilità dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il 24.7.03, alle ore 12.30, ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgil/Sns, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Confsal/Snals, Gilda/Unams
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il 1° biennio economico 2002/2003.

Premessa
Il presente CCNL contiene l'accordo per il quadriennio normativo 2002/2005 e le disposizioni di carattere economico per il biennio 2002/2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'Aran e le OOSS di comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal 4.8.95 all'8.3.02:
-CCNL quadriennio 1994/97 e I° biennio economico 1994/95, firmato il 4.8.95;
-sequenza contrattuale per il personale dei Convitti, firmata il 2.5.96;
-CCNL 2° biennio economico 1996/97, firmato l'1.8.96;
-sequenza contrattuale sul personale delle scuole italiane all'estero, firmata l'11.12.96;
-interpretazioni autentiche degli artt. 19, 41 e 69, CCNL 4.8.95, firmate il 17.9.97;
-sequenza contrattuale sull'applicazione degli artt. 27 e 77, CCNL 4.8.95, firmata il 26.2.98;
-CCNL quadriennio 1998/2001 e 1° biennio economico 1998/99, firmato il 26.5.99;
-sequenza contrattuale ex art. 44, CCNL 26.5.99, firmata il 24.2.00;
-Accordo in applicazione dell'art. 8, legge n. 124/99, per l'inquadramento nella scuola del personale ATA proveniente dagli EE.LL., firmato il 20.7.00;
-sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3, CCNL 26.5.99, firmata il 18.10.00;
-CCNL 2° biennio 2000/2001, firmato il 15.3.01;
-Accordo successivo sul personale delle scuole italiane all'estero, in applicazione dell'art. 30 della sequenza contrattuale 24.2.00, firmato il 14.9.01;
-Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione dell'art. 18, CCNL 2° biennio, firmato il 18.10.01;
-Accordo successivo su Arbitrato e Conciliazione, in applicazione dell'art. 18, CCNL 2° biennio, firmato il 18.10.01;
-Accordo successivo per il personale ATA, firmato l'8.3.02.
Le predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva del presente CCNL 2002/2005.
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale.
Tutti i riferimenti al D.lgs. n. 29/93 contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.lgs. n. 165/01, nel presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti articoli del D.lgs. n. 165/01.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate le disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo dell'articolato. Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell'art. 69, D.lgs. n. 165/01.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.

Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto (art. 1, CCNL 1999).

1) Il presente CCNL, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12(1) del CCNQ 18.12.02. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
(a) area della funzione docente;
(b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
[…]

Art. 2 - Interpretazione autentica del contratto (art. 2, CCNL 1999).
1) In attuazione dell'art. 49, D.lgs. n. 165/01, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del 1° incontro.
2) Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3) L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.

Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti (art. 3, CCNL 1999).

1) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2) Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente Capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee d'indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l'intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell'Istruzione, nell'ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OOSS firmatarie del presente CCNL.
3) Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
(a ) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli artt. 4 e 6;
(b ) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l'istituzione di Commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell'art. 5;
(c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa (art. 4, CCNL 26.5.99 e art. 2, CCNL 15.3.01).
[…]
2) In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività d'insegnamento; l'utilizzazione del personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalle leggi nn. 268/02 e 289/02; la mobilità intercompartimentale.
3) Presso ciascuna Direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
(a) linee d'indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
[…]
(d) criteri di utilizzazione del personale;
[…]
Presso ciascuna Direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
(a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
(b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
[…]
(d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
[…]

Art. 5 - Partecipazione (art. 5, CCNL 1999 e art. 2, CCNL 15.3.01).
1) Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'art. 7;
[…]
(b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
(c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
[…]
(f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
[…]
2) Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OOSS firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di 7 giorni lavorativi dall'apertura.

Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica (art. 6, CCNL 1999 e art. 3, CCNL 15.3.01).
1) A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2) Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
(a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
[…]
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
(d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
(e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
(f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/00;
(g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
(i) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto.
[…]
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
[…]
(k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
(l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
3) Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
[…]

Art. 7 - Composizione delle delegazioni (art. 9, CCNL 1999 e art. 4, CCNL 15.3.01).
1) Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I) A livello di amministrazione.
(a) Per la parte pubblica:
-dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
-da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
(b) Per le OOSS:
dai rappresentanti delle OOSS nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.

II) A livello di ufficio scolastico regionale.
(a) Per la parte pubblica:
dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'Amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.
(b) Per le OOSS:
dai rappresentanti territoriali delle OOSS di categoria firmatarie del presente CCNL.

III) A livello di istituzione scolastica.
(a) Per la parte pubblica:
dal dirigente scolastico.
(b) Per le OOSS:
dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle OOSS di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7.8.98 sulla costituzione della RSU.
2) Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Miur) può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran).

Art. 8 - Assemblee (art. 13, CCNL 1995 e art. 13, CCNL 2° biennio 15.3.01).
1) I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per 10 ore 'pro capite' in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
[…]

Capo III - Norme comuni
Art. 11 - Pari opportunità (art. 18, CCNL 1999).

1) Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Miur il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10.4.91 n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle OOSS di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell'Iur e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2) Il Comitato svolge i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
(b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
(c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/91.
3) Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
[…]
-iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali, nonché pratiche discriminatorie in generale;
-flessibilità degli orari di lavoro;
-fruizione del part-time;
[…]
4) L'Amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17, D.lgs. 29.10.98 n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5) Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6) A livello di amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle OOSS abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.

Art. 12 - Congedi parentali (art. 11, CCNL 2° biennio 15.3.01).
1) Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.lgs. n. 151/01.
[…]
3) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il restante periodo 'ante partum' non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39, D.lgs. n. 151/01.
[…]

Art. 13 - Ferie (art. 19, CCNL 4.8.95).
[…]
8) Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. […]

Art. 17 - Assenze per malattia (art. 23, CCNL 4.8.95 e art. 49, lett. ___, CCNL 26.5.99).
[…]
4) Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5) Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
[…]
7) Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26.6.90 n. 162 e dal DPR 9.10.90 n. 309.
[…]

Capo IV - Docenti
Art. 26 - Attività di insegnamento (art. 41, CCNL 4.8.95, interpretazione autentica in data 17.9.97 dell'art. 41 anzidetto e art. 24, CCNL 26.5.99).
[…]
5) L'attività d'insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. […]
[…]
9) L'orario d'insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le 4 ore.
[…]

Capo V - Personale ATA
Art. 50 - Orario di lavoro ATA (art. 50, CCNL 4.8.95 e art. 33, CCNL 26.5.99).

1) L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in 6 ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2) In sede di contrattazione integrativa d'istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3) L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
[…]

Art. 52 - Modalità di prestazione dell'orario di lavoro (art. 52, CCNI 31.8.99).
1) In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a) - Orario di lavoro flessibile.
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in 5 giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi nn. 1204/71, 903/77, 104/92 e D.lgs. 26.3.01 n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'istituzione scolastica o educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.

b) - Orario plurisettimanale.
La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggiore intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell'istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
(a) il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
(b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

c) - Turnazioni.
La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su 5 o 6 giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l'adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a 8. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore a 1/3 dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
- l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo s'intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle 6 del giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi nn. 1204/71, 903/77, 104/92 e dal D.lgs. n. 151/01 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a 1 anno.
2) L'orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
(a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
(b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico- scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
3) All'inizio dell'anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell'attività inerente la materia del presente articolo.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all'art. 6, adotta il piano delle attività.
La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.
Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le delegazioni sindacali di cui all'art. 7.

Art. 53 - Ritardi, recuperi e riposi compensativi (art. 52, CCNI 31.8.99).
[…]
4) Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.
5) Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i 3 mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
6) L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Art. 54 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali (art. 52, CCNI 31.8.99).
1) Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
-istituzioni scolastiche educative;
- istituti con annesse aziende agrarie;
-scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana.
2) Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.

Capo VII - Tutela della salute nell'ambiente di lavoro
Art. 70 - Finalità (art. 57, CCNI 31.8.99).

1) Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro, previste dal D.lgs. n. 626/94, come modificato dal D.lgs. n. 242/96, le parti convengono sulla necessità di realizzare l'intero sistema di prevenzione all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente Capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal CCNQ 10.7.96 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.

Art. 71 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 58, CCNI 31.8.99).
1) Il RLS, in tutte le unità scolastiche previste dal DM n. 382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10.7.96 e dall'art. 58, CCNI 31.8.99. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OOSS del comparto scuola.
2) Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina è contenuta negli artt. 18 e 19, D.lgs. n. 626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
(a) il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
(b) laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede l'obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il RLS, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il RLS su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del RLS; in occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del RLS. Inoltre il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal RLS;
(c) il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
(d) il dirigente scolastico su istanza del RLS è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il RLS è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
(e) il RLS ha diritto alla formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lett. G), D.lgs. n. 626 citato. La formazione del RLS deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs. n. 626/94, e dal Decreto Ministro del lavoro 16.1.97; in sede di Organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
(f) il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
(g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.lgs. n. 626/94, il predetto monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 72 - Organismi paritetici territoriali (art. 59, CCNI 31.8.99).
1) Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'Organismo paritetico di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94.
2) Tale Organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d'opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali Organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.

Art. 73 - Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza (art. 60, CCNI 31.8.99).
1) Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza l'Osservatorio nazionale paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei Comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli Organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.

Art. 74 - Norme di rinvio (art. 61, CCNI 31.8.99).
1) Per quanto non previsto dal presente Capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/94, al D.lgs. n. 242/96, al DM n. 292/96, al DM n. 382/98, al CCNQ 7.5.96 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.

Capo IX - Norme disciplinari
Sezione II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 89 - Obblighi del dipendente (art. 57, CCNL 1995).

[…]
3) In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
(a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;
(b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
(h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
[…]
(l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
[…]
(o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e automezzi a lui affidati;
[…]
(r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 92 - Codice disciplinare (art. 60, CCNL 1995).
1) Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall'art. 55, D.lgs. n. 165/01, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
(a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
(b) rilevanza degli obblighi violati;
(c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
(d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
(e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
(f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2) La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
(a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
[…]
(c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
(d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
[…]
(f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
(g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
[…]
6) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
(a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
(b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
(c) […] arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[…]
(f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
[…]
(i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
(l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
(a) recidiva plurima, almeno 3 volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
[…]
(e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
[…]
(g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
(a) 3a recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]

Art. 95 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
1) I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 27.11.91, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell'atto così adottato i Direttori generali danno informazione preventiva alle OOSS firmatarie del presente CCNL.

Capo X - Personale delle scuole italiane all'estero
Art. 97 - Sistema delle relazioni sindacali (artt. 11 e 19, sequenza 24.2.00).
1) Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio all'estero, ivi compresa la costituzione delle RSU.
Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero affari esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che investano l'intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero.
2) La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli esteri, che la presiede, da un delegato del Miur e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell'Amministrazione degli affari esteri e di quella del Miur.
[…]
4) Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall'Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell'art. 7.
[…]

Art. 98 - Partecipazione (art.12, sequenza 24.2.00).
1) L'Amministrazione degli Affari esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al D.lgs. n. 62/98.
[…]
2) Possono essere inoltre consensualmente costituite Commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di cui all'art. 5.

Art. 103 - Orari e ore eccedenti (art.17, sequenza 24.2.00).
1) Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, l'orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.
[…]

Capo XIII - Telelavoro
Art. 134 - Disciplina sperimentale del telelavoro (art. 1, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
1) Il presente Capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità stabilite dal CCNQ 23.3.00, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
In particolare trovano applicazione per quanto concerne l'assegnazione ai progetti di telelavoro gli artt. 4 e 6, CCNQ 23.3.00.
2) Le relazioni sindacali relative al presente Capo sono quelle previste dagli artt. 4 e 6.
3) Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
(a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
(b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4) La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. […]

Art. 135 - Orario di lavoro (art. 2, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
1) L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in 2 periodi di 1 ora ciascuno, concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di 1 ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d'orario.
[…]

Art. 136 - Formazione (art. 3, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
1) L'Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, Accordo quadro 23.3.00. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2) Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.

Art. 137 - Copertura assicurativa (art. 4, Accordo successivo sul telelavoro 18.10.01).
1) Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
[…]
-danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2) La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni 6 mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al RLS.

Art. 139 - Norma finale di rinvio.
1) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capo si rinvia alla disciplina di cui all'Accordo quadro sul telelavoro 23.3.00.

Allegati
Allegato 1 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Art. 1 - Definizione.

1) Per molestia sessuale s'intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2 - Principi.
1) Il Codice è ispirato ai seguenti principi:
(a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
(b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
(c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
(d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
(e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
(f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
(g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e 56, D.lgs. n. 165/01, venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili e i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
(h) l'Amministrazione s'impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

Art. 3 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali.
1) Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2) L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3) La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4 - Procedura informale intervento della Consigliera/Consigliere.
1) La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2) L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5 - Denuncia formale.
1) Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2) Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla Direzione generale.
3) Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4) Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OOSS e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali e a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5) Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6) Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle OOSS, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6 - Attività di sensibilizzazione.
1) Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2) L'Amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3) Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le OOSS, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4) Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5) Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo e alla Presidente del Comitato nazionale di parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6) L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice s'impegnano ad incontrarsi al termine del 1° anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali e a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

__________________
(1) CCNQ 18 dicembre 2002
Art. 12 Comparto del personale della Scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.