Regione Campania
Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3
Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania
B.U.R. 19 marzo 2007, n. 15
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
CAPO I FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI |
Art. 46 Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse |
CAPO I
FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.
2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di qualità del prodotto, nonché di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e qualità del ciclo dell’appalto. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dalla presente legge.
3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, ai criteri previsti dal bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, l’attività contrattuale delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile e dalla legislazione vigente.
6. Nell’applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento assicurano:
a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale e dello sviluppo ecosostenibile della regione Campania;
b) l’integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;
c) l’uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili, favorendo l’impiego di materiale riciclato e la riduzione della produzione di rifiuti;
d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità architettonica e tecnologica, nonché l’accessibilità da parte di tutti dell’ambiente costruito e non costruito attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche;
e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle politiche di partenariato e dell’apporto di risorse private nella realizzazione d’interventi infrastrutturali, anche a mezzo dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e contemperando esigenze di garanzia e di convenienza;
g) la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali, anche in forma aggregata elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;
h) la determinazione delle funzioni e delle attività negli uffici tecnici e dei soggetti - professionisti e società - abilitati per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.