Regione Campania
Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3
Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania
B.U.R. 19 marzo 2007, n. 15

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
 

 

CAPO I FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI
Art. 1 Finalità e obiettivi
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Ambito di applicazione
Art. 4 Attuazione della legge
CAPO II ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI
Art. 5 Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
Art. 6 Responsabile unico del procedimento
Art. 7 Programmazione
Art. 8 Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
Art. 9 Barriere architettoniche
Art. 10 Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi
Art. 11 Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione
Art. 12 Progetti e livelli di progettazione
Art. 13 Attività di progettazione
Art. 14 Verifica e validazione dei progetti
CAPO III INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE
Art. 15 Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Art. 16 Appalti integrati
Art. 17 Lavori, servizi e forniture in economia Art. 18 Interventi di urgenza e somma urgenza Art. 19 Bandi, avvisi e inviti
Art. 20 Tutela della legalità negli appalti
Art. 21 Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro
Art. 22 Qualificazione degli operatori economici
Art. 23 Qualificazione nei contratti misti
Art. 24 Selezione degli operatori economici
Art. 25 Raggruppamenti temporanei e consorzi
Art. 26 Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione
Art. 27 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Art. 28 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
Art. 29 Norme di garanzia della qualità
Art. 30 Norme particolari in tema di qualificazione e selezione
Art. 31 Elenchi di operatori economici
Art. 32 Concessione di lavori pubblici
Art. 33 Promotore
Art. 34 Tipologia e oggetto del contratto
Art. 35 Procedure per l’individuazione degli offerenti
Art. 36 Procedure aperte e ristrette
Art. 37 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 38 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 39 Sistemi dinamici di acquisizione
Art. 40 Accordi quadro
Art. 41 Dialogo competitivo
Art. 42 Criteri per la scelta dell’offerta migliore
Art. 43 Criterio del prezzo più basso
Art. 44 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 45 Ricorso alle aste elettroniche

 

Art. 46 Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 47 Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
Art. 48 Commissioni giudicatrici
Art. 49 Fasi delle procedure di affidamento Art. 50 Disciplina economica del contratto Art. 51 Clausole contrattuali speciali
Art. 52 Tutela dei lavoratori
Art. 53 Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 54 Garanzie e assicurazioni
CAPO IV REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL’APPALTO E DELL’ATTIVITA’ CONCESSA
Art. 55 Direzione dell’esecuzione del contratto
Art. 56 Varianti in corso di esecuzione del contratto
Art. 57 Subappalti
Art. 58 Collaudo tecnico amministrativo
Art. 59 Scelta del collaudatore
Art. 60 Albo regionale dei collaudatori
Art. 61 Accordo bonario
Art. 62 Arbitrato
CAPO V UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 63 Programmazione regionale
Art. 64 Forme di intervento finanziario regionale
Art. 65 Piano annuale di finanziamento
Art. 66 Richiesta degli enti e decreti di finanziamento
Art. 67 Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana
Art. 68 Erogazione del finanziamento regionale per l’ammortamento di mutui
Art. 69 Erogazione del finanziamento regionale straordinario
Art. 70 Devoluzioni
Art. 71 Esercizio di poteri sostitutivi
Art. 72 Rendiconti
CAPO VI ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Art. 73 Organizzazione della Regione
Art. 74 Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
Art. 75 Conferenza dei servizi
Art. 76 Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
Art. 77 Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Art. 78 Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
Art. 79 Obblighi informativi
Art. 80 Archivio tecnico regionale
Art. 81 Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
Art. 82 Certificazioni
Art. 83 Disposizioni per la semplificazione delle istanze
Art. 84 Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa
CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 85 Disposizioni finanziarie
Art. 86 Disposizioni transitorie e finali
Art. 87 Norme abrogate
Art. 88 Entrata in vigore

 

CAPO I
FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI


Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.
2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di qualità del prodotto, nonché di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e qualità del ciclo dell’appalto. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dalla presente legge.
3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, ai criteri previsti dal bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, l’attività contrattuale delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile e dalla legislazione vigente.
6. Nell’applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento assicurano:
a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale e dello sviluppo ecosostenibile della regione Campania;
b) l’integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;
c) l’uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili, favorendo l’impiego di materiale riciclato e la riduzione della produzione di rifiuti;
d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità architettonica e tecnologica, nonché l’accessibilità da parte di tutti dell’ambiente costruito e non costruito attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche;
e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle politiche di partenariato e dell’apporto di risorse private nella realizzazione d’interventi infrastrutturali, anche a mezzo dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e contemperando esigenze di garanzia e di convenienza;
g) la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali, anche in forma aggregata elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;
h) la determinazione delle funzioni e delle attività negli uffici tecnici e dei soggetti - professionisti e società - abilitati per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.