Tipologia: Protoccolo di intesa
Data firma: 3 ottobre 2019
Validità: Triennale
Parti:
Settori: Trasporti, Porto di Napoli
Fonte: filtcampania.it

Sommario:


Protocollo d’Intesa
“Pianificazione degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito portuale di Napoli"


Prefettura di Napoli
Regione Campania
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Capitaneria di Porto Napoli
ASL NA 1 Centro
Direzione Provinciale INAIL
Direzione Provinciale INPS
Direzione Territoriale del Lavoro
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Segreterie Provinciali CGIL, CISL, UIL, UGL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL MARE
Compagnia Marini ma Meridionale s.r.l.
Co.na.te.co. s.p.a.
De Luca & c. s.r.l,
Klingenberg Group s.r.l.
Logistica Portuale siri
Magazzini Generali Silos e frigoriferi s.p.a.
Magazzini Tirreni s.r.l.
G.N.V. s.p.a
So.te.co. s.r.l.
Terminal Flavio Gioia s.p.a.
Terminal Traghetti Napoli s.r.l.
Cooperativa C.U.L.P. a r.l.


Premesso che:
La piena attuazione del disposto normativo del D.Lgs. n. 81/2008 si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza e trova In sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui valorizzazione costituisce un elemento essenziale delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai compiti ad esso attribuiti:
la concorrenza tra poni e tra imprese dello stesso porto non può essere distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza da parte dei soggetti obbligati;
ai sensi della normativa vigente, l'organizzazione dei lavoro e la gestione della sicurezza sono affidate alla responsabilità delle singole imprese operanti in ambito portuale.
Considerato altresì
che il diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli Enti e Amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e che la prevenzione del fenomeno infortunistico richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti sopra indicali, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze al fine di:
• rendere ancora più incisiva l'azione di vigilanza e contrasto nei confronti di situazioni di irregolarità attraverso la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori, per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza nelle attività portuali:
• accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza;
• rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli Enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento ed. altresì, attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratoti e le loro rappresentanze;
• sostenere fortemente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). valorizzando il ruolo e favorendo l'azione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS) attraverso il coordinamento delle attività attribuite agli stessi dalla normativa di settore con quelle degli enti preposti e con l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP);
• rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro.
In ragione di quanto detto, in data 27.06.2007 presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli veniva sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Napoli le parti sociali e datoriali, le istituzioni e gli Enti preposti alla prevenzione e al controllo della, sicurezza uno specifico “Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'area del porto di Napoli” in forza del quale venivano, tra l’altro, attuati i seguenti interventi;
• costituzione di un Sistema Operativo Integrato (SOI) coordinato operativamente dalla ASL Napoli 1 Centro - oggi Settore tecnico porto e ferrovie (cambierà in Unità operativa e controllo dell'attività porti e ferrovie) e formato da rappresentanti dell’Autorità portuale di Napoli (AdSP del Mar Tirreno Centrale), Capitaneria di Porto, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INAIL, INPS con il compito di monitorare costantemente le attività delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della L. n. 84/94:
• elezione dei RLS di tutte le cerniate imprese nonché designazione di numero 4 unità con funzioni di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS);
previsione di un coordinamento tra i RLSS ed il SOI al fine di agevolare il colloquio con gli Enti preposti alle funzioni di vigilanza e prevenzione:
• realizzazione in favore dei RLS e degli ispettori dell’Autorità Portuale di Napoli di un percorso formativo orientalo sui rischi presenti in ambito portuale, con particolare riferimento alle interferenze operative nelle lavorazioni.
In data 24.10.2012. atteso l’esito positivo dell’attività posta in essere con gli interventi suindicati e alla luce del mutato quadro normativo, veniva sottoscritto un nuovo "Protocollo d'intesa" con il quale veniva implementata l'attività del Sistema Operativo Integrato - SOI.
L'attività ha contribuito:
• ad un abbattimento della percentuale di rischio delle attività portuali stimato intorno al 40% cui si aggiungono gli ulteriori riflessi positivi che le attività di controllo, effettuate a cadenza costante, hanno comportato sotto il profilo della regolarità contributiva e previdenziale:
• alla valorizzazione del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLSS) nelle attività in ambito portuale e nelle attività di monitoraggio:
• ad una maggiore cooperazione tra tutti i soggetti deputati alla vigilanza del rispetto della normativa sulla sicurezza.
Considerato che
L’esperienza maturala in questi anni di applicazione dei cennati Protocolli ha evidenziato che in ambito portuale la sicurezza sul lavoro presenta una particolare complessità dovuta alla natura delle attività ivi presenti ed alla compresenza di soggetti operativi e professionali, che richiedono una particolare attenzione sotto il profilo sia della valorizzazione della sicurezza che dei coordinamento nello svolgimento delle rispettive attività;
L’estensione graduale, infatti, dell'ambito oggettivo dei Protocolli anche ad altri settori di attività, quale quello della cantieristica, oltre a quello originario circoscritto alle operazioni portuali ioni court (carico, scarico, movimento e deposito merci) potrebbe garantire unii maggiore e più ampia tutela dei lavoratori;
I considerevoli risultati ottenuti dall'attuazione dei suddetti Protocolli sia in termini di contenimento degli eventi infortunistici, sia del miglioramento della cultura della sicurezza - realizzati grazie alla valorizzazione del ruolo degli RLS e RLSS ed all’impegno profuso dai datori di lavoro delle imprese portuali anche attraverso l'assunzione di maggiori oneri finanziari - inducono a proseguire nell'azione intrapresa.
Verrà avviato un procedimento finalizzato alla sottoscrizione di analogo Protocollo con gli Enti competenti per territorio nello scalo salernitano e con le imprese ex art. 16, 17 e 18 l. n. 84/94 ivi presenti.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato
Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii. ed. in particolare, i poteri di regolamentazione e controllo di tutte le attività svolte in ambito portuale di cui all’art. 6, co. 4, lett. a) e art. 8 lett. g);
Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. inerente l'attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il Decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
Visto il Codice di buone pratiche dell’ILO sulla sicurezza e salute nei porti;
Visti i Protocolli d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro nel Porto di Napoli sottoscritti in Prefettura, rispettivamente, in data 27 giugno 2007 ed il 24 ottobre 2012;
Visto il Protocollo nazionale di settore, sottoscritto il 28.10.2008 tra le parti stipulanti il CCNL dei lavoratori dei porti;
Visto il documento integrativo del Protocollo d'Intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro nei Porto di Napoli sottoscritto in data 26 febbraio 2009;
Vista la nota in data 24.01.2019 con la quale il Ministero dell'interno badato il proprio nulla osta alla stipula del protocollo;
I sottoscrittori dei Protocolli del 27 giugno 2007 e del 24 ottobre 2012, per la parte di rispettiva competenza, approvano il presente nuovo Protocollo di intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito del Porto di Napoli nonché le premesse che ne fanno parte integrante, il presente Protocollo sostituisce i precedenti ed i successivi accordi integrativi.

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Protocollo si applica alle operazioni ed ai servizi portuali sotto la responsabilità delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18 della L. n. 84/94 e ss.mm.ii..

Art. 2 RLS e RLSS
Le organizzazioni sindacali si impegnano, con la cadenza prevista dalle norme di settore e dai rispettivi CCNL applicati, ad effettuare l’elezione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) a copertura di tutte le imprese di cui all'art. 1. Le suddette organizzazioni sindacali attivano le necessarie procedure di designazione (di massima nei settori di attività container/merci varie, ro-ro e lavoro temporaneo) di numero 3 unità con funzioni di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS). Requisito essenziale per l'acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l’incarico di RLS aziendale.
Le OO.SS. comunicano all’AdSP i nominativi dei RLS e dei RLSS. L'AdSP comunica a tutte le aziende operanti in porlo, cui si applica il presente Protocollo, nonché alla ASL NA 1 Centro, i nominativi degli RLSS ed il recapito da ciascuno di essi indicato, al quale inviare comunicazioni, informazioni e la documentazione prevista dalla normativa.
Il mandato dell’incarico dei RLS e dei RLSS ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3 Compiti dei RLSS
I responsabili per la sicurezza di sito produttivo esercitano la loro funzione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma. 6 del D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela del segreto industriale. Esercitano come previsto dall'art. 49, comma. 3 del D.Lgs. citato:
a) le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;
b) in coordinamento con i RLS aziendali, le attribuzioni di cui all'art. 50, comma 1 lett. b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.Lgs. n. 81/08 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo; i RLSS sono, pertanto, consultati nella fase di elaborazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) avente ad oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzioni di servizi portuali;
c) i compiti di coordinamento tra i RLS aziendali delle imprese di cui al precedente art. 1.
Nell’esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b), potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il RSPP dell’impresa.
Ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla citata lett. c), i RLSS convocano riunioni periodiche, con cadenza trimestrale, tra tutti gli RLS aziendali a seguito delle quali verrà redatto un verbale sulle tematiche trattate che sarà comunicalo all'AdSP ed al SOI inoltre. Nell’ambito delle attribuzioni di cui sopra i RLSS;
-ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli enti competenti, qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
-possono partecipare, congiuntamente agli RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti tra attività svolte da imprese diverse;
- per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei RLS aziendali, prevista dall'art. 49, comma 3 del D.Lgs. n. 81/08, possono accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale, solo se da questi richiesto, previa comunicazione preventiva di almeno 48 ore alla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli artt. 44 e 48, comma 4, del D.Lgs. citato;
- possono consultare, su richiesta e previo avviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali.
I responsabili per la sicurezza di sito produttivo partecipano alle riunioni/ispezioni indette dal S.O.I. siccome previste dal successivo art. 6 del presente Protocollo e laddove vengano trattati argomenti inerenti i compiti ad essi attribuiti.
L’AdSP ha individuata la sede per l’attività dei RLSS e del SOI nel locale ubicato a Calata Villa del Popolo, interno porto.

Art. 4 Formazione dei RLS aziendali e dei RLSS
I contenuti della formazione dei RLS aziendali sono quelli indicati dal co. 11 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08.
La durata della formazione dei RLS aziendali è quella stabilita all'art. 58 del vigente CCNL. Per gli RLSS sono, altresì, aggiunti moduli formativi moduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dei rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività del porto.
Per i moduli aggiuntivi di formazione degli RLSS la durata del percorso formativo è non inferiore a 32 ore, quindi, complessivamente la formazione di base avrà una durata non inferiore a 72 ore. A ciascun RLSS è assicurato ogni anno un aggiornamento formativo della durata minima di 8 ore.

Art. 5 Impegni delle imprese ex artt. 16, 17 e 18 della L. n. 84/94
Le imprese portuali, ivi compreso il fornitore di lavoro temporaneo, si impegnano:
a) ad aggiornare i! documento di sicurezza di. cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 272/99, tenendo conto dei contenuti del presente Protocollo e delle eventuali evidenze di rischio, Copia del documento aggiornato verrà trasmesso all’ASL ed all’AdSP;
b) ad assicurare ai RLSS (n. 3) un numero di ore sufficienti ad espletare gli incarichi in misura adeguata. Il monte ore è fissato complessivamente per tutti e tre i responsabili per la sicurezza di sito produttivo in 4, 100 ore annue, La fruizione delle ore. per gli scopi di cui al presente Protocollo, è documentata da una comunicazione sindacale delle OO.SS. di riferimento e trasmessa dai RLSS rispettivamente, all’azienda cd alla AdSP. I responsabili per la sicurezza di sito produttivo redigono un rapporto della propria attività, anche in forma sintetica, che verrà inviato alla AdSP, alla ASL nonché alle imprese portuali per quanto di loro interesse;
c) a migliorare la comunicazione interna tra Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Proiezione (RSPP) dell'azienda, tecnici e RLS aziendali e tra questi ultimi e i RLSS, A ciascun RLS aziendale sono riconosciuti permessi retribuiti di 32 ore annue pro - capite (come previsto al punto 2 del protocollo nazionale datato 28.10.2008, che si aggiungono a quelli previsti dall’art. 58 del CCNL dei porti), per favorire la loro partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento indette dagli RLSS;
d) ad individuare e soddisfare le esigenze in materia di formazione non solo dei RLS e dei RSPP, ma anche dei livelli dirigenziali e dei preposti al coordinamento operativo delle attività ed a dare attuazione agli accordi nazionali sulla formazione d'ingresso dei dipendenti;
e) a comunicare all'AdSP, secondo le modalità già definite, gli incidenti (“mancati infortuni" e/o eventi di rischio) che hanno comportato la sospensione delle operazioni ex artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 272/99;
Fermo restando gli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., il lavoratore segnalerà al proprio superiore gerarchico e al RLS qualsiasi situazione di pericolo interrompendo, se necessario, in caso di grave ed immediato pericolo per la propria sicurezza o per quella di altre persone la propria attività chiedendo l’immediato intervento del RRSPP aziendale: qualora la situazione segnalata non fosse risolta dall'intervento compiuto e immediato del RLS o del RSPP, l'impresa si attiverà ai sensi dell'articolo 4 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 272/99.

Art. 6 Sistema Operativo Integrato (SOI)
Per rafforzare e rendere più efficaci ed integranti le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è costituitoci! Sistema Operativo Integrato (SOI), coordinato, sotto il profilo operativo, dall'ASL ne fanno parte l’AdSP, la Capitaneria di Porto, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'INAIL, l’INPS, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti.
Il SOI ha il compito di:
- monitorare e controllare le attività e gli interventi posti in essere dalle imprese di cui all’art. 1 del presente Protocollo in materia di prevenzione e sicurezza su! lavoro, Tale attività si estenderà anche alle imprese che operano nel settore della cantieristica secondo modalità e termini che verranno concordati con i rappresentanti di parte- sindacale e datoriale della categoria:
- garantire azioni strettamente integrate tra gli operatori ASL, gli ispettori dell'AdSP e la Capitaneria di Porto, al fine di consentire un utilizzo ottimale delle risorse per l'incremento delle azioni di controllo e di prevenzione:
- potenziare il sistema di sorveglianza preventiva degli eventi infortunistici portuali e delle malattie professionali tramite il miglioramento dei flussi informativi tra le pubbliche amministrazioni, e tra le stesse e l’AdSP.
- indire riunioni periodiche, con cadenza mensile, nel corso delle quali verranno rese manifeste le problematiche di maggior interesse e valutati gli indirizzi di prevenzione.
Detto organismo dovrà utilizzare flussi informativi utili a tracciare specifici profili di rischio al fine di individuare obiettivi e priorità di intervento per la riduzione degli eventi infortunistici.
L’Asl, sentiti gli Enti preposti alla vigilanza in materia lavoristica, previdenziale e assicurativa, nonché della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’espletamento delle attività di ispezione e monitoraggio suindicate, provvedere periodicamente ad informare i responsabili per la sicurezza di sito produttivo ed, eventualmente, a convocarli per l'espletamento delle attività di ispezione e monitoraggio in caso di eventuali necessità.
Dell’attività sopra descritta verrà redatta apposita relazione che sarà trasmessa a tutti gli Enti sottoscrittori il presente Protocollo.

Art. 7 Impegno di spesa
Il finanziamento dei costi relativi al monte ore permessi previsto dall'art. 5. lett. b) per lo svolgimento dell’attività dei responsabili per la sicurezza di sito produttivo è a carico delle imprese di cui all’art. l del presente Protocollo. L’AdSP definirà, entro trenta giorni dalla firma del presente Protocollo, con propria ordinanza i criteri e la ripartizione degli oneri a carico delle imprese derivanti dalla applicazione del presente Protocollo.

Art. 8 Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale.
Il SOI trasmetterà, con cadenza semestrale, al Prefetto una dettagliata relazione sulle azioni intraprese in attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo, per una più incisiva azione di prevenzione, vigilanza e contrasto finalizzata a garantire più elevati livelli di sicurezza.
Le parti si impegnano, sei mesi prima della scadenza del presente Protocollo, a porre in essere tutte le attività propedeutiche al suo rinnovo.
Il Prefetto, nell'ambito delle sue competenze, riferirà al Governo delle iniziative assunte per la realizzazione di azioni organiche e congiunte per la salvaguardia della vita e della salute, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in ambito portuale.

Napoli, 3 ottobre 2019