Cassazione Penale, Sez. 1, 09 ottobre 2019, n. 41406 - Manomissione del cronotachigrafo. Norme di sicurezza sul lavoro o CdS? Dipende chi commette l'alterazione
In ogni caso in cui l'alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 179 del C.d.S., con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 9 L. n. 689/81, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 cod. pen. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice (così Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, P.M. in proc. Galiini).
Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 16/05/2019
Fatto
1. Con sentenza resa in data 29.3.2018 con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale di Mantova in composizione monocratica assolveva R.A. dal reato di cui all'art. 437 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
All'imputato era contestato di aver danneggiato l'impianto cronotachigrafo installato sul trattore stradale targato DG531GSF di proprietà di "N. Autotrasporti di N. Davide Giovanni e Nicola S.n.c.", per aver egli collocato un magnete sul sensore di movimento che trasmetteva i dati all'apparecchiatura analogica, inibendo, così, la trasmissione di dati veritieri al cronotachigrafo marca Siemens VDO, destinato per sua natura a prevenire infortuni sul lavoro (in Mantova, il 27.3.2014).
A ragione della pronuncia assolutoria, il Giudice del merito riteneva di aderire a un filone giurisprudenziale (Sez. 1, n. 2200/2018) in base al quale la condotta tenuta dall'imputato, quale conducente del mezzo non datore di lavoro, doveva considerarsi assorbita dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 C.d.S. in virtù del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen.
2. Con atto datato 20.4.2018, depositato in pari data presso la Segreteria della Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia e pervenuto, a mezzo raccomandata postale, presso la cancelleria del Tribunale di Mantova in data 26.4.2018, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza degli artt. 9 L. n. 689/81, 179 C.d.S. e 437 cod. pen. in adesione al diverso orientamento giurisprudenziale espresso con sentenza Sez. 1, n. 47211 del 25/5/2016, Rv. 268892, che metteva in luce la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme in concorso (la circolazione stradale, l'art. 179 C.d.S., la sicurezza dei lavoratori l'art. 437 cod. pen.) e la diversità anche strutturale tra le due fattispecie, sul piano oggettivo e soggettivo.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Va rilevato che, secondo un primo orientamento interpretativo, correttamente richiamato nel ricorso del Pubblico ministero, tra la disposizione di cui all'art. 179 Cod. della strada - che punisce, con una sanzione amministrativa, colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso - e quella di cui all'art. 437 cod. pen. - che sanziona, invece, l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - non sussisterebbe alcun rapporto di specialità, stante la diversità sia dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, nella prima, e la sicurezza dei lavoratori, nella seconda - sia della struttura delle due fattispecie, sotto l'aspetto tanto oggettivo, quanto soggettivo (Sez. 1, n. 47211 del 25/5/2016, P.M. in proc. Vercesi, Rv. 268892; Sez. 1, n. 34107 del 29/3/2017, P.G. in proc. Trandafir, non massimata).
3. Osserva, nondimeno, il Collegio che tale indirizzo esegetico è stato successivamente superato e ribadito da altra preferibile opzione interpretativa, secondo la quale il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ciò in quanto è stato ritenuto sussistente un rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all'art. 437 cod. pen., il quale punisce - come detto - l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro (Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, dep. 19/1/2018, P.M. in proc. Gailini, Rv. 272364; più di recente, Sez. 1, n. 18221 del 9/4/2019, P.G. in proc. Sassonia, Rv. 275466).
Detta impostazione è pienamente condivisa da questo Collegio, dovendo rilevarsi che, effettivamente, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 437 cod. pen. presenta una maggiore "ampiezza" rispetto a quella prevista dall'art. 179 del Codice della strada, dal momento che, mentre la prima, individua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l'obbligo di prevenire - tramite impianti, apparecchi o segnali - disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto; e che anche l'ambito delle condotte tipiche è assai più esteso rispetto a quello della fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso.
Inoltre, deve osservarsi che il delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. è posto a tutela della pubblica incolumità con riferimento all'ambiente di lavoro, imponendo l'adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare le attività di impresa.
Ne consegue che, in ogni caso in cui l'alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 179 del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 9 legge n. 689 del 1981, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 cod. pen. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice (così Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, P.M. in proc. Galiini, citata).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono e del riaffermato principio di diritto consolidatosi negli ultimi anni, avendo il Tribunale di Mantova escluso che, nel caso di specie, la condotta illecita del R.A. sia stata imposta o indotta dal datore di lavoro e non avendo il Procuratore generale ricorrente opposto specifiche censure a tale ricostruzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il Giudice del merito ha correttamente concluso per la sanzionabilità della condotta dell'imputato solo in via amministrativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019