Categoria: 1992
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Tipologia: CIA
Data firma: 19 luglio 1992
Validità: 01.07.1992 - 30.06.1995
Parti: Coop Toscana Lazio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Coop Toscana Lazio
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Relazioni sindacali
Salario di ingresso
Indennità
Organizzazione del lavoro magazzini consortili
Trasferte
Luoghi di lavoro
Trattamento auto
Flessibilità lavoratori part-time rete di vendita
Orario di lavoro - Pause
Lavoro festivo e domenicale punti vendita
Lavoro festivo - Magazzini consortili
Orari di lavoro diversi da quelli di apertura al pubblico
Salario
Una tantum

 

Controllo elettronico a distanza
Diritto allo studio
Sicurezza
Turni di lavoro nei magazzini consortili
Reperibilità
Mensa
Sostituzioni
Quote salariali aggiuntive - Dip. 1A livello
Professionalità - Salario - Inquadramenti
Mercato del lavoro
Contratti di lavoro a tempo determinato
Classificazione
Salario variabile
Decorrenza e durata


Integrativo aziendale

L'anno 1992 il giorno 19 del mese di luglio, tra la Direzione Coop di consumatori Toscana Lazio […] e la delegazione sindacale aziendale […] e le rispettive organizzazioni sindacali […] Filcams - Cgil, […] Fisascat - Cisl, […] Uiltucs - Uil, si è definita la seguente ipotesi di rinnovo dell'Accordo Integrativo aziendale:

Relazioni sindacali
Le parti convengono sull’opportunità politica e organizzativa dell'istituzione di un organismo sindacale unitario in raccordo con le rispettive Organizzazioni Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali affermano tuttavia che le modalità organizzative di tale organismo detto "coordinamento sindacale" necessitino di ulteriori approfondimenti all'interno delle OO.SS medesime, per cui si ripromettono, in tempi brevi, di presentare le relative soluzioni.
Le parti convengono che a quel momento sarà ripreso il confronto che dovrà anche definire il monte ore di dotazione per l’attività dell'organismo in questione.
Nota a verbale
In riferimento a quanto stabilito nel vigente Accordo Integrativo Aziendale al punto "Relazioni Sindacali", ed in riferimento ancora alla necessità, concordemente riconosciuta, di proseguire e concludere il confronto sul tema della costituzione di un organismo sindacale aziendale rappresentativo, le parti concordano che nell'intero testo del vigente Accordo dove trovasi scritto "Coordinamento Sindacale Aziendale" deve intendersi invece scritto "le parti"; ciò sino alla ridefinizione di un accordo sulla costituzione del predetto organismo sindacale aziendale di coordinamento.

Indennità
Indennità di funzione […]
Indennità ad personam autisti consegnatari […]
Indennità di presenza magazzini consortili […]
Indennità di presenza reparto consegne […]
Indennità di presenza reparto carni.

Si eleva l'indennità di presenza giornaliera per i dipendenti del reparto carni della sede a L. 5.500, tale indennità è onnicomprensiva di altre indennità comunque presenti in azienda e compensativa del disagio derivato dal dover effettuare la prestazione lavorativa all'interno del reparto carni vistene le caratteristiche tecniche e strutturali.
Indennità di presenza (banco di gastronomia - banco del pane nelle unità di vendita) […]
Indennità giornaliera gite convenzionalmente definite lunghe […]
Indennità cassa […]


Organizzazione del lavoro magazzini consortili
Nello spirito ed in applicazione dell'art. 1 del vigente CCNL, sulla base di previsioni e programmi di lavoro aziendali il più possibile collegati ad oggettive necessità relative alla attività di rifornimento e di vendita dei negozi, ed anche al fine di poter più agevolmente affrontare le inevitabili situazioni di emergenza, le parti concordano sulla necessità di ampliare, in alcuni momenti dell'anno, l'arco temporale di utilizzazione del magazzino, prevedendo turni di lavoro adeguati allo scopo, peraltro già presenti ed attivi nella struttura del magazzino, od altri che le parti possano eventualmente concordare.
L'azienda si impegna, compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze di professionalità pretese, a dar precedenza, in questo, ai dipendenti che privilegiano i turni suddetti.
Le previsioni, i programmi e le eventuali situazioni di emergenza di cui sopra saranno oggetto, nei tempi utili, di documentato confronto e contrattazione fra le parti.

Orario di lavoro - Pause
Le parti concordano che a far data dal 1.10.1993 l'orario di lavoro per i dipendenti della Coop Toscana Lazio sarà di 37 ore settimanali comprensive di 10 minuti giornalieri di sosta retribuita; per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time l'orario settimanale sarà comprensivo della sosta retribuita.

Lavoro festivo e domenicale punti vendita
[…]
Fatto salvo il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche così come previsto dalla legislazione attualmente vigente e tenuto conto che, di norma, il riposo settimanale coincide con la domenica, fatte salve le eccezioni previste dalla legge 370/1934, le parti, a fronte di quanto sopra, confermano la validità della prassi aziendale di far usufruire al lavoratore che presta la propria attività nella giornata di domenica un riposo compensativo dopo sei giorni di lavoro.
Le parti, nella considerazione della disponibilità aziendale ad organizzare i propri orari di lavoro settimanali dal lunedì al sabato, convengono di demandare l'approfondimento della materia alla commissione prevista che concluderà i propri lavori entro i tempi tecnici necessari alla attivazione delle nuove procedure e che comunque dovranno avere inizio entro il 1.5.1993.
Vista la particolare penosità della prestazione lavorativa svolta nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, ai sensi dell'art. 48 vigente CCNL, compresi nel periodo natalizio che di norma, decorre dalla prima domenica del mese di dicembre alla seconda domenica del mese di gennaio, le parti concordano che ai lavoratori di competenza venga erogata, oltre alla normale retribuzione e per la vigenza dell'attuale integrativo aziendale, una quota retributiva oraria […]

Orari di lavoro diversi da quelli di apertura al pubblico
Le parti convengono che per affrontare adeguatamente le richieste di maggior servizio provenienti dalla clientela (orari non-stop, orari prolungati di apertura, ecc.) debbano essere attuati e sviluppati metodi organizzativi appropriati. Tali metodi saranno oggetto di confronto e contrattazione con il Coordinamento sindacale così come previsto nel capitolo "Sistema relazioni sindacali".
In questo senso, riconfermando quanto previsto dagli artt. 38 e 12 (prima parte) del CCNL, vengono considerati adatti a questo scopo turni di lavoro che si protraggono oltre l'orario di chiusura al pubblico o che iniziano prima dell'apertura al pubblico.
Si conviene inoltre che, compatibilmente con le esigenze organizzative del negozio, si adotteranno, per l'effettuazione di questi turni, opportuni criteri di rotazione fra tutto il personale a tempo indeterminato operante nell'unità di vendita.
In presenza di consistenti punte di vendita di breve durata (natale, estate, pasqua, ecc.), ove fosse difficile modificare la consolidata organizzazione dell'unità operativa, per costituire espressamente questi turni di lavoro potrà essere utilizzato personale con contratto a tempo determinato sia full-time che part-time.
A questo riguardo, in riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato part-time, l'azienda si impegna a ricercare, tenuto conto delle esigenze organizzative dei punti vendita, tutte le soluzioni possibili per favorire l'effettuazione, anche in periodi di lavoro successivi, di prestazioni lavorative con orari diversi.
Le parti concordano quindi che, di norma, sia prevista una giornata di riposo dopo l'effettuazione di un programma turni che si protraggono dopo l'orario di chiusura al pubblico o che, comunque, la prestazione lavorativa non abbia inizio prima delle ore 13 del giorno successivo rispetto all'ultimo dei turni in questione.
A fronte di quanto sopra le parti convengono che per questi turni, che di norma iniziano prima della chiusura dell'attività di vendita e si protraggono fino ed oltre alle ore 22, la prestazione lavorativa venga considerata, ai soli fini retributivi, tutta effettiva e che pertanto la pausa di 10 minuti venga retribuita.
Le parti precisano che per ogni ora di lavoro effettivamente prestata continuativamente dopo le ore 21 verranno accantonati 10 minuti da sommare all'attuale monte ore individuale, il cui godimento è regolato dall'art. 37 del CCNL.
Al confronto di singola unità di vendita viene demandata la gestione del presente accordo che, senza rimettere in discussione quanto già concordato a livello aziendale, potrà trovare soluzioni organizzative per la fruizione nella stessa giornata dell'utilizzo anche parziale delle ore di riduzione.

Controllo elettronico a distanza
Le parti ritengono l'innovazione tecnologica elemento di particolare rilevanza ai fini del miglioramento delle capacità organizzative e gestionali della Cooperativa e dell'accrescimento del livello di servizio ai consumatori.
Tale materia sarà oggetto di approfondimento in sede di commissione paritetica prevista dal presente contratto. In tale contesto le parti concordano che l'introduzione e l'utilizzazione nei punti vendita degli attuali sistemi non dovrà essere finalizzata al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori come previsto, del resto, dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Sicurezza
Le parti convengono che tutte le operazioni di movimentazione e maneggio del denaro debbano avvenire secondo norme e regole che limitino al massimo i rischi per il patrimonio aziendale e per chi vi opera.
Resta inteso quindi che in tutte le occasioni debbano essere eseguite con il massimo scrupolo le procedure previste in materia di sicurezza e che, ove obiettive difficoltà logistiche rendessero disagevoli le operazioni in questione, verranno date indicazioni per contenere i pericoli al patrimonio e ai dipendenti che vi operano.
L'Azienda si impegna ad inserire, ove possibile, nuove tecnologie adatte a migliorare la salvaguardia del patrimonio aziendale e dei lavoratori.

Turni di lavoro nei magazzini consortili
Le parti convengono che per i dipendenti operanti nelle sedi consortili, in presenza di turni di lavoro che decorrono dalle ore 21 alle ore 5 del mattino successivo, la prestazione dell'attività lavorativa sia considerata, ai soli fini retributivi, tutta effettiva e che pertanto la pausa di 10 minuti venga retribuita.

Reperibilità
Ai dipendenti dei settori Centro Elaborazione Dati e Manutenzione che per esigenze organizzative devono essere reperibili per eventuali interventi urgenti verrà riconosciuta una quota del 30% della paga oraria per ogni ora di disponibilità.
In caso di intervento che convenzionalmente viene considerato minimo di un'ora, verranno riconosciuti, oltre alla paga contrattuale, lo straordinario, la maggiorazione relativa al periodo di chiamata e il rimborso chilometrico previsto dagli accordi aziendali.

Mensa
Al momento del completamento delle opere di ampliamento del magazzino di Ariccia, l'Azienda si impegna a predisporre, entro il 31 dicembre 1993, un servizio di mensa adeguato a soddisfare le esigenze dei lavoratori di quell'unità operativa.
[…]

Contratti di lavoro a tempo determinato
Le parti confermano la validità di quanto disposto dall'art. 10 del vigente CCNL relativamente alla possibilità, per le aziende, di ricorrere a tutte le opportunità che l'attuale legislazione offre in riferimento ai contratti di formazione e lavoro, lavoro a tempo parziale e lavoro a tempo determinato.
[…]
Le parti esprimono, in riferimento al titolo 2 (contratti di lavoro a tempo determinato) la volontà di continuare la prassi aziendale in materia di gestione del mercato di lavoro previo confronto da attivarsi all'interno della commissione paritetica prevista nell'accordo integrativo aziendale capitolo "sistema di relazioni sindacali". Questo a fronte della specificità territoriale in cui opera la Coop Toscana Lazio e vista la consuetudine aziendale, ad oggi consolidata, di equilibrio nella gestione delle convenzioni precedentemente siglate e delle leggi che regolano il mercato di lavoro, in questa ottica la cooperativa si impegna, a fronte della costruzione di nuove unità produttive, a garantire una quota di eventuali nuove assunzioni a tempo determinato per le categorie socialmente più deboli, da definire all'interno della sopra citata commissione.
Le organizzazioni sindacali Filcams-Fisascat-Uiltucs firmatarie del presente accordo integrativo si adopereranno, per quanto in loro potere, a far recepire nelle sedi competenti, tale accordo sotto forma di deliberativo.