Tipologia: CCNL
Data firma: 4 marzo 2003
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Unioncamere
Fonte: ARAN

Sommario:

 Indice
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 Sistema di partecipazione
• Informazione
• Consultazione
• Concertazione
Art. 6 Altre forme di partecipazione
Art. 7 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Art. 8 Pari opportunità
Art. 9 Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
Art. 10 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 11 Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali
Art. 12 Prevenzione della conflittualità
Titolo III Il rapporto di lavoro
Art. 13 Il contratto individuale di lavoro
Art. 14 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 Periodo di Prova
Art. 16 Orario di lavoro
Art. 17 Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 18 Banca delle ore
Art. 19 Lavoro straordinario
Art. 20 Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo compensativo
Art. 21 Accordi per la gestione delle eccedenze di personale
Art. 22 Ferie
Art. 23 Permessi brevi
Art. 24 Assenze per malattia
Art. 25 Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
Art. 26 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 27 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 28 Congedi dei genitori
Art. 29 Congedi per la formazione
Art. 30 Permessi retribuiti
Art. 31 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 32 Aspettativa per motivi personali o familiari
Art. 33 Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 34 Cumulo di aspettative
Art. 35 Diritto allo studio
Art. 36 Servizio militare e sostitutivo civile
Art. 37 Comandi e mobilità
Titolo IV Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 38 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 39 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 40 Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 41 Contratto a tempo determinato
 Art. 42 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 43 Contratto di formazione e lavoro
Art. 44 Disciplina sperimentale del telelavoro
Titolo V Norme disciplinari
Art. 45 Doveri del dipendente
Art. 46 Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 47 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Art. 48 Codice disciplinare
Art. 49 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 50 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Titolo VI Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 51 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 52 Obblighi delle parti
Art. 53 Termini di preavviso
Titolo VII Trattamento economico
Art. 54 Struttura della retribuzione
Art. 55 Tredicesima mensilità
Art. 56 Quattordicesima mensilità
Art. 57 Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 58 Effetti degli incrementi stipendiali
Art. 59 Risorse per le politiche del personale e per la produttività
Art. 60 Utilizzo delle risorse per le politiche del personale e per la produttività
Art. 61 Conferma di istituti economici precedenti
Art. 62 Collegamento tra produttività ed incentivi
Art. 63 Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 64 Trattamento di missione
Art. 65 Servizi aziendali
Art. 66 Trattenute per scioperi
Art. 67 Disapplicazione di trattamenti economici non previsti
Titolo VIII Disposizioni di particolare interesse
Art. 68 Previdenza complementare
Art. 69 Formazione del personale
Titolo IX Disposizioni finali
Art. 70 Conferma dei benefici economici previsti da discipline speciali
Art. 71 Disapplicazioni
Art. 72 Clausola di salvaguardia
Allegato 1 Codice di condotta tipo relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (Art. 47)
1. Definizione

2. Dichiarazioni di principio
3. Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
4. Procedura informale: intervento della consigliera / del consigliere
5. Denuncia formale
6. Attività di sensibilizzazione
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'Unioncamere quadriennio normativo 1999-2002

In data 4 marzo 2003 alle ore 16.00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: L'Aran: […] Organizzazioni Sindacali Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Fpl, Saduicc-Diccap Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall'Unioncamere (d'ora in avanti "Ente").
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è richiamato nel testo del presente contratto con la dizione "D. lgs. n. 165/2001". L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) è richiamata con il termine "Agenzia".

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione delle responsabilità delle parti, è riordinato in modo da contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Unioncamere di innalzare i livelli di efficacia e di efficienza delle attività svolte.
2. Il sistema di relazioni sindacali è articolato come segue:
a) contrattazione collettiva, che ha il suo momento fondamentale nel contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione nella contrattazione integrativa;
b) partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell'informazione, della consultazione e della concertazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e Conferenze;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti indicati nell'art. 9, c. 1, lett. b). Essa si avvale delle risorse dell'apposito fondo unico previsto dall'art. 59 al fine di incrementare la produttività e la qualità dei servizi nonché di sostenere i processi di innovazione organizzativa.
2. La contrattazione collettiva integrativa riguarda le seguenti materie:
[…]
b) linee di indirizzo generale per la formazione anche in linea con i processi di innovazione;
c) linee di indirizzo e criteri per la garanzia, la prevenzione, la sicurezza e il miglioramento dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti volti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
d) pari opportunità, per le finalità di cui all'art. 8;
[…]
g) ricaduta delle innovazioni tecnologiche ed organizzative connesse ai processi di riqualificazione dei servizi per una migliore risposta all'utenza sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
[…]
i) articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
j) individuazione preventiva delle gravi e documentate situazioni familiari, in presenza delle quali è possibile elevare il contingente del numero di rapporti a tempo parziale ai sensi dell'art. 38, comma 11;
k) definizione dei casi, delle condizioni, dei criteri e delle modalità per la determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori ai lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 42, comma 6;
l) criteri per l'attribuzione dei compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall'art. 60 ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 11;
[…]
n) criteri per la definizione del trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione in telelavoro, ai sensi dell'art. 44, comma 10.
[…]

Art. 5 - Sistema di partecipazione
1. Il sistema di partecipazione si realizza attraverso i modelli relazionali di seguito disciplinati.

A) Informazione
1. L'Unioncamere assicura ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, c. 1, lett. b) informazioni periodiche e tempestive sugli atti di valenza generale aventi riflessi diretti sul rapporto di lavoro, sull'organizzazione degli uffici o sulla gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce una informazione preventiva:
a) nei casi in cui il presente CCNL prevede la contrattazione integrativa o la concertazione;
b) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) criteri relativi alla definizione dei fabbisogni di personale;
[…]
e) criteri generali concernenti l'organizzazione del lavoro;
f) criteri generali per la riorganizzazione degli uffici;
g) progetti per la sperimentazione del telelavoro;
h) individuazione dei posti da destinare al rapporto di lavoro a tempo parziale;
i) politiche degli organici e dei processi occupazionali;
j) sperimentazioni gestionali e/o affidamento all'esterno dei servizi;
[…]
l) programmi di formazione del personale.
3. Nelle materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce un'informazione successiva:
[…]
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
f) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
[…]
h) attuazione delle politiche degli organici e dei processi occupazionali.

B) Consultazione
1. La consultazione è attivata dall'Unioncamere prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) consistenza e variazione delle dotazioni organiche.
3. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nei casi previsti dall'art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

C) Concertazione
1. Nel corso della concertazione le parti accertano la possibilità di definire una posizione comune sulle materie oggetto del confronto. Essa deve concludersi entro il termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della stessa è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti. Durante la concertazione le parti si adeguano ai principi di correttezza e buona fede.
2. La concertazione può essere richiesta con atto scritto dai soggetti sindacali di cui all'art. 9, c. 1, lett. b), entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione. Essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla richiesta.
3. La concertazione riguarda i criteri generali relativi:
[…]
c) alla introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'Ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.

Art. 6 - Altre forme di partecipazione
1. Nell'ambito dell'Ente è costituita una Conferenza di rappresentanti delle parti abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza si riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere il personale in ordine alle linee essenziali di indirizzo in materia di politiche aventi riflessi sul personale, nonché di organizzazione e gestione con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine di favorire un adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa, nell'ambito dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse umane.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, il monitoraggio degli istituti di flessibilità, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, una Commissione bilaterale ovvero un Osservatorio con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'Ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 7 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del d. lgs. n. 165/2001 e - per quanto concerne i contratti collettivi integrativi - con quelle previste dall'art. 4 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Art. 8 - Pari opportunità
1. Presso l'Unioncamere è costituito un comitato per le pari opportunità, composto da un rappresentante dell'ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
2. Il comitato per le pari opportunità, nell'ambito delle più ampie previsioni disposte dalla legge n. 125/1991, svolge le seguenti funzioni:
a) funzioni di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera e dei programmi di azione comunitari;
b) individuazione dei fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro e proposta delle iniziative per il loro superamento;
c) promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito della fruizione dei congedi di maternità e dei congedi parentali, nonché a salvaguardarne la professionalità;
d) proposta di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali e di mobbing nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche dei fenomeni.
3. L'Unioncamere assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato per le pari opportunità. In particolare, valorizza e pubblicizza, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal comitato. Quest'ultimo è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell'ambito dell'Unioncamere.
4. Al fine di assicurare parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro e nello sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, la contrattazione integrativa, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato, definisce interventi che si concretizzino in azioni positive a favore delle donne lavoratrici, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione e modalità di svolgimento degli stessi;
b) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;
c) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
d) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.

Art. 9 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. Le delegazioni trattanti per la contrattazione integrativa sono costituite:
a) per Unioncamere, dai dirigenti espressamente designati;
b) per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), eletta ai sensi dell'Accordo collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall'Aran e dalle confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse RSU negli enti di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001.

Titolo III - Il rapporto di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato in 36 ore per i dipendenti a tempo pieno, distribuite su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
[…]
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;
d) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 17 - Riduzione dell'orario di lavoro
1. Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
2. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.

Art. 18 - Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire in modo retribuito o come permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario ovvero, per i lavoratori in part-time orizzontale, di lavoro supplementare, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'Ente, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 5, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Ente, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di Ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

Art. 19 - Lavoro straordinario
1. Quando le esigenze di servizio lo richiedano il personale, preventivamente autorizzato, è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale e ha diritto al compenso per lavoro straordinario.
[…]

Art. 20 - Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 19, comma 6, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
[…]

Art. 24 - Assenze per malattia
[…]
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, si applica l'art. 25.
5. Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
[…]
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
[…]

Art. 25 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l'Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito allo stesso livello di inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo di livello immediatamente inferiore.
[…]
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito dell'Unioncamere con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21.

Art. 26 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
[…]
3. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999.

Art. 27 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 24, comma. 8; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, Unioncamere dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[…]

Art. 28 - Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001.
2. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
[…]
9. Secondo quanto previsto dall'art. 41 del d. lgs. n. 151/2001, in caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del medesimo decreto sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

Titolo IV - Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 40 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. […]
14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 41 - Contratto a tempo determinato
1. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle vigenti disposizioni legislative in materia, nonché dalle disposizioni del presente articolo.
2. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine […]

Art. 42 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. Unioncamere può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario.
2. In particolare, oltre che nei casi previsti dall'art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge n.196/1997, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
[…]
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi ;
[…]
5. Si rinvia alle disposizioni della legge n. 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal presente articolo.
[…]
8. Unioncamere è tenuta, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D. Lgs. n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso Unioncamere i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Unioncamere provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, c. 1, lett. b), sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza Unioncamere fornisce l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno Unioncamere fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, c. 1, lett. b), tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine Unioncamere fornisce alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e all'Aran tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
[…]

Art. 43 - Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, Unioncamere può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
[…]
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
[…]
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all'art. 69, comma 4.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
[…]
12. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato […]
20. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

Art. 44 - Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Unioncamere, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 c. 1, lett b), può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23/3/2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
[…]
4. Unioncamere definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria,che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50%. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
[…]
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese di Unioncamere, sulla quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. […]
8. Unioncamere, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
[…]
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
Unioncamere provvede altresì alla copertura assicurativa Inail
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione integrativa definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 60.
11. È garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.
13. È istituito, presso l'Aran, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli eventuali problemi.

Titolo V - Norme disciplinari
Art. 45 - Doveri del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
[…]
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
[…]


Art. 47 - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. L'Ente adotta, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al Titolo II, con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.1991, n.92/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo (allegato 1).

Art. 48 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
[…]
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi.
[…]
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) […] arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
[…]
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
[…]
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
[…]
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
[…]
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
[…]
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Titolo VIII - Disposizioni di particolare interesse
Art. 69 - Formazione del personale

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento organizzativo.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di formazione e addestramento, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi finalizzati all'inserimento di tale personale nell'assetto organizzativo dell'ente.
3. L'Ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuove e favorisce la formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle competenze e dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo ed al livello di appartenenza.
[…]
6. Le iniziative di formazione possono essere organizzate dall'Ente, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti nell'Ente stesso o presso altri enti, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore.
7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Ente. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi dell'Ente, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.

Titolo IX - Disposizioni finali
Art. 72 - Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL relativi al quadriennio 1995-1998.

Allegato 1 Codice di condotta tipo relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (Art. 47)
1. Definizione

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suo confronti;

2. Dichiarazioni di principio
2.1 È inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione riportata al punto 1.
2.2 È sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
2.3 È sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.
2.4 È istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno di Unioncamere a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
2.5 Viene garantito l'impegno dell'Ente a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti… in possesso dei requisiti necessari… oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo.
2.6 È assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
2.7 Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un 'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti.
2.8 L'Ente si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

3. Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell' argomento affrontato.
La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

4. Procedura informale: intervento della consigliera / del consigliere
La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, può intervenire al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

5. Denuncia formale
Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l' Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i datti, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Ente nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Ente nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione deI procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non avvenga in sedi che creino disagio.

6. Attività di sensibilizzazione
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
L' Ente dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
Sarà cura dell'Ente promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Sarà cura dell' Ente promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
L'Ente e i soggetti firmatari del CCNL per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

Dichiarazione congiunta n. 3
In relazione alla previsione contenuta nell'art. 44, comma 11, relativa alla istituzione di una bacheca sindacale elettronica ed all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro per i lavoratori in telelavoro, le parti condividono l'esigenza di dell'applicazione estensiva di tale innovazione che coinvolga tutti i lavoratori dell'ente.