Tipologia: Accordo
Data firma: 22 luglio 2005
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2008
Parti: Data Management, Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio-Servizi, Data Management
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Relazioni sindacali
Lavoratori metalmeccanici
Mensilità aggiuntive
Orario di lavoro
Ferie, permessi e festività
Lavoro straordinario
Prestazioni oltre le 38 ore settimanali - "Banca delle ore"
Trasferta e rimborsi kilometrici
Ticket
Indennità varie
Distacco
Scheda di valutazione
Struttura della retribuzione

 

Malattia ed indisposizione
Assicurazioni
Congedi parentali - Legge 8 marzo 2000, n. 53
Part time
Periodo di prova
Anticipo tfr
Premio di risultato
Una tantum
Inquadramento professionale
Formazione
Clausola finale
Decorrenza e durata
Allegati


Verbale di accordo

Oggi, 22 luglio 2005, in Milano, presso l'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, si sono incontrati: Data Management spa […], Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano […], Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat-Cisl Nazionale […], Uiltucs-Uil Nazionale […], le RSA/RSU.

Premesso che
• La Data Management attuale è il risultato di una serie di operazioni societarie sfociate a fine 2003 nella fusione delle due più importanti società del Gruppo Akros e cioè Data Management spa e Akros Informatica srl.
• Le due Società applicavano e oggi la Data Management spa applica il CCNL Terziario per tutti i Quadri ed Impiegati ad eccezione di un piccolo gruppo di dipendenti cui è applicato il CCNL Industria Metalmeccanica.
• Le due società di provenienza applicavano due trattamenti integrativi diversi oggi mantenuti separatamente in Data Management spa.
• Gli accordi integrativi relativi a tali trattamenti sono scaduti rispettivamente per ex Akros Informatica srl il 31/12/2002 e per ex Data Management spa il 28/02/2004.
• Le Organizzazioni sindacali hanno presentato all'inizio del 2004 piattaforma di rinnovo dell'accordo integrativo per tutta la Società.
Premesso altresì che
• È interesse ed intenzione delle parti armonizzare i trattamenti integrativi nei confronti dei dipendenti nell'ambito del rinnovo dei rispettivi Contratti Integrativi scaduti e secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993.
• Tale armonizzazione deve essere finalizzata all'equità dei trattamenti e non deve comportare peggioramenti economici e normativi complessivamente intesi.
Si conviene quanto segue:
• Il CCNL di riferimento sarà quello del Terziario Distribuzione e Servizi per tutti i lavoratori, Quadri ed Impiegati.
• La decorrenza dell'applicazione dei trattamenti integrativi di cui al presente accordo è il 1° gennaio 2006, salvo per istituti per cui è espressamente indicata una diversa decorrenza. 4
• Con la stessa decorrenza cesserà di trovare applicazione il CCNL Industria Metalmeccanica.

Relazioni sindacali
Le parti, al fine di favorire il consolidamento di un sistema di relazioni sindacali armonico e orientato al proficuo confronto, seppur nel rispetto delle autonomie e peculiarità proprie dell'impresa e delle OO.SS., concordano di strutturare il sistema di relazioni sindacali come segue.
Diritti di informazione
L'azienda si impegna a fornire con frequenza semestrale e/o su richiesta delle RSA/RSU e delle OO.SS. territoriali le seguenti informazioni, che saranno anche oggetto di incontri annuali con le OO.SS. Nazionali indicativamente entro il mese di aprile:
- andamento economico dell'azienda supportato dai dati di bilancio;
- prospettive di sviluppo e investimenti;
- progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione;
- organizzazione del lavoro;
- mercato del lavoro, tipologie contrattuali e loro utilizzo;
- politiche di formazione e riqualificazione del personale;
- orario di lavoro con particolare riferimento a ore di lavoro straordinario e supplementare;
- utilizzo della banca delle ore e delle ferie;
- attuazione legge 125/91 politiche per le pari opportunità;
- dati sugli organici con riferimento alla composizione qualitativa e quantitativa e alla distribuzione territoriale.
Sulle tematiche oggetto del diritto di informazione saranno forniti dati previsionali e consuntivi.
Le parti concordano altresì di rendere oggetto di adeguata informativa preventiva ogni altro evento aziendale di particolare rilievo.
Si conferma altresì la volontà di consolidare un sistema di relazioni sindacali nel contesto del quale eventuali problemi occupazionali, di mobilità e/o interventi riguardanti sia intere aree aziendali che gruppi di lavoratori saranno oggetto di esame congiunto preventivo, per giungere alle eventuali determinazioni in intesa con il Coordinamento aziendale nazionale.
Dichiarazione a verbale
Nell'ambito di un progetto di costituzione di un polo di eccellenza, che prevede la creazione di una Corporate University e di un centro studi di tecnologie avanzate, La Società fornisce la comunicazione dell'esigenza di concentrare presso tale polo il personale attualmente allocato nella sede di Roma. Il polo sarà situato presso un fabbricato di proprietà dei Gruppo situato net comune di Anagni (Anagni Technology Campus). Tale operazione avverrà al termine del progetto di ristrutturazione del fabbricato stesso.
Di tale operazione verrà data preventiva e tempestiva comunicazione con congruo anticipo alle OO.SS. e alle RSA/RSU - indicativamente entro il primo semestre 2006 - e, d'intesa con esse, verranno ricercate adeguate soluzioni di tipo economico e operativo inerenti a tate trasferimento.
Diritti sindacali
La Parti concordano sull'istituzione del Coordinamento sindacale nazionale che sarà composto da numero 10 componenti della RSA/RSU, fermo restando il numero dei componenti le RSA/RSU secondo quanto previsto dal vigente CCNL Terziario, Titolo VIII, Art. 26 e segg..
In ogni caso, sono eleggibili RSA/RSU solo nelle sedi superiori a 15 dipendenti. Restano ferme eventuali eccezioni a tale regola esistenti all'atto della firma del presente Verbale. Nelle sedi che occupano da 11 a 15 dipendenti, le OO.SS. firmatarie del presente Accordo possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con il compito di rappresentare le sedi con un numero sotto gli 11.
Al Coordinamento saranno riconosciute 250 ore aggiuntive di permessi rispetto a quanto previsto dal CCNL per l'espletamento della loro funzione, nonché il rimborso delle spese di trasferta sostenute per recarsi agli incontri con la direzione.
Per altre eventuali riunioni verranno riconosciute solo le spese di trasporto.
Le Parti concordano altresì di istituire una bacheca sindacale elettronica, purché l'alimentazione e la consultazione della stessa non sottragga tempo e risorse all'attività lavorativa.

Lavoratori metalmeccanici
Le Parti concordano che al personale ancora inquadrato nel CCNL Industria Metalmeccanica dalla data di decorrenza del presente Accordo verrà applicato il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro ufficiale della Società è 8.30 - 17.30 con un'ora di intervallo. Rispetto a tale orario di lavoro vige in azienda un sistema di flessibilità di un'ora e mezza (a partire dalle ore 08.00) in entrata al mattino che di conseguenza si compensa la sera.
L'intervallo non sarà di norma inferiore a 30' e superiore a 2h, con orario di uscita conseguente, nel rispetto delle 6/7/8 ore.
[…]
Riduzione dell'orario di lavoro
Data Management persegue l'obiettivo primario di rispondere adeguatamente ai fabbisogni dei Clienti migliorando la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei servizi che non vengono assicurati soltanto dalle risorse professionali, ma anche da quelle risorse che presidiano l'immagine aziendale e tutte le attività di supporto ai servizi e ai Clienti, pertanto nel loro complesso "visibili" all'esterno.
Ciò premesso, l'orario normale di lavoro è ridotto da 40 a 38 ore settimanali secondo quanto previsto dall'art. 32, lett. c), Seconda Parte, del CCNL Terziario 3 novembre 1994, tuttora vigente.
Tenuto conto dell'esigenza di armonizzare le istanze dei lavoratori con le esigenze dell'azienda, la riduzione d'orario verrà di norma effettuata sulla base di 8 ore di prestazione lavorativa per quattro giorni e 6 ore di prestazione per il 5° giorno (dal lunedì al venerdì), oppure 8 ore di prestazione lavorativa per tre giorni e 7 ore di prestazione lavorativa per due giorni, secondo le seguenti fasce di flessibilità:
 

giornata di 8 ore

 

 

Orario di ingresso

intervallo

orario di uscita

8.00 - 9.30

12.30 - 14.30

16.30 - 19.00

 

 

 

giornata di 6 ore

 

 

8.00- 9.30

12.30 - 14.30
oppure

14.30 - 17.00

10.30-11.30

12.30 - 14.30

17.00 - 19.00

 

 

 

giornata di 7 ore

 

 

8.00 - 9.30

 12.30 -14.30
oppure

15.30 - 18.00

9.30 - 10.30

12.30 - 14.30

17.00 - 19.00

La flessibilità nell'orario di ingresso, nelle giornate di 6/7 ore con riduzione collocata al mattino, è di un'ora.
La riduzione dell'orario di lavoro si realizzerà a livello aziendale, con modalità e criteri tali da assicurare la copertura di un orario giornaliero di norma dalle 9.00 alle 18.00, con un intervallo di norma di un'ora, nella fascia dalle 12.30 alle 14.30, tenuto conto della flessibilità in entrata ed uscita e dell'organico nelle diverse aree professionali.
La copertura sarà assicurata differenziando l'orario di presenza degli addetti nell'ambito delle varie unità organizzative, anche laddove esistano esigenze di copertura di fasce orarie diverse. Qualora la posizione sia ricoperta da un unico addetto, la flessibilità sarà esercitata concordandola con il responsabile.
Il personale che svolge attività sulla Clientela effettuerà la riduzione d'orario tenendo conto, in accordo con i rispettivi Responsabili, delle specifiche esigenze del Cliente, in rapporto anche all'orario di lavoro da esso praticato e alle modalità tariffarie contrattualmente definite con il Cliente.
Fermo restando il principio che il personale deve effettuare almeno mezz'ora di intervallo, eventuali prestazioni di lavoro durante l'intervallo non concorrono alla copertura delle 6/7/8 ore giornaliere. Pertanto origineranno - se autorizzate - il trattamento economico relativo alle equivalenti ore straordinarie.
Orari di ingresso e fasce di flessibilità diverse, resi necessari da esigenze aziendali e locali, verranno definiti a livello di singola unità organizzativa e/o locale, previo confronto con le OO.SS. territoriali e/o le RSA/RSU.
La decorrenza dell'orario di lavoro in caso di permesso a qualsiasi titolo è quella indicata sul modulo di richiesta di permesso.
In caso di permessi, assenze per visite mediche o indisposizioni a decorrere dall'orario di inizio della giornata, con rientro nel corso della giornata stessa, la decorrenza dell'orario di lavoro è fissata alle ore 8.30, con conseguente uscita alle ore 15.30/16.30/17.30.
Con decorrenza dall'l. 1.2006 a tutto il personale verrà esteso GE.RIP (rilevazione automatica delle presenze). Tutto il personale dovrà passare il badge in entrata e in uscita, secondo le regole aziendali.

Ferie, permessi e festività
[…]
Permessi per visite mediche
È previsto l'utilizzo di permessi retribuiti per visite mediche specialistiche, medico di base e prelievi per esami di laboratorio, per il tempo strettamente necessario e dietro presentazione della relativa certificazione.
Tutti i Permessi relativi a tali visite mediche retribuite devono essere corredati da giustificazione del Medico/Struttura Sanitaria attestante l'orario di erogazione del servizio.
[…]

Prestazioni oltre le 38 ore settimanali - "Banca delle ore"
Ferma restando l'esclusione per Legge del personale direttivo (Quadri) dalle limitazioni dell'orario di lavoro - salvo i casi previsti dalla normativa vigente -, si conviene che, per la restante parte del personale - dal 7° fino al 1° livello compreso -, in occasione di lavori preparatori e/o complementari, nonché per cause di forza maggiore riguardanti, ad esempio, l'avviamento di procedure presso la clientela, l'Internet Data Center ed attività collegate ed analoghe, qualora si rendano necessari prolungamenti dell'orario normale di lavoro oltre le 6/7/8 ore giornaliere di effettiva prestazione, tali prolungamenti vengano contenuti entro il limite massimo di 10 ore settimanali e comunque entro il limite massimo di 200 ore annuali.)
[…]
Le ore eccedenti le 38 ore settimanali potranno essere accantonate nella "Banca delle ore", su esplicita richiesta degli interessati, di volta in volta avanzata attraverso apposito modulo.
[…]
Quando le ore eccedenti le 38 ore settimanali accantonate nella banca delle ore si riferissero ad ore di viaggio, queste verranno accantonate nella misura del 50%.
Quanto sopra vale anche per i Quadri fino alla 40° ora e/o per le ore eventualmente prestate e riconosciute dalla vigente normativa.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Al fine di salvaguardare la effettiva fruibilità da parte del personale, questa verrà garantita dall'azienda entro 15 giorni dalla richiesta.
Le ore accantonate saranno esposte mensilmente sul cedolino.
Eventuali residui delle ore accantonate a tutto il 31 dicembre dell'anno di competenza e non utilizzati a fine maggio dell'anno successivo verranno liquidati nel mese di giugno dell'anno stesso.

Indennità varie
Indennità di Funzione Quadri […]
Indennità di Non Limite Orario

Per effetto del ripristino del pagamento degli eventuali straordinari a tutti i dipendenti fino al primo livello compreso, nonché delle indennità di trasferta come descritte al punto relativo, l'indennità di Non Limite Orario attualmente percepita dai primi livelli ex Akros viene abolita.
Per tali lavoratori - assunti prima della firma del presente accordo - verrà monitorata la situazione relativa all'effettiva prestazione e pagamento di lavoro straordinario per due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per questi due anni e sempre per i lavoratori di cui sopra, trimestralmente, verranno conguagliate eventuali differenze venutesi a creare tra il pagamento degli straordinari e delle trasferte effettuati nel trimestre e l'indennità di Non Limite Orario preesistente.
Dopo questi due anni verrà effettuata una ulteriore verifica con le OO.SS., al fine di pervenire alla normalizzazione della situazione salvaguardando gli interessi dei lavoratori in questione.
Turni
Per lavoro a turni si intende una prestazione tesa a coprire - con più lavoratori in modo avvicendato - un nastro orario più ampio rispetto all'orario ufficiale aziendale di lavoro.
Caratteristiche del lavoro a turni si definiscono indicativamente: la non sovrapposizione di fasce orarie per più di due ore; l'effettuazione di una pausa pranzo retribuita di non più di 25'; la possibile articolazione della prestazione settimanale su più di 5 giorni; l'orario di lavoro rigido.
La definizione di turni di lavoro, quando necessaria, sarà effettuata, previo accordo con le OO.SS. aziendali.
[…]
Reperibilità
Nel caso in cui al dipendente sia richiesta la disponibilità ad essere reperibile, viene erogata una indennità di reperibilità.
Compatibilmente con le esigenze economico-tecnico-organizzative, l'azienda si impegna a non superare per ogni dipendente una settimana lavorativa al mese e un fine settimana al mese.
Fermo restando il principio della volontarietà, la reperibilità dovrà essere pianificata a livello mensile e comunicata agli interessati. La Direzione del Personale fornirà assistenza ai Responsabili nell'azione di pianificazione e comunicazione.
La reperibilità non programmata deve essere ridotta al minimo, solo per i casi eccezionali, che verranno periodicamente monitorati.
L'indennità viene quantificata nella misura del 50% del valore orario.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa sia effettivamente svolta, questa verrà retribuita con le maggiorazioni previste per lo straordinario festivo e potrà essere accantonata nella "Banca delle ore" come per il lavoro straordinario.
Le due indennità non sono cumulabili.

Congedi parentali - Legge 8 marzo 2000, n. 53
L'azienda è disponibile ad incontri con le Rappresentanze Sindacali per concordare le modalità applicative che si rendessero necessarie per l'applicazione della Legge stessa.

Part time
Le richieste di Part Time verranno esaminate a fronte delle esigenze organizzative e verranno concesse nell'ordine del 6% come limite massimo sui lavoratori a tempo pieno.
La percentuale di Part Time post partum, di cui all'art. 57 Bis del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi vigente viene innalzata al 5% del personale a tempo pieno.
[…]

Clausola finale
Con la stipula del presente Verbale le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i precedenti accordi, prassi e contratti aziendali, a qualsiasi titolo, ragione o causa stipulati, o dalla Società eventualmente recepiti da gestioni precedenti, sono abrogati e decaduti essendo recepiti e sostituiti, ad ogni effetto, dal presente Contratto Integrativo Aziendale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di armonizzazione valgono le vigenti norme di Legge e il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi.
Dichiarazione a verbale
Nel rispetto di quanto previsto al secondo punto della seconda premessa, l'avvio di un Accordo articolato e - nel suo complesso - innovativo come quello sottoscritto in data odierna potrà comportare necessità di conferme interpretative e normali contrattempi tipici dei periodi di avviamento. Potranno anche verificarsi problematiche di qualsiasi natura che necessiteranno di verifiche e messe a punto.
La volontà delle Parti di trovare soluzioni ai problemi sì appoggia al sistema di relazioni sindacali orientato al confronto che ha ispirato l'Accordo sottoscritto.