Tipologia: Ipotesi CCNL
Data firma: 9 ottobre 2019
Validità: 01.01.2016-31.12.2018
Comparti: Aran e OO.SS.
Settori: P.A., Area Funzioni Centrali
Fonte: aranagenzia.it
Sommario:
I. Parte comune |
Capo III Norme comuni in materia di trattamento economico dei dirigenti |
Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali
Triennio 2016-2018
Il giorno 9 ottobre 2019 alle ore 11:30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra l'Aran e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione, alle ore 15,30 del giorno 9 ottobre 2019 le parti sottoscrivono l'allegata
Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro
Per l'Aran: il Presidente Cons. Antonio Naddeo
Per le: Organizzazioni sindacali Cisl Fp, Anmi Assomed Sivemp Fpm, Cida Funzioni Centrali, Flepar, Uil Pa, [Dirstat- Fialp], Femepa, Fp Cgil, Unadis
Confederazioni Cisl, Cosmed, Cida, Codirp, Uil, [Confedir], Codirp, Cgil, [Codirp]
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali
Periodo 2016-2018
I. Parte comune
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 2 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13/7/2016.
2. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del d.lgs. n. 354/1997 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752/1976, come modificato dal d.lgs. n. 272/2001.
3. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell'Area Funzioni centrali ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CCNQ del 13/7/2016.
4. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI.
5. Con il termine “ente/i” si intendono le amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 4, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI.
6. Con il termine “ministero/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area I.
7. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o ente interessato.
8. Con il termine “professionista/i” si intendono i professionisti cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1, ivi compresi quelli dell'area medica, negli enti ove è istituita.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d.lgs. n. 165/2001”.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001.
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
1-bis. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente o professionista in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 7.
6. È istituito presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
Art. 4 Informazione
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2 al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi artt. 41, 42, 80 e 81, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione le materie di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 165/2001.
5. I soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 5-bis, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate.
Art. 5 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt. 41 e 80, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
Art. 5-bis Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno 30 unità di personale destinatario del presente CCNL, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi - anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, lett. a) e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 28 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).
Art. 6 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001.
3. La disciplina di cui al comma 2 lett. b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli artt. 42 e 81, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 42, comma 1 e 81, comma 1 indicate nelle due distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 42 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b) ed all'art. 81 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) sono negoziate con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 6, comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
[…]
Capo II Diritti sindacali
Art. 10 Diritto di assemblea
1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.
2. Il personale destinatario del presente CCNL ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro-capite previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente, fatto salvo quanto previsto su tale specifico aspetto nei precedenti CCNL.
Titolo III Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi
Art. 12 Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
Art. 14 Ferie e festività
[…]
10. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente e del professionista programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
[…]
13. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
[…]
Art. 22 Congedi dei genitori
1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo.
[…]
8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del d.lgs. n. 151/2001.
Art. 26 Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del CCNQ del 13 luglio 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 218/2016, al personale dell'ex ISPESL transitato all'INAIL, destinatario del presente CCNL, e dell'ex ISFOL trasferito all'ANPAL continuano ad applicarsi, in via transitoria e fino agli accordi definiti nella successiva tornata contrattuale, gli istituti del rapporto di lavoro e del trattamento economico previsti per il personale appartenente agli Enti di ricerca.
Capo III Responsabilità disciplinare
Art. 32 Obblighi
1. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui, osservando, altresì, il codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall'amministrazione nella quale presta servizio.
2. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela dell'interesse pubblico.
3. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL deve, in particolare:
[…]
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, con tutto il personale (dirigenziale e non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione;
d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo ed all'attività professionale, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa legislativa, contrattuale e delle disposizioni di servizio; in particolare, tutto il personale destinatario del presente codice è tenuto al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro o, ove previste, di orario di lavoro;
[…]
f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
[…]
5. Il dirigente deve assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
6. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di […], protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo. Tutto il personale destinatario del presente capo è comunque tenuto ad osservare tali norme.
7. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, anche con riferimento all'art. 1, commi 60 e successivi, della legge n. 662/1996, in quanto applicabile.
Art. 33 Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni, da parte del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, degli obblighi disciplinati nell'art. 32 (Obblighi), secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 34 (codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal d.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3.
[…]
Art. 34 Codice disciplinare
1. Le amministrazioni sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto e con l'attività professionale svolta, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'amministrazione;
- l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso di più persone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3. Al dirigente o al professionista responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
[…]
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo;
[…]
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies - e dall'art. 55-septies, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell'amministrazione o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001;
[…]
g) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi di cui all'art. 1 del presente CCNL, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[…]
i) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
m) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;
[…]
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
A. con preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a f- quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
c) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
B. senza preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 55-quinquies, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 36 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;
- quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per gravi delitti commessi in servizio;
- per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001;
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di cui all'art. 32 (Obblighi), nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
[…]
II. Sezione dirigenti
Titolo I Introduzione alla sezione
Art. 40 Destinatari della Sezione “Dirigenti”
1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 2 del CCNQ del 13/7/2016.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (d'ora in avanti “AIFA”) nonché ai dirigenti ENAC, le disposizioni della presente sezione si applicano per quanto non espressamente disciplinato rispettivamente nel capo I del titolo V e nel capo II del titolo V.
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 41 Confronto: materie
1. Sono oggetto di confronto:
[…]
c) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;
[…]
i) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro nonché i criteri di flessibilità oraria per il personale di cui al titolo V (Disposizioni speciali), capo I (Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco).
Titolo V Disposizioni speciali
Capo I Disposizioni per i dirigenti sanitari del ministero della salute e dell'agenzia italiana del farmaco
Art. 53 Destinatari del presente capo
1. Il presente capo contiene le disposizioni speciali che si applicano ai dirigenti, anche a tempo determinato, del Ministero della Salute di cui all'art. 17, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le predette disposizioni si applicano anche, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 17, ai dirigenti dell'“AIFA” ivi indicati.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capo, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte comune e nella sezione dirigenti.
Art. 54 Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, i dirigenti privi di incarico di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. Gli obiettivi sono definiti nell'ambito delle procedure di pianificazione della performance previste dal sistema di valutazione dell'amministrazione.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare i livelli pianificati di efficienza ed efficacia dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e agli obiettivi, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato con le procedure previste dal vigente sistema di valutazione della performance dell'amministrazione.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 2, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività diverse da quelle di erogazione dei servizi, quali l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 17 (assenze retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
5. L'amministrazione può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza definiti in sede di pianificazione annuale della performance.
6. Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un debito orario, la retribuzione di posizione e di risultato remunera anche le eventuali particolari condizioni di lavoro previste negli articoli seguenti. A tali dirigenti si applicano, invece, le disposizioni contenute nell'art. 55 (orario e impegno di lavoro dei dirigenti con incarico di struttura complessa).
7. L'amministrazione disciplina, previo confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 (Confronto), i criteri di flessibilità oraria applicabili al personale di cui al presente articolo nonché l'eventuale ricorso a regimi di orario plurisettimanale.
Art. 55 Impegno di lavoro dei dirigenti con incarico di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, i dirigenti con incarico di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 54 (Orario di lavoro e impegno di servizio dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, correlati al vigente sistema di valutazione della performance adottato dall'amministrazione.
2. I dirigenti con incarico di struttura complessa comunicano preventivamente e, ove previsto dalle relative discipline, documentano - attraverso modalità condivise con l'amministrazione - la pianificazione delle proprie attività istituzionali nonché le assenze variamente motivate, quali ad esempio ferie e attività di aggiornamento.
Art. 68 Pronta disponibilità
1. All'istituto della pronta disponibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi nei giorni festivi e/o nelle ore notturne e/o caratterizzati dal rischio di dover far fronte a situazioni di emergenza, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il numero dei turni di pronta disponibilità deve essere individuato nella entità strettamente necessaria a soddisfare tali esigenze funzionali.
2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro, di norma nell'arco di trenta minuti.
3. La durata massima del periodo di pronta disponibilità è di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente più di sei turni di pronta disponibilità nel mese. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità […] In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
[…]
5. Il presente articolo è applicato ai soli dirigenti di cui all'art. 54 (orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa).
Art. 69 Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario, espressamente e tempestivamente autorizzate, sono effettuate dai soli dirigenti di cui all'art. 54 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) e sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto, possono essere utilizzate ai soli fini di garantire la continuità dei servizi istituzionali e per attività non programmabili, di norma nei casi previsti dall'art. 71 (attività prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale), commi 2 e 3.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 sono retribuite con i compensi determinati ai sensi dei commi 3 e 4 ovvero, in alternativa, possono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo, tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.
[…]
5. Al di fuori dei casi dei casi di cui al comma 1, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di cui all'art. 54 (orario e impegno lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa), funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono compensate con la retribuzione di risultato.
[…]
Art. 70 Turnazioni
1. Laddove sia richiesta l'erogazione del servizio con continuità per almeno dodici ore e, conseguentemente, sia necessaria la prestazione lavorativa di dirigenti durante tutto l'orario di servizio, quest'ultimo può essere articolato in turni giornalieri, anche in giornata festiva o feriale non lavorativa.
2. I turni di cui al comma 1 consistono in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. Pertanto si considera in turno tutto il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio.
3. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'amministrazione.
4. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, ai soli dirigenti privi di incarico di struttura complessa inseriti nei turni è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di risultato, un'indennità, […]
Art. 71 Attività prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale
1. Al di fuori dei casi disciplinati all'art. 70 (turnazioni), il dirigente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Ai dirigenti privi di incarico di struttura complessa deve essere, altresì, corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 69, comma 4.
2. Al di fuori dei casi disciplinati all'art. 70 (turnazioni), il dirigente privo di incarico di struttura complessa che, per particolari esigenze di servizio, presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore lavorate oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
[…]
Art. 72 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dirigenti di cui all'art. 54 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
[…]
Capo II Disposizioni speciali per i dirigenti Enac
Art. 74 Destinatari del presente capo
1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti dell'Enac.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capo, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte comune e nella sezione dirigenti.
Art. 78 Norma finale
Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1, comma 10 e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL applicabili a tale personale, con particolare riferimento all'art. 65, comma 5 del CCNL del 30/5/2007.
III. Sezione professionisti
Titolo I Introduzione alla sezione
Art. 79 Destinatari della Sezione “Professionisti”
1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai professionisti di cui all'art. 7, comma 2, del CCNQ del 13/7/2016, collocati nell'area dei professionisti e nell'area medica.
2. L'espressione “professionista/i”, salvo diversa previsione, designa d'ora in avanti ed agli effetti della presente Sezione del contratto il personale dipendente di cui al comma 1.
3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.
4. Di qui l'inclusione dei professionisti in un'area di contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessità di una distinta disciplina contrattuale.
5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l'area legale, attraverso l'attività di patrocinio, rappresentanza, e assistenza, consulenza e negoziazione assistita.
6. L'attività dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità.
7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista.
8. Ciò posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi istituzionali.
9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessità che l'attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attività dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono.
10. Sotto questo profilo, i professionisti si raccordano ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorità, in modo da garantire quella piena sintonia che è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata.
11. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte I (parte comune).
Titolo III Disposizioni speciali
Capo I Area dei professionisti
Art. 82 Destinatari
1. Le clausole del presente titolo si applicano ai professionisti degli enti pubblici non economici collocati nell'area dei professionisti, già ricompresi nell'Area dirigenziale VI.
Art. 87 Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1, comma 10 e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL applicabili a tale personale.
[…]
Capo II Area medica
Art. 88 Destinatari
1. Le clausole del presente titolo si applicano ai professionisti degli enti previdenziali collocati nell'area medica.
Art. 93 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai professionisti medici di cui al presente capo sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
[…]
Art. 94 Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1, comma 10 e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL applicabili a tale personale.
[…]
Capo III Professionisti Enac
Art. 95 Destinatari
1. Le clausole del presente capo si applicano ai professionisti dell'Enac ricompresi nel campo di applicazione del presente CCNL.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capo, si applicano le disposizioni comuni a tutti i professionisti.
Art. 100 Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1, comma 10 e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL dell'Enac […]
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti prendono atto che l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 5 bis (Organismo paritetico per l'innovazione), nella individuazione dei suoi compiti e nello svolgimento delle sue funzioni, dovrà operare senza sovrapposizioni con l'attività del Comitato Unico di Garanzia. A tal fine, ove necessario, occorrerà promuovere forme di coordinamento che garantiscano la distinzione dei ruoli di ciascuno dei due organismi ed evitino la duplicazione delle relative funzioni.
Dichiarazione congiunta n. 5
Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano la più ampia applicazione dell'istituto anche nei confronti del personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, assicurando i necessari momenti di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in linea con quanto previsto dal titolo II, parte comune del presente CCNL.