Tipologia: CIA
Data firma: 1985
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Esselunga e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, CN
Settori: Commercio, GDO, Esselunga
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Diritto di informazione
Sviluppo ed occupazione
Contratti di formazione lavoro
Politiche commerciali e di approvvigionamento
Politica dei trasferimenti
Organizzazione del lavoro
Orario di lavoro
Organici
Nastri orari

 

Part - time
Ambiente e salute
Permessi
Malattia ed infortunio
Qualificazione e riqualificazione
Classificazione
Indennità di specializzazione macellai e gastronomi
Diritti sindacali
Premio di produttività
Criteri di erogazione del "premio di produttività"


Contratto Integrativo Aziendale

Premessa
Quale premessa generale al rinnovo dell'accordo integrativo aziendale, le parti convengono di sviluppare un più avanzato sistema di relazioni sindacali tale da consentire un'ampia convergenza sugli obiettivi strategici aziendali, tenuto conto che il raggiungimento degli stessi non può prescindere da un consistente incremento di efficienza e produttività, da un più razionale utilizzo degli impianti, da un effettivo miglioramento del servizio alla clientela, nonché da un reale miglioramento delle condizioni di lavoro, sia in termini di orari che di prestazioni.
Le parti, anche in relazione alla recente fusione delle precedenti componenti aziendali in un'unica ragione sociale ed al previsto superamento della dislocazione biregionale, fermi restando i compiti e le competenze di gestione degli accordi, propri delle strutture territoriali ed aziendali del sindacato (coordinamento e consigli di azienda), individuano il livello nazionale come sede naturale di esercizio della contrattazione collettiva, di stipula degli accordi integrativi aziendali e della loro interpretazione ai fini di una corretta gestione e convengono di collazionare nel presente testo i precedenti accordi aziendali a partire dal CIA del 10 marzo '81.
Per gli accordi anteriori a tale data, la collazione avverrà entro il 31 dicembre 1985.

Tra la Esselunga spa […] e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], con la partecipazione del coordinamento nazionale, si è concordato

Diritto di informazione
Le parti convengono che le informazioni di cui ai punti seguenti debbano avere carattere preventivo, tale da consentire un tempestivo confronto.
Deroghe a tale principio saranno determinate dalle caratteristiche di riservatezza che, per loro natura, talune iniziative aziendali devono avere, quali ad esempio, i problemi societari, le acquisizioni immobiliari e tutte le iniziative che possono avere interesse per la concorrenza.
Le informazioni avverranno a diversi livelli ed in particolare:
- a livello nazionale: annualmente verranno fornite le informazioni di rilevanza generale che riguardano l'azienda nel suo complesso. Il contenuto di tale informazione riguarderà i programmi di investimento e di sviluppo, la struttura della rete di vendita, la presenza sui mercato, le innovazioni tecnologiche, l'andamento dell'esercizio, e, più in generale, tutti quei programmi che abbiano rilevanza nazionale.
L'azienda fornirà informazioni dettagliate sulla struttura dell'occupazione. Si dichiara altresì disponibile a pubblicizzare, attraverso comunicazioni interne, le posizioni di lavoro che si rendessero vacanti a livello di piazza.
- a livello territoriale: semestralmente verranno fornite le informazioni che presentano una rilevanza o specificità territorialmente delimitata o che necessitano di un confronto e verifica a livello territoriale, con riferimento ad eventuali programmi di decentramento (appalti) e ad iniziative di formazione professionale. Fatti salvi i motivi di riservatezza sopraindicati, saranno oggetto di informazione a livello territoriale i programmi che coinvolgono le attribuzioni istituzionali dei sindacati territoriali anche attraverso la loro partecipazione agli organi di pianificazione.
- a livello delle singole unità: verranno fornite le informazioni che attengono a situazioni specifiche delle unità interessate, con particolare riferimento all'inserimento di nuove tecnologie, all'adeguatezza delta forza lavoro, ai processi organizzativi, all'organizzazione del lavoro ed all'andamento dell'unità.
L'azienda si impegna a presentare, nell'ambito del diritto di informazione, nelle sedi sindacali competenti, un documento dal quale risulterà ripartito per regioni, il piano dei nuovi insediamenti. Nello stesso documento verranno evidenziati gli ulteriori investimenti inerenti l'inserimento di nuove tecnologie, unitamente all'impiego di nuova manodopera.
Al fine di consentire una ulteriore e più concreta applicazione delle norme relative al diritto di informazione, si conviene la costituzione di un organismo tecnico (commissione).
Tale organismo. che ha lo scopo di rendere più agevole il confronto tra le parti in ordine al diritto di informazione, non avrà compiti di carattere contrattuale.

Contratti di formazione lavoro
Le parti considerano la Legge 863 sui contratti di formazione lavoro un valido strumento per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.
L'azienda si dichiara disponibile a fornire alle OO.SS., ai fini di una verifica ed intesa, i propri progetti, i quali dovranno contenere anche le definizioni dei tempi e delle modalità di formazione, tali da garantire il conseguimento di un livello professionale finalizzato anche alla conferma definitiva in servizio.
L'utilizzo dei contratti di formazione sarà coerente con lo spirito della Legge, teso a sviluppare l'occupazione giovanile.
I CDA interessati saranno preventivamente informati dell'inserimento dei nuovi assunti.
L'azienda si impegna ad attuare una verifica anticipata dei risultati formativi raggiunti dal lavoratore, con l'obiettivo, in caso di esito positivo, di confermare anticipatamente in servizio il lavoratore stesso.

Organizzazione del lavoro
Premesso che il servizio ai consumatori è componente essenziale e vitale dell'attività dell'azienda e che la correttezza dei rapporti con i consumatori è un ingrediente indispensabile alla commercializzazione dei prodotti, l'organizzazione del lavoro non può che essere finalizzata anche al miglioramento di tale obiettivo.
Le parti convengono sul fatto che i programmi di organizzazione e di riorganizzazione del lavoro devono essere finalizzati, nel rispetto degli impegni assunti con le OO.SS. in sede di accordo integrativo aziendale del 14 gennaio 1978, a modelli che valorizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro. Pertanto, ferme restando le intese raggiunte in materia, l'azienda si dichiara disponibile ad approfondire con le OO.SS. ai vari livelli di competenza, i progetti intesi a conseguire un miglior utilizzo degli impianti, più elevati livelli di efficienza e produttività, una più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro, un miglior servizio alla clientela, un accrescimento della professionalità individuale e collettiva.

Orario di lavoro
Premesso che le parti convengono sulla indispensabile necessità del mantenimento e del miglioramento dell'attuale disciplina legislativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi.
Premesso altresì che la riduzione e ridistribuzione dell'orario di lavoro ha come finalità anche il miglioramento delle condizioni di lavoro, il mantenimento ed il possibile sviluppo dei livelli occupazionali, le parti si impegnano a porre allo studio e sperimentare formule organizzative che consentano una riduzione dell'orario di lavoro con conseguente ridistribuzione settimanale.
La riduzione dell'orario di lavoro sarà così tempificata:
A - Negozi:
entro il mese di giugno p.v. 39 ore settimanali
entro il 31.12.86 37,30 " "
entro il 31.12.8 36 " "
Nell'anno 1985 si procederà a sperimentare le possibili organizzazioni del lavoro riferite alle 37 ore e mezza di lavoro, alle condizioni previste al sottoindicato punto 1.
Nell'anno 1986 si procederà a sperimentare le possibili organizzazioni del lavoro riferite alle 36 ore di lavoro, se ricorreranno le condizioni previste al sottoindicato punto 2.
Punto 1 - A fronte delle 39 ore settimanali non verrà effettuato alcun assorbimento. A fronte delle 37 ore e mezza verrà effettuato l'assorbimento delle 56 ore previste dall'art. 41 del CCNL.
Punto 2 - Le ulteriori ore necessarie per il conseguimento dell'obiettivo delle 36 ore settimanali, verranno messe a disposizione da ciascuna delle parti nella misura del 50%. Resta comunque inteso che qualora nel frattempo intervenissero nuove normative di carattere legislativo o amministrativo riguardanti la riduzione dell'orario di lavoro, le parti si incontreranno per apportare gli opportuni correttivi alla normativa pattuita.
Inoltre si precisa che la sperimentazione di quanto sopra esposto avverrà coerentemente con gli impegni assunti tra le parti, sulla base cioè di progetti preventivamente elaborati territorialmente e verificati anche a livello nazionale (Commissione Tecnica).
B - Depositi:
L'orario di lavoro previsto dall'art. 21 del CCNL è confermato e resta distribuito come da accordi vigenti.
(Allegato n. 1)
In relazione all'allargamento della rete di vendita di cui al piano aziendale ed agli investimenti tecnologici e strutturali, il problema dell'orario di lavoro verrà preventivamente esaminato per ricercare nuove soluzioni a livello nazionale insieme alle strutture interessate.
Ferma restando l'erogazione delle ulteriori riduzioni, le parti convengono che la ridistribuzione settimanale dell'orario sopra specificato, non avrà applicazione nei confronti del personale di cui all'art. 26 del CCNL 18.3.1983.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che quanto stabilito nel presente accordo in materia di orari di lavoro riduzione, ridistribuzione e doppi turni) ha come condizione indispensabile il mantenimento dell'attuale disciplina legislativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi.

Organici
L'Azienda conviene che la verifica degli organici esistenti nelle varie unità aziendali, ai fini della loro definizione, sarà realizzata con le strutture sindacali competenti tenendo conto della situazione economica e commerciale dell'unità stessa, sulla base di riferimenti specifici ed obiettivi, in concorso tra loro:
- tipologia dell'unità
- struttura fisica dell'unità
- superfici di vendita
- consistenza e distribuzione delle presenze effettive
- organizzazione del lavoro
- quantità e qualità del lavoro
- tecnologie
- livello e qualità del servizio alla clientela nonché altri ulteriori elementi di valutazione finalizzati alla specificazione dei riferimenti di cui sopra. Successive verifiche dell'organico potranno avvenire su richiesta di una delle parti stipulanti, in relazione alla modificazione dei criteri di valutazione sopra indicati ai fini di un eventuale conseguente riequilibrio.

Nastri orari
Fermo restando quanto contenuto nella dichiarazione a verbale annessa all'art. 137 del CCNL 17.12.1979:
a) - sulla necessità della conferma dell'attuale disciplina legislativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi;
b) - sulla necessità di mantenere l'apparato distributivo in con dizioni di efficienza ed economicità tali da garantire l'equilibrio economico e gestionale dell'impresa, del contenimento dei prezzi al consumo, del miglior servizio al consumatore;
Si conviene che qualsiasi forma di organizzazione del lavoro deve avere quali aspetti qualificanti ed indispensabili il miglior utilizzo degli impianti, l'arricchimento della professionalità e l'incremento della produttività, in questo contesto lo parti con vengono di consolidare la sperimentazione dei doppi turni di lavoro (vedi allegati), di sperimentare l'applicazione dei nuovi orari previsti dal titolo "orario di lavoro".

Ambiente e salute
L'azienda conferma quanto già previsto in materia dai precedenti accordi e si impegna all'applicazione delle leggi emanate dalle regioni a seguito della riforma sanitaria.
Dichiarazione a verbale
L'azienda dichiara che è da tempo impegnata in un oneroso programma pluriennale di interventi inteso ad individuare analizzare e risolvere i problemi inerenti le condizioni ambientali. Conseguentemente l'azienda si impegna a fornire le necessarie informazioni sul complesso di tali interventi.

Permessi
L'azienda riconoscerà permessi retribuiti per visite specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, limitatamente al tempo strettamente necessario, ove non sia obiettivamente possibile effettuarle fuori dall'orario di lavoro. Tale riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea documentazione.

Diritti sindacali
A richiesta delle OO.SS. a livello nazionale e/o regionale, l'azienda riconoscerà un monte ore pari a mezz'ora per dipendente, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti.

Le parti convengono che i sottoindicati argomenti, per i quali è necessario identificare le opportune soluzioni, dovranno essere uniformati, affrontati e discussi entro e non oltre la data del 10 giugno 1985.
Orario di lavoro per i reparti gastronomia
Progetto di formazione lavoro
Intervalli e pause
Libretto-sanitario
Operazioni di carico e scarico
Preparazione dei negozi nei giorni festivi
Inventari
Spesa del personale
Abbinamento dei turni
Mobilità
Permessi sindacali
Capi reparto
Deroghe festività natalizie
Distribuzione delle ferie
Dichiarazione a verbale
Decorrenza e durata